N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2000
Ordinanza emessa il 26 giugno 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Zenith S.r.l., in concordato preventivo e Favagrossa Giuseppe Lavoro (Rapporto di) - Crediti di lavoro dipendente - Privilegio generale mobiliare sulle somme, spettanti a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto di licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Riconoscimento dello stesso privilegio anche per il credito al risarcimento del danno subito dal dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva - Mancata previsione - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. - Codice civile, art. 2751-bis n. 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.49 del 29-11-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 1791/1999 r.g. promosso con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 1999 da Zenith S.r.l. in concordato preventivo in persona del presidente del c.d.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Pincione che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione, attrice; Contro Giuseppe Favagrossa, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Gianni Paoletti, Marco Paoletti e Marcella Felice, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto. La controversia sottoposta all'esame del tribunale, per l'aspetto che e' in questa sede di interesse, concerne la riconoscibilita' del rango privilegiato ex art. 2751-bis n. 1) c.c. al credito affermato dal convenuto, nella sua qualita' di dirigente industriale, a titolo di indennita' supplementare derivante da licenziamento ingiustificato, come disciplinata dagli artt. 19 e 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria (Confindustria/Intersind e Fndai) in data 27 aprile 1995. L'accertamento della natura del credito, privilegiata alla stregua della citata norma ovvero chirografaria, costituisce il nodo essenziale della decisione, come agevolmente dimostrato dagli elementi che vengono di seguito illustrati. La Zenith S.r.l. in concordato preventivo ha proposto nel presente giudizio una domanda di accertamento della natura chirografaria del credito fatto valere dall'ing. Favagrossa, illustrando che questi aveva ottenuto a proprio favore dal pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro una sentenza (successivamente confermata dal tribunale in funzione di giudice di appello) con la quale, accertata la mancanza di giustificazione del licenziamento alla stregua della previsione dell'art. 22 del predetto C.c.n.l., la Zenith veniva condannata a corrispondergli l'indennita' supplementare prevista dall'art. 19 del medesimo contratto collettivo, quantificata in 18,5 mensilita' di preavviso. Il citato art. 22, dettato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, prevede infatti che "il dirigente, ove, non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potra' ricorre al collegio arbitrale di cui all'art. 19", fermo restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria per far valere la mancanza di giustificatezza del licenziamento; l'art. 19 a sua volta prevede che ove venga riconosciuto che il licenziamento e' ingiustificato, dovra' essere disposta a carico dell'azienda un'indennita' indicata in un numero minimo e massimo di multipli di mensilita' di preavviso; trattasi di disciplina ormai comunemente rinvenibile nell'ambito della contrattazione collettiva relativa ai dirigenti. Essendo la Zenith successivamente stata ammessa alla menzionata procedura concorsuale promettendo l'integrale soddisfacimento delle passivita' privilegiate, e di quelle chirografarie nella misura del 60%, si e' resa necessaria l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione al fine di collocare il predetto credito tra quelli destinati ad un totale ovvero solo parziale pagamento. Si deve premettere all'esame della questione proposta dalla Zenith che il carattere di specialita' della norma attributiva di privilegio, costituendo deroga al principio generale della parita' di tutti i creditori sancito dall'art. 2741 c.c., non consente il ricorso alla interpretazione analogica. Cio' posto, ritiene questo giudice che a nessuna delle previsioni contenute nell'art. 2751-bis n. 1) passa ricondursi, nemmeno in via di interpretazione estensiva, il caso di specie. Le uniche due ipotesi rispetto alle quali puo' domandarsi se sia prospettabile un'inclusione del credito in esame sono quella concernente "tutte le indennita' connesse alla cessazione del rapporto di lavoro", e quella che attribuisce rango privilegiato al "credito per risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile". Il credito costituito dall'indennita' supplementare per licenziamento ingiustificato del dirigente appare essere del tutto inassimilabile alla prima ipotesi, che attiene alle indennita' che si collegano con carattere di normalita' alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale interpretazione risulta avvalorata dalla considerazione del fatto che il legislatore ha espressamente previsto la collocazione al privilegio delle altre voci di credito che il lavoratore subordinato ha il diritto di far valere nelle situazioni (licenziamento inefficace, nullo a annullabile) in cui la cessazione del rapporto di lavoro presenta profili di illegittimita'. Ora, considerato che il privilegio viene accordato in relazione alla causa del credito (art. 2745 c.c.) risulta