N. 527 SENTENZA 15 - 22 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Marche - Turismo - Disciplina dei campeggi - Possibilita' di
installare   nei   campeggi  strutture  abitative  fisse  -  Asserita
violazione  del  principio  fondamentale  posto  dalla  legge  quadro
statale in materia - Sopravvenuta nuova organica disciplina regionale
- Cessazione della materia del contendere.
- Legge Regione Marche riapprovata il 30 giugno 1998, art. 2, commi 2
  e 3.
- Costituzione, art. 117; legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6, sesto
  comma.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3,
della  legge  della  Regione  Marche,  riapprovata il 30 giugno 1998,
recante   "disciplina   dei   campeggi",  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 luglio 1998,
depositato  in  cancelleria  il 29 successivo e iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1998.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 ottobre  2000  il  giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Roberto Nania per la Regione
Marche.

                          Ritenuto in fatto


    1. -   Con  ricorso del 17 luglio 1998, regolarmente notificato e
depositato,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3,
della  delibera  legislativa  della  Regione  Marche  (disciplina dei
campeggi)  riapprovata il 30 giugno 1998, per contrasto con l'art. 6,
sesto  comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il
turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta  turistica), avente carattere, secondo il ricorrente, di
principio fondamentale a norma dell'art. 117 della Costituzione.
    La  delibera  legislativa  regionale  impugnata  prevede  che nei
campeggi  possano  essere  installate  anche  unita' abitative fisse,
bungalows  e  monolocali,  mentre  la norma statale, affermando che i
campeggi  sono  "esercizi  ricettivi,  aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di
turisti  provvisti,  di  norma,  di  tende  o altri mezzi autonomi di
pernottamento",  impedisce  la  dislocazione  di strutture abitative,
ancorche'  minime,  stabilmente  infisse  sul  terreno.  L'inciso "di
norma"  -  secondo il ricorrente - non implicherebbe una possibilita'
di  deroga alla prescrizione che debba trattarsi di strutture mobili,
ma  si  riferirebbe  a turisti muniti del solo sacco a pelo, oppure a
coloro  che utilizzino attrezzature mobili non di loro proprieta', ma
affittate  dal gestore del campeggio; mentre - si osserva nel ricorso
-  gli  esercizi ricettivi abilitati a essere sede di strutture fisse
sono  qualificati dalla legge quadro, all'art. 6, settimo comma, come
"villaggi turistici".

    2. - Nel  giudizio  cosi'  promosso  si  e' costituita la Regione
Marche,  sostenendo l'infondatezza della questione. Secondo la difesa
della  regione,  l'inciso  "di  norma"  contenuto  nell'art. 6, sesto
comma,  della  legge quadro statale, a differenza di quanto affermato
dal  ricorrente,  lascerebbe aperta la possibilita' di installare nei
campeggi strutture fisse, sia pure in misura minima e non prevalente,
per  provvedere  all'accoglienza di turisti privi di tende o di altri
mezzi  autonomi  di pernottamento; gli esercizi abitativi destinati a
essere sede di strutture fisse non sarebbero dunque necessariamente i
"villaggi  turistici" di cui al settimo comma del medesimo art. 6. La
distinzione  tra  campeggi  e  villaggi  turistici poggia, secondo la
regione,  su un criterio di prevalenza: nei campeggi devono prevalere
le  strutture  mobili,  nei  villaggi turistici quelle fisse. D'altra
parte   la   disciplina  preesistente  in  materia  (legge  regionale
22 ottobre  1994, n. 42) prevedeva gia', all'art. 6, comma 2, che nei
campeggi   potessero   essere  installati  allestimenti  minimi,  che
avessero  una  capacita'  non  superiore  al  25  per cento di quella
complessiva dell'esercizio. La nuova legge regionale ha solo elevato,
dal  25  al  30  per  cento, tale limite massimo, e ha introdotto una
esemplificazione  della  nozione  di "allestimento stabile minimo". E
norme  di questo tipo, si osserva in conclusione, sono presenti nella
legislazione di quasi tutte le altre regioni italiane.

