N. 511 SENTENZA 13 - 20 novembre 2000

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Provincia  di  Bolzano  -  Servizio  di  trasporto  locale - Indagini
preliminari   in   un   procedimento  penale  -  Atti  del  Sostituto
Procuratore  della  Repubblica  presso  la  Pretura  circondariale di
Bolzano  (nella  specie:  lettera  inviata  ai  presidi  delle scuole
elementari  e  medie  e  decreto  di  esibizione documenti rivolto al
Presidente  della  Giunta  provinciale)  -  Ricorso  per conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello Stato proposto dalla Provincia di
Bolzano - Pretesa violazione della sfera di attribuzioni provinciali,
con   atti   estranei  all'esercizio  della  funzione  giudiziaria  -
Accoglimento  parziale del ricorso - Spettanza allo Stato, e per esso
al   Sostituto   Procuratore   della  Repubblica  presso  la  Pretura
circondariale  di  Bolzano,  della  competenza  ad  adottare gli atti
contestati,  salvo  che  nella parte in cui essi comprendono anche il
periodo  successivo  all'evento  che  forma  oggetto del procedimento
penale - Annullamento, per questa parte, degli atti stessi.
- Lettera  del  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  (presso la
  Pretura  circondariale  di  Bolzano)  10  novembre 1998; decreto di
  esibizione  dello  stesso  Sostituto Procuratore della Repubblica 1
  dicembre 1998.
- Statuto  Trentino-Alto  Adige, artt. 8, primo comma, numero 18), 9,
  primo comma, numero 2), e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4;
  Costituzione, artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo
CHIEPPA,   Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
lettera  del  10  novembre  1998  e  del  decreto di esibizione del 1
dicembre  1998,  emessi  dal  sostituto  procuratore della Repubblica
presso  la  pretura  circondariale  di  Bolzano, promosso con ricorso
della  provincia  autonoma  di  Bolzano, notificato l'8 gennaio 1999,
depositato  in  cancelleria  il  15 successivo e iscritto al n. 3 del
registro conflitti 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  sostituto  procuratore  della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  ottobre  2000  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia
di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato  l'8  gennaio  1999 e depositato il
successivo  15 gennaio, la provincia autonoma di Bolzano ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  nei confronti dello Stato in relazione a
due atti del sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale  di  Bolzano:  una  lettera  (definita dalla ricorrente
"circolare")  del  10  novembre 1998, inviata ai presidi delle scuole
elementari  e  medie  della  provincia  di  Bolzano,  e un decreto di
esibizione  di  documenti, del 1 dicembre 1998, rivolto al presidente
della giunta provinciale.
    Tali  atti  sono  stati  emessi  dal magistrato nell'ambito delle
indagini  avviate  contro  tre  funzionari della provincia autonoma e
contro il competente assessore provinciale, a seguito della morte, il
30  aprile  1998, di una bambina nel corso di un trasporto scolastico
(dopo  che,  in separato procedimento penale, era stata condannata la
conducente   dell'automezzo   "scuolabus");   con  essi,  secondo  la
provincia   ricorrente,   il   pubblico  ministero  avrebbe  leso  le
competenze    legislative    esclusive   e   le   relative   potesta'
amministrative  provinciali  in  materia  di  trasporti  di interesse
provinciale  nonche'  di  istruzione  elementare  e secondaria, quali
definite  dagli  artt.  8,  primo  comma, numero 18), 9, primo comma,
numero  2),  e  16  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
approvato  con  il  d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670, e dalle relative
norme   di  attuazione  (in  particolare,  dall'art.  4  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale "Nelle materie di
competenza  propria ...  delle  province  autonome  la legge non puo'
attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative, comprese
quelle  di  vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
violazioni  amministrative,  diverse  da  quelle spettanti allo Stato
secondo  lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi
gli   interventi  richiesti  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto
medesimo");  competenze in forza delle quali la provincia autonoma ha
emanato  proprie leggi (31 agosto 1974, n. 7; 9 dicembre 1976, n. 60;
30  giugno  1983,  n. 20) in materia di organizzazione e gestione del
trasporto   scolastico.  Inoltre,  con  gli  atti  in  questione,  il
sostituto  procuratore  avrebbe violato gli artt. 97, primo e secondo
comma, 102, 104 e 112 della Costituzione.
