N. 737 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2000
Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Marchina Michele Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilita' di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.49 del 29-11-2000 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Marchina Michele, ha emesso la seguente ordinanza. Prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s., concordando col p.m., previa concessione di attenuanti generiche, la pena finale di giorni otto di arresto e L. 900.000 di ammenda, con conversione della pena detentiva; pena che appare congrua in relazione all'incensuratezza dell'imputato. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000). 00C1303