N. 737 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  28  luglio  2000  dal tribunale di Verona sez.
distaccata  di  Soave  nel  procedimento  penale a carico di Marchina
Michele

Processo  penale  -  Giudizio  di  opposizione  a  decreto  penale di
condanna  -  Possibilita'  di  accedere  ad applicazione della pena -
Preclusione   per   l'imputato   che   abbia   proposto   opposizione
successivamente  al  2  giugno  1999  (data  di  efficacia del d.lgs.
n. 51/1998),  ma  prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore
della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con
l'atto  di  opposizione  -  Disparita'  di trattamento tra imputati -
Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    All'udienza  del  28  luglio  2000, nel processo nei confronti di
  Marchina Michele, ha emesso la seguente ordinanza.
    Prima   del   compimento   delle   formalita'   di  apertura  del
  dibattimento,  l'imputato,  a  mezzo  difensore  munito  di procura
  speciale,  ha  formulato  richiesta  di  applicazione della pena in
  relazione   al   reato   di  cui  all'art. 186,  comma  2,  c.d.s.,
  concordando  col  p.m., previa concessione di attenuanti generiche,
  la  pena  finale di giorni otto di arresto e L. 900.000 di ammenda,
  con  conversione  della  pena detentiva; pena che appare congrua in
  relazione all'incensuratezza dell'imputato.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg. ord.
  n. 734/2000).
00C1303