    In  particolare  osserva  la  provincia  ricorrente  il  pubblico
ministero,  con  il  decreto  di  esibizione  del 1 dicembre 1998, ha
chiesto   "... copia   autentica  delle  relazioni  annuali  relative
all'attivita'  dell'ufficio"  provinciale addetto al trasporto locale
di  persone,  "copia autentica degli atti relativi all'individuazione
degli  obiettivi  annuali  e della relativa verifica", nonche' "copia
autentica  di  tutte  le relazioni eventualmente predisposte", e cio'
"... dal  1994  ad  oggi" per tutte e tre le richieste; mentre con la
lettera  del  10  novembre 1998 il magistrato ha domandato ai presidi
delle  scuole  elementari  e  medie  della provincia notizie circa le
lamentele,  le  segnalazioni,  le  denunce o i suggerimenti che siano
stati  fatti  pervenire,  "negli ultimi quattro anni", alla provincia
autonoma, in materia di trasporto scolastico. In tal modo, secondo la
provincia,  il  sostituto  procuratore  della Repubblica, esorbitando
dalle  attribuzioni proprie del potere cui appartiene e andando oltre
il  diritto-dovere di promuovere l'azione penale in presenza di fatti
penalmente  rilevanti (come si desumerebbe, in particolare, dal fatto
che le notizie e i documenti oggetto delle richieste riguardano anche
epoca   successiva   al   sinistro),   si  attribuisce  il  controllo
dell'attivita'  dell'amministrazione provinciale, finendo per dettare
egli  stesso  le  linee  dell'indirizzo amministrativo, sostituendosi
agli  organi competenti: controllo e indirizzo che pero' non spettano
al  pubblico  ministero, ne' ad altro organo giudiziario, trattandosi
di  funzioni  propriamente  amministrative,  che  attengono  a scelte
discrezionali,  insindacabili  da  altri poteri statali, ivi compreso
quello   giurisdizionale,  al  quale  non  spetta  fissare  obiettivi
inerenti al servizio del trasporto scolastico.
    Proprio  il  tenore della lettera del 10 novembre 1998 ai presidi
delle  scuole  metterebbe  in luce, secondo la provincia autonoma, lo
scopo dell'indagine del sostituto procuratore: come si legge in essa,
infatti,   "... al  fine  di  meglio  valutare  l'attuale  stato  del
trasporto   scolastico   in  provincia  di  Bolzano,  soprattutto  in
relazione  agli standard di sicurezza che vengono o dovrebbero essere
applicati  con  riguardo  all'incolumita'  dei  minori  trasportati",
l'ufficio  del  pubblico ministero "gradirebbe venire a conoscenza di
tutte  le  lamentele,  segnalazioni,  denunce  o suggerimenti che, da
parte  di  chiunque, siano state fatte pervenire negli ultimi quattro
anni  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  ente organizzatore del
servizio  (ad esempio, su eventuali condotte scorrette da parte degli
autisti,  su deficit di sicurezza delle autovetture e su quanto altro
abbia  attinenza  con  la  sicurezza dei bambini)". Ma questo tipo di
accertamento, rileva la provincia, non rientra nelle attribuzioni del
potere    giudiziario    e    invade    il   campo   delle   funzioni
costituzionalmente a essa riservate.
