N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  26  giugno  2000  dal  tribunale di Milano nel
procedimento   civile  vertente  tra  Zenith  S.r.l.,  in  concordato
preventivo e Favagrossa Giuseppe

Lavoro  (Rapporto  di)  -  Crediti  di lavoro dipendente - Privilegio
generale  mobiliare  sulle  somme, spettanti a titolo di risarcimento
del   danno  subito  dal  lavoratore  per  effetto  di  licenziamento
inefficace,   nullo  o  annullabile  -  Riconoscimento  dello  stesso
privilegio  anche per il credito al risarcimento del danno subito dal
dirigente  per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle
disposizioni  contenute  nella  contrattazione  collettiva  - Mancata
previsione - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
- Codice civile, art. 2751-bis n. 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio iscritto al
  n. 1791/1999 r.g. promosso con atto di citazione notificato in data
  1  febbraio  1999  da  Zenith  S.r.l.  in  concordato preventivo in
  persona del presidente del c.d.a., elettivamente domiciliata presso
  lo  studio  dell'avv. Roberto Pincione che la rappresenta e difende
  come da procura in calce all'atto di citazione, attrice;
    Contro  Giuseppe  Favagrossa, elettivamente domiciliato presso lo
  studio  degli  avv.  Gianni  Paoletti,  Marco  Paoletti  e Marcella
  Felice,  che  lo rappresentano e difendono come da procura in calce
  alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto.
    La controversia sottoposta all'esame del tribunale, per l'aspetto
  che  e'  in  questa sede di interesse, concerne la riconoscibilita'
  del  rango  privilegiato  ex  art. 2751-bis  n. 1)  c.c. al credito
  affermato   dal   convenuto,   nella   sua  qualita'  di  dirigente
  industriale,  a  titolo  di  indennita'  supplementare derivante da
  licenziamento ingiustificato, come disciplinata dagli artt. 19 e 22
  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  stipulato  dalle
  associazioni di categoria (Confindustria/Intersind e Fndai) in data
  27   aprile   1995.   L'accertamento   della  natura  del  credito,
  privilegiata  alla stregua della citata norma ovvero chirografaria,
  costituisce  il  nodo  essenziale della decisione, come agevolmente
  dimostrato dagli elementi che vengono di seguito illustrati.
    La  Zenith  S.r.l.  in  concordato  preventivo  ha  proposto  nel
  presente   giudizio   una  domanda  di  accertamento  della  natura
  chirografaria   del  credito  fatto  valere  dall'ing.  Favagrossa,
  illustrando  che questi aveva ottenuto a proprio favore dal pretore
  di   Milano   in  funzione  di  giudice  del  lavoro  una  sentenza
  (successivamente confermata dal tribunale in funzione di giudice di
  appello) con la quale, accertata la mancanza di giustificazione del
  licenziamento   alla  stregua  della  previsione  dell'art. 22  del
  predetto  C.c.n.l.,  la  Zenith veniva condannata a corrispondergli
  l'indennita'   supplementare  prevista  dall'art. 19  del  medesimo
  contratto collettivo, quantificata in 18,5 mensilita' di preavviso.
    Il citato art. 22, dettato in materia di risoluzione del rapporto
  di  lavoro,  prevede  infatti  che  "il dirigente, ove, non ritenga
  giustificata la motivazione addotta dall'azienda ovvero nel caso in
  cui  detta  motivazione  non sia stata fornita contestualmente alla
  comunicazione  del recesso, potra' ricorre al collegio arbitrale di
  cui  all'art. 19",  fermo  restando il diritto di adire l'autorita'
  giudiziaria  per  far  valere  la  mancanza  di giustificatezza del
  licenziamento;   l'art. 19  a  sua  volta  prevede  che  ove  venga
  riconosciuto  che il licenziamento e' ingiustificato, dovra' essere
  disposta  a carico dell'azienda un'indennita' indicata in un numero
  minimo  e  massimo di multipli di mensilita' di preavviso; trattasi
  di  disciplina  ormai  comunemente  rinvenibile  nell'ambito  della
  contrattazione collettiva relativa ai dirigenti.
    Essendo  la  Zenith successivamente stata ammessa alla menzionata
  procedura concorsuale promettendo l'integrale soddisfacimento delle
  passivita' privilegiate, e di quelle chirografarie nella misura del
  60%, si e' resa necessaria l'instaurazione di un ordinario giudizio
  di  cognizione  al fine di collocare il predetto credito tra quelli
  destinati ad un totale ovvero solo parziale pagamento.
