N. 499 ORDINANZA 13 - 16 novembre 2000

Ordinanza 13-16 novembre 2000
Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale,  per
diffamazione,   a  carico  di  un  parlamentare  -  Deliberazione  di
insindacabilita'   della   Camera  di  appartenenza  -  Conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  promosso  dal  Tribunale  di
Caltanissetta,  II  sezione  penale,  nei  confronti della Camera dei
deputati  -  Delibazione  preliminare di ammissibilita' del ricorso -
Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del
conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 21 giugno 2000.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:   Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Cesare  RUPERTO,
Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo   ZAGREBELSKY,   Valerio  ONIDA,  Carlo
MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
21 giugno 2000 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dal   deputato  Vittorio  Sgarbi  nei  confronti  del  dott.  Alfredo
Montaldo,  promosso  dal tribunale di Caltanissetta - sez. II penale,
con  ricorso  depositato  il  7 agosto 2000 ed iscritto al n. 165 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  datato  19 luglio 2000 e depositato
nella  cancelleria  della  Corte  il  7 agosto  2000, il tribunale di
Caltanissetta,  II  sezione  penale,  investito  di  un  giudizio con
l'imputazione  di  diffamazione  nei  confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei   confronti   della   Camera   dei  deputati  in  relazione  alla
deliberazione  con  la  quale l'Assemblea, nella seduta del 21 giugno
2000  (documento  IV-quater  n. 138), ha dichiarato che i fatti per i
quali  era  in  corso  il  procedimento  penale concernevano opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  in  quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
        che  il  tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.

    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,   quanto   al  requisito  soggettivo,  il  tribunale  di
Caltanissetta,  II  sezione  penale,  e'  legittimato  a sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Caltanissetta,  II  sezione  penale,  nei  confronti della Camera dei
deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a)  che  la  cancelleria  della Corte dia comunicazione della
presente  ordinanza al tribunale di Caltanissetta, II sezione penale,
ricorrente;
        b)  che  l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine   di   sessanta   giorni   dalla  comunicazione,  per  essere
successivamente    depositati,    con   la   prova   delle   eseguite
notificazioni,  nella  cancelleria  della  Corte  entro il termine di
venti  giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
                Il Presidente e redattore: Mirabelli
                      Il cancelliere: Di Paola

    Depositata in cancelleria il 16 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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