N. 738 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2000
Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona sez. distaccata di Soave nel procedimento penale a carico di Tadiello Antonio Processo penale - Giudizio di opposizione a decreto penale di condanna - Possibilita' di accedere ad applicazione della pena - Preclusione per l'imputato che abbia proposto opposizione successivamente al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998), ma prima del 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 479/1999), e non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di opposizione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.49 del 29-11-2000 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 28 luglio 2000, nel processo nei confronti di Tadiello Antonio, ha emesso la seguente ordinanza. Prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, a mezzo difensore munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 e 6, codice della strada, concordando col p.m. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 734/2000). 00C1304