    Il  pubblico  ministero,  conclude la ricorrente, e' andato oltre
l'ambito  dell'indagine  su  reati eventualmente commessi, poiche' ha
tentato  di disciplinare l'attivita' amministrativa e di imporre alla
provincia  indirizzi  e  scelte  operative  e  tecniche, in luogo dei
competenti  organi amministrativi, cio' che, anche alla stregua della
giurisprudenza  costituzionale  (sentenza n. 70 del 1985), non gli e'
consentito.
    2. - Nel   giudizio   di  fronte  alla  Corte  costituzionale  e'
intervenuto,  con  atto  depositato  il  4  giugno 1999, il sostituto
procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura  circondariale di
Bolzano,  che,  oltre  a  far  valere  l'esigenza di riconoscere allo
stesso  uno strumento di contraddittorio, ha chiesto, nel merito, che
il   conflitto   sia  dichiarato  inammissibile,  trattandosi  di  un
improprio  mezzo  di  censura  del  modo  di esercizio della funzione
giurisdizionale.
    3. - Con  ordinanza  letta  nell'udienza  pubblica del 26 ottobre
1999,  uditi  i  difensori della ricorrente provincia di Bolzano e il
sostituto  procuratore  della  Repubblica, questa Corte ha dichiarato
irricevibile,  per  tardivita',  l'atto  di  intervento del sostituto
procuratore.
    4. - Con  ordinanza  dell'11  gennaio  2000  la  Corte  - essendo
pendente   un   separato   conflitto  promosso  dalla  procura  della
Repubblica  presso  la pretura circondariale di Bolzano nei confronti
del  Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata
costituzione di quest'ultimo nel presente giudizio per conflitto - ha
disposto  la  nuova trattazione del giudizio promosso dalla provincia
di  Bolzano  in successiva pubblica udienza, al fine di consentire la
previa  trattazione  e decisione dell'anzidetto separato conflitto di
attribuzione  (reg.  confl.  n. 5/2000), che e' stato definito con la
sentenza n. 309 del 2000.
    5. - All'udienza  del  24 ottobre 2000, la difesa della provincia
ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

                       Considerato in diritto

    1. - La  provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione a due atti del
sostituto    procuratore   della   Repubblica   presso   la   pretura
circondariale di Bolzano adottati nell'ambito del procedimento penale
di  cui  si  da'  conto  nell'esposizione dei fatti. Si tratta di una
lettera  inviata  ai  presidi  delle  scuole elementari e medie della
provincia  di  Bolzano  e  di  un  decreto di esibizione di documenti
rivolto al presidente della giunta provinciale. La ricorrente lamenta
che  il  sostituto  procuratore,  con  gli atti in questione, avrebbe
preteso di controllare e indirizzare le funzioni amministrative della
provincia  autonoma  con  atti  estranei all'esercizio della funzione
giudiziaria,  lesivi  delle  sue attribuzioni. Sarebbero nella specie
violati  gli artt. 8, primo comma, numero 18), 9, primo comma, numero
2), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto  1972,  n. 670), le relative norme di attuazione contenute, in
particolare,  nell'art.  4  del  decreto  legislativo  16 marzo 1992,
n. 266,  nonche'  gli artt. 97, primo e secondo comma, 102, 104 e 112
della Costituzione.
    Il  problema  che  la  Corte  e' chiamata a risolvere puo' essere
sintetizzato  nella domanda se rientri nella sfera delle attribuzioni
dello  Stato  e,  per esso, dell'autorita' giudiziaria ovvero se, non
rientrandovi,   violi  la  sfera  di  attribuzioni  provinciali:  (a)
invitare  autorita'  amministrative  (nella  specie  i  presidi delle
scuole  elementari  e  medie della provincia di Bolzano) a diffondere
(nella  specie  tra  i genitori di bambini interessati al servizio di
trasporto  scolastico)  la  richiesta di comunicare a un organo della
giurisdizione  (nella specie il sostituto procuratore) notizie (nella
specie,  lamentele,  segnalazioni, denunce o suggerimenti da chiunque
fatti  pervenire negli ultimi quattro anni alla provincia autonoma di
Bolzano,  circa  la sicurezza dei bambini avvalentisi del servizio di
trasporto  scolastico) ritenute rilevanti per le indagini preliminari
in  un  processo  penale;  (b)  ordinare  al  presidente della giunta
provinciale   la   produzione   in  copia  di  documenti  comprovanti
l'attivita'  amministrativa  di un funzionario provinciale, direttore
dell'ufficio competente in materia di trasporto locale di persone.