emergere nitidamente che l'indennita' supplementare prevista nella contrattazione collettiva a favore dei dirigenti si riconnette ad ipotesi in cui venga accertata una condotta illegittima del datore di lavoro e non si riconduce dunque in via di normalita' al sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro venuto a cessare. Il divieto di interpretazione analogica della norma speciale impedisce altresi' di considerare la predetta indennita' come assimilabile ai crediti dovuti per effetto di licenziamento nullo, inefficace o annullabile. Appare infatti immediatamente riconoscibile nel dato testuale dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. una ripetizione della terminologia utilizzata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, il quale a sua volta richiama in tal modo la disciplina, dalla cui applicazione i dirigenti sono esclusi, delineata nella legge n. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali. Il privilegio generale sui mobili del debitore appare dunque riconnettersi ai casi di licenziamento inefficace per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 2, legge n. 604/1966, ovvero nullo in quanto discriminatorio, ovvero annullabile perche' disposto in assenza di giusta causa o giustificato motivo. A nessuna di tali categorie pare possa ricondursi la diversa ipotesi del licenziamento ingiustificato, certamente non dandosi luogo in tal caso a licenziamento inefficace ne' nullo, ma nemmeno riconducibile alla nozione di licenziamento annullabile per assenza di giusta causa o giustificato motivo. La nozione di ingiustificatezza del licenziamento del dirigente, infatti, come elaborata dalla giurisprudenza ormai consolidata, si e' assestata come concetto autonomo sia da quello di giustificato motivo sia da quello di giusta causa (tra le molte, Cass. 2761/98, 6268/98, 9896/98; 10445/96, 6520/95; 5531/93), pur con diverse accentuazioni interpretative; cosicche' il licenziamento ingiustificato e' stato descritto come esercizio del diritto di recesso compiuto in violazione del principio fondamentale di buona fede che presiede, come previsto dall'art. 1375 c.c., all'esecuzione dei contratti (Cass. s.u. 5531/93; Cass. 2598/85) ovvero, piu' recentemente, come espressione di una scelta arbitraria, ovvero collegata a vicende o comportamenti del dirigente non idonei ad incidere in modo irreversibile sul rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro (Cass. 8986/98). Questo giudice ritiene che la constatata impossibilita' di ricondurre alla previsione dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. l'indennita' supplementare de qua contrasti con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale, determinando una disparita' di trattamento non giustificata tra crediti risarcitori che traggono origine da fatti generativi omogenei; l'indennita' supplementare, collegandosi alla sussistenza di una condotta arbitraria del datore di lavoro, puo' legittimamente affiancarsi su un piano di parita' alle indennita' che l'art. 8, legge n. 640/1966 e l'art. 18, legge n. 300/1970 prevedono a favore del dipendente non dirigente il cui licenziamento sia stato dichiarato inefficace, nullo o annullabile. La contrarieta' al principio di uguaglianza risalta in particolar modo ove si consideri che, essendo il dirigente (giustamente) estraneo ai meccanismi di tutela reale del posto di lavoro, egli puo' giovarsi solo dello strumento risarcitorio previsto dalla contrattazione collettiva per compensare il danno che gli deriva da un licenziamento privo di adeguata ragione giustificatrice; la disparita' di trattamento non pare spiegarsi peraltro nemmeno rispetto alla situazione dei lavoratori che non godono della tutela reale del posto di lavoro: l'osservazione del mercato del lavoro sembra attestare con una certa evidenza che l'ingiustificata perdita del posto crea al dirigente - e non solo alle categorie degli operai e impiegati - una effettiva e grave difficolta' al reinserimento nel mondo del lavoro, di talche' il danno arrecato dal licenziamento ingiustificato non puo' considerarsi meramente nominale o ipotetico; la collocazione chirografaria del credito in esame dispiega ovviamente un concreto effetto di drastico ridimensionamento della probabilita' che, in tutte le situazioni in cui si abbia una pluralita' di creditori concorrenti, il diritto trovi effettiva soddisfazione. Non risulta, in definitiva, sorretta da una effettiva differenziazione delle rispettive posizioni giuridiche la divaricazione del trattamento previsto per i crediti del lavoratore subordinato non dirigente e quelli del dirigente che si verifica, quanto al riconoscimento del rango privilegiato del credito, in tema di conseguenze risarcitorie del licenziamento non giustificato.
P. Q. M. Ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. nella parte in cui non riconosce privilegio generale mobiliare oltre che al credito spettante al lavoratore subordinato per il risarcimento del danno subito per effetto di licenziamento inefficace, nullo o annullabile, anche al credito per il risarcimento del danno subito dal dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva; Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza in ordine a tale questione; Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonche' alla comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Milano, addi' 26 giugno 2000. Il giudice: Macchi 00C1309