    Si  deve  premettere  all'esame  della  questione  proposta dalla
  Zenith  che  il carattere di specialita' della norma attributiva di
  privilegio,  costituendo deroga al principio generale della parita'
  di  tutti  i creditori sancito dall'art. 2741 c.c., non consente il
  ricorso alla interpretazione analogica.
    Cio' posto, ritiene questo giudice che a nessuna delle previsioni
  contenute nell'art. 2751-bis n. 1) passa ricondursi, nemmeno in via
  di  interpretazione  estensiva,  il  caso  di specie. Le uniche due
  ipotesi  rispetto  alle  quali puo' domandarsi se sia prospettabile
  un'inclusione  del  credito in esame sono quella concernente "tutte
  le  indennita'  connesse alla cessazione del rapporto di lavoro", e
  quella   che   attribuisce   rango  privilegiato  al  "credito  per
  risarcimento  del  danno  subito  per  effetto  di un licenziamento
  inefficace,   nullo   o   annullabile".   Il   credito   costituito
  dall'indennita'  supplementare per licenziamento ingiustificato del
  dirigente   appare  essere  del  tutto  inassimilabile  alla  prima
  ipotesi, che attiene alle indennita' che si collegano con carattere
  di normalita' alla cessazione del rapporto di lavoro.
    Tale  interpretazione risulta avvalorata dalla considerazione del
  fatto  che il legislatore ha espressamente previsto la collocazione
  al  privilegio  delle  altre  voci  di  credito  che  il lavoratore
  subordinato   ha   il   diritto  di  far  valere  nelle  situazioni
  (licenziamento   inefficace,   nullo   a  annullabile)  in  cui  la
  cessazione   del   rapporto   di   lavoro   presenta   profili   di
  illegittimita'.  Ora, considerato che il privilegio viene accordato
  in  relazione  alla  causa  del  credito  (art. 2745  c.c.) risulta
  emergere  nitidamente che l'indennita' supplementare prevista nella
  contrattazione  collettiva  a favore dei dirigenti si riconnette ad
  ipotesi  in cui venga accertata una condotta illegittima del datore
  di  lavoro  e  non  si  riconduce  dunque  in  via di normalita' al
  sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro venuto a cessare.
    Il  divieto  di  interpretazione  analogica  della norma speciale
  impedisce  altresi'  di  considerare  la  predetta  indennita' come
  assimilabile  ai crediti dovuti per effetto di licenziamento nullo,
  inefficace    o    annullabile.   Appare   infatti   immediatamente
  riconoscibile  nel  dato testuale dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. una
  ripetizione   della   terminologia  utilizzata  dall'art. 18  dello
  statuto  dei  lavoratori, il quale a sua volta richiama in tal modo
  la  disciplina,  dalla  cui  applicazione i dirigenti sono esclusi,
  delineata  nella  legge  n. 604/1966  in  materia  di licenziamenti
  individuali.
    Il  privilegio  generale  sui  mobili  del debitore appare dunque
  riconnettersi  ai  casi  di  licenziamento  inefficace  per mancato
  rispetto  delle  forme  previste  dall'art. 2,  legge  n. 604/1966,
  ovvero  nullo in quanto discriminatorio, ovvero annullabile perche'
  disposto  in  assenza  di  giusta  causa  o  giustificato motivo. A
  nessuna  di tali categorie pare possa ricondursi la diversa ipotesi
  del  licenziamento  ingiustificato, certamente non dandosi luogo in
  tal   caso   a  licenziamento  inefficace  ne'  nullo,  ma  nemmeno
  riconducibile alla nozione di licenziamento annullabile per assenza
  di giusta causa o giustificato motivo.