    2. - Il conflitto e' in parte infondato, in parte fondato.
    3. - Secondo  la  prospettazione  della  ricorrente, i menzionati
atti   del   sostituto  procuratore  della  Repubblica  costituiscono
manifestazione   di  un  preteso  potere  di  controllo  e  indirizzo
amministrativi  delle funzioni della provincia, come tali esorbitanti
dai  compiti  propri  dell'autorita'  giudiziaria  e illegittimamente
incidenti  sull'autonomia  provinciale. Questo assunto, pero', non e'
giustificato  alla  stregua del tenore proprio degli atti all'origine
del  presente  conflitto,  sopra  richiamati. Essi sono evidentemente
finalizzati   all'acquisizione  di  elementi  di  conoscenza  che  il
pubblico  ministero  procedente,  in  base alla sua valutazione della
loro   potenziale  rilevanza  ai  fini  dell'accertamento  dei  reati
contestati,  ritiene  di  dovere  compiere  in  vista  dell'esercizio
dell'azione   penale   e   non   si  riesce  a  vedere  in  che  cosa
l'acquisizione  di  conoscenze  possa  ledere  le  attribuzioni della
provincia. In nessuno dei due atti e' dato intravedere la pretesa del
sostituto  procuratore  della  Repubblica di disciplinare l'attivita'
amministrativa  (o  addirittura  legislativa)  della  provincia  e di
imporle  obblighi  e  indirizzi  politici, scelte tecniche, regole di
comportamento  e  criteri di organizzazione dei propri mezzi, come si
legge nell'atto introduttivo del presente giudizio.
    Il   punto   di  vista  della  provincia  non  vale  nemmeno  con
riferimento  al  contenuto  della  lettera  inviata  ai presidi delle
scuole  elementari  e medie che mira anch'essa solo a conoscere se vi
fossero   state  iniziative  delle  famiglie  interessate,  intese  a
segnalare   all'amministrazione   eventuali  carenze  e  a  formulare
suggerimenti   all'amministrazione   stessa   circa  l'esercizio  del
servizio  di  trasporto,  nell'ambito  del  quale  si  e'  verificato
l'incidente   mortale  sulle  cui  responsabilita'  e'  in  corso  il
procedimento penale. Le iniziative alle quali la lettera in questione
si  riferisce  sono  dunque  di  soggetti  terzi  e  non sono affatto
riferibili  al  sostituto  procuratore: egli semplicemente ne ritiene
utile   la   conoscenza   ai   fini   delle   proprie  determinazioni
nell'esercizio  dell'azione  penale.  La forma utilizzata nell'ambito
del  procedimento  in  corso  un  invito  alla cooperazione, privo di
carattere  obbligatorio,  sia  nei  confronti  dei  presidi,  sia nei
confronti delle famiglie dei ragazzi utenti del servizio di trasporto
non  si  presta di per se' a fornire motivo di doglianza nel giudizio
su   conflitto   costituzionale,   preordinato   alla   difesa  delle
attribuzioni definite dalla Costituzione.
    4. - Fondato  e'  invece  il  ricorso  della provincia per quanto
riguarda l'arco temporale al quale gli atti impugnati si riferiscono.