    La  nozione di ingiustificatezza del licenziamento del dirigente,
  infatti,  come elaborata dalla giurisprudenza ormai consolidata, si
  e'  assestata  come concetto autonomo sia da quello di giustificato
  motivo  sia da quello di giusta causa (tra le molte, Cass. 2761/98,
  6268/98,  9896/98;  10445/96,  6520/95;  5531/93),  pur con diverse
  accentuazioni    interpretative;    cosicche'    il   licenziamento
  ingiustificato  e'  stato  descritto  come esercizio del diritto di
  recesso  compiuto in violazione del principio fondamentale di buona
  fede    che    presiede,   come   previsto   dall'art. 1375   c.c.,
  all'esecuzione  dei  contratti  (Cass. s.u. 5531/93; Cass. 2598/85)
  ovvero,   piu'   recentemente,   come  espressione  di  una  scelta
  arbitraria,   ovvero   collegata  a  vicende  o  comportamenti  del
  dirigente non idonei ad incidere in modo irreversibile sul rapporto
  fiduciario intercorrente con il datore di lavoro (Cass. 8986/98).
    Questo  giudice  ritiene  che  la  constatata  impossibilita'  di
  ricondurre    alla   previsione   dell'art. 2751-bis   n. 1)   c.c.
  l'indennita'  supplementare  de  qua  contrasti con il principio di
  uguaglianza   sancito   dall'art. 3   della  Carta  costituzionale,
  determinando  una  disparita'  di  trattamento non giustificata tra
  crediti  risarcitori  che  traggono  origine  da  fatti  generativi
  omogenei; l'indennita' supplementare, collegandosi alla sussistenza
  di   una   condotta   arbitraria   del   datore   di  lavoro,  puo'
  legittimamente  affiancarsi  su un piano di parita' alle indennita'
  che  l'art. 8,  legge  n. 640/1966  e  l'art. 18, legge n. 300/1970
  prevedono   a   favore   del   dipendente   non  dirigente  il  cui
  licenziamento sia stato dichiarato inefficace, nullo o annullabile.
    La contrarieta' al principio di uguaglianza risalta in particolar
  modo  ove  si  consideri  che,  essendo  il dirigente (giustamente)
  estraneo  ai  meccanismi  di tutela reale del posto di lavoro, egli
  puo'  giovarsi  solo  dello  strumento  risarcitorio previsto dalla
  contrattazione collettiva per compensare il danno che gli deriva da
  un  licenziamento  privo  di  adeguata  ragione giustificatrice; la
  disparita'  di  trattamento  non  pare  spiegarsi  peraltro nemmeno
  rispetto alla situazione dei lavoratori che non godono della tutela
  reale  del  posto  di lavoro: l'osservazione del mercato del lavoro
  sembra  attestare  con  una  certa  evidenza  che  l'ingiustificata
  perdita  del  posto  crea  al dirigente - e non solo alle categorie
  degli  operai  e  impiegati  - una effettiva e grave difficolta' al
  reinserimento  nel  mondo  del lavoro, di talche' il danno arrecato
  dal  licenziamento  ingiustificato  non puo' considerarsi meramente
  nominale  o ipotetico; la collocazione chirografaria del credito in
  esame   dispiega   ovviamente   un  concreto  effetto  di  drastico
  ridimensionamento della probabilita' che, in tutte le situazioni in
  cui  si  abbia  una pluralita' di creditori concorrenti, il diritto
  trovi effettiva soddisfazione.
    Non   risulta,   in   definitiva,   sorretta   da  una  effettiva
  differenziazione   delle   rispettive   posizioni   giuridiche   la
  divaricazione del trattamento previsto per i crediti del lavoratore
  subordinato  non  dirigente e quelli del dirigente che si verifica,
  quanto  al  riconoscimento  del  rango privilegiato del credito, in
  tema    di   conseguenze   risarcitorie   del   licenziamento   non
  giustificato.
                              P. Q. M.
    Ritenuto  rilevante  ai fini della decisione e non manifestamente
  infondato  il  dubbio  di legittimita' costituzionale per contrasto
  con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 2751-bis n. 1) c.c. nella
  parte  in cui non riconosce privilegio generale mobiliare oltre che
  al  credito spettante al lavoratore subordinato per il risarcimento
  del  danno  subito per effetto di licenziamento inefficace, nullo o
  annullabile,  anche al credito per il risarcimento del danno subito
  dal  dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi
  delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva;
    Dispone  trasmettersi  gli  atti alla Corte costituzionale per le
  determinazioni di competenza in ordine a tale questione;
    Sospende   il   giudizio   sino   alla   decisione   della  Corte
  costituzionale;
    Ordina  che  la cancelleria provveda alla notifica della presente
  ordinanza  alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonche' alla
  comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
        Milano, addi' 26 giugno 2000.
                         Il giudice: Macchi
00C1309