    L'accadimento   che   forma   oggetto   del  procedimento  penale
l'incidente  che  ha  causato  la perdita della vita di una bimba che
usufruiva del servizio di trasporto e' occorso il 30 aprile 1998. Gli
atti  che  sono all'origine del presente giudizio sono, l'uno, del 10
novembre  e, l'altro, del 1 dicembre del medesimo anno. I documenti e
le  notizie  che  il  sostituto  procuratore  ha  inteso,  con  essi,
acquisire  riguardano  non  solo  il  periodo  di  tempo anteriore al
30 aprile ma anche il periodo successivo, fino alla data di emissione
degli  atti  in  questione.  La  lettera  del  10  novembre  1998  fa
riferimento   a   lamentele,   segnalazioni,   denunce,  suggerimenti
pervenuti "negli ultimi quattro anni" alla provincia; a sua volta, il
decreto  del  1 dicembre 1998 riguarda documenti dell'amministrazione
provinciale relativi al periodo "dal 1994 ad oggi".
    Da  cio' si deduce che, per questa parte, in assenza di qualsiasi
ragione che li giustifichi, gli atti impugnati non risultano derivare
da concrete esigenze di indagine e si configurano obiettivamente come
espressione  di  un'implicita  pretesa  alla generalizzata e astratta
revisione   dell'attivita'   dell'amministrazione,   al  fine  di  un
esercizio   solo  ipotetico  dell'azione  penale  (v.,  per  analoghi
rilievi,  la  sentenza n. 104 del 1989). Sotto questo aspetto e' dato
effettivamente   rilevare   negli   atti  del  sostituto  procuratore
un'oggettiva  pretesa  nei  confronti  della  provincia che non trova
giustificazione  nella  posizione  dell'autorita'  giudiziaria  e nei
poteri che le spettano.
                                                             Allegato
Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999.
Nel giudizio sul ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Provincia  di Bolzano contro il Presidente del Consiglio dei ministri
notificato  1'8  gennaio  1999,  depositato  il  15  gennaio  1999  e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 7, prima serie speciale, del
17 febbraio 1999 (reg. confl. n. 3 del 1999).
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  ottobre  1999  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Schülmers e
gli avvocati Panunzio e Riz.
    Ritenuto  che nel presente giudizio per conflitto di attribuzione
ha  depositato  in data 4 giugno 1999 atto di intervento il Sostituto
Procuratore  della  Repubblica  presso  la  Pretura  circondariale di
Bolzano.
    Considerato     che,    indipendentemente    dall'amimissibilita'
dell'intervento  di soggetti diversi da quelli espressamente previsti
nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  tra Stato e Regioni,
l'atto  con  il  quale  il  Sostituto  Procuratore e' intervenuto nel
giudizio e' stato depositato oltre i termini previsti dalle norme che
disciplinano  il  giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (art. 25
della  legge  11  marzo  1953, n. 87, cui espressamente rinvia, per i
giudizi  sui  conflitti  tra  Stato e Regioni, l'art. 41 della stessa
legge);
        che, pertanto, l'atto di intervento e' irricevibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   irricevibile   l'atto   di  intervento  del  sostituto
procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura  circondariale di
Bolzano.
                      Il Presidente: Mirabelli
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    a) Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  e  per  esso al sostituto
procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura  circondariale di
Bolzano,  inviare  la lettera del 10 novembre 1998 rivolta ai presidi
delle  scuole  elementari e medie della provincia autonoma di Bolzano
nonche' adottare il decreto di esibizione di documenti del 1 dicembre
1998  nei  confronti  del  presidente  della  giunta  provinciale, in
relazione a fatto per il quale pende procedimento penale;
    b) Dichiara  che  non  spetta allo Stato, e per esso al sostituto
procuratore  della  Repubblica  presso  la  Pretura  circondariale di
Bolzano,  adottare i medesimi atti indicati sub a) con riferimento al
periodo  successivo  al  fatto  per  il  quale  lo  stesso  sostituto
procuratore svolge le indagini preliminari;
    Annulla,  conseguentemente,  la lettera del 10 novembre 1998 e il
decreto  di  esibizione del 1 dicembre 1998, limitatamente alla parte
in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00c1326