    3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Marche ha depositato
una  memoria,  rilevando che a seguito della approvazione della legge
regionale  31 agosto  1999,  n. 23  (disciplina  dei  campeggi)  deve
ritenersi cessata la materia del contendere: la nuova legge, infatti,
reca  una  organica disciplina della intera materia e non contiene la
previsione impugnata, in quanto il nuovo art. 2, definendo la nozione
di  campeggio,  non  prevede  la  possibilita'  di  installare unita'
abitative  fisse.  Nel  merito,  comunque,  la  regione  ha ribadito,
sviluppando   gli   argomenti   addotti  nell'atto  di  costituzione,
l'infondatezza della questione.

    4. - All'udienza pubblica del 24 ottobre 2000, l'Avvocatura dello
Stato  e  la  Regione  Marche  hanno concluso per la cessazione della
materia del contendere.

                       Considerato in diritto


    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha impugnato la
legge   della  Regione  Marche  recante  "disciplina  dei  campeggi",
approvata  il  17 febbraio 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta,
dopo il rinvio governativo, in data 30 giugno 1998.
    Il ricorrente si duole, in particolare, dell'art. 2, commi 2 e 3,
della delibera legislativa regionale, assumendone il contrasto con la
disciplina  posta  dall'art. 6,  sesto  comma,  della legge 17 maggio
1983,  n. 217  (legge  quadro  per  il  turismo  e  interventi per il
potenziamento    e   la   qualificazione   dell'offerta   turistica):
quest'ultimo,   infatti,  nel  definire  i  campeggi  come  "esercizi
ricettivi,  aperti  al  pubblico,  a gestione unitaria, attrezzati su
aree  recintate  per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di
norma,  di  tende  o  altri  mezzi  autonomi di pernottamento", sta a
significare  che  per  definirsi  tali  i campeggi non possono essere
utilizzati per dislocarvi unita' abitative fisse e stabili, ancorche'
di modesta volumetria, come monolocali, bungalows e simili strutture;
mentre  la  delibera  legislativa  regionale prevede che nei campeggi
possano   essere   insediate  dette  unita'  abitative.  In  cio'  il
ricorrente  ravvisa  la  violazione dell'art. 117 della Costituzione,
per   la  contraddizione  tra  la  legge  regionale  e  il  principio
fondamentale posto dalla legge quadro.

    2. - Dopo  la  proposizione  del ricorso, e' intervenuta la legge
regionale  31 agosto 1999, n. 23, che, nel porre una nuova e organica
"disciplina   dei   campeggi"   complessivamente   ricalcante  quella
contenuta  nella  delibera  legislativa  del  1998,  non  ha tuttavia
ripetuto  la  disposizione oggetto della presente questione: il nuovo
art. 2, recante la definizione dei campeggi, stabilisce che essi sono
"esercizi ricettivi ... allestiti ed attrezzati su aree recintate per
la  sosta  e il soggiorno temporaneo di turisti di norma provvisti di
tende,  caravan,  autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi
mobili di pernottamento".
    Con  tale formulazione, allineata nella sostanza alla definizione
posta  dalla legge quadro n. 217 del 1983 invocata dal ricorrente, la
regione  resistente, disciplinando la materia con un nuovo e organico
provvedimento,   ha   definitivamente   privato  di  ogni  potenziale
efficacia  la  disposizione  oggetto del presente giudizio; cio', del
resto, conformemente all'obiettivo di "far cadere il giudizio innanzi
alla  Corte  costituzionale" manifestato nella relazione della giunta
proponente  sulla  iniziativa di legge regionale n. 378 presentata in
data 24 giugno 1999, dalla quale muove la nuova disciplina regionale.
    Deve  pertanto  ritenersi,  alla  stregua della giurisprudenza di
questa  Corte  (tra  molte, sentenze nn. 350 e 138 del 2000), che sia
venuta  meno  la  materia del giudizio sulla disposizione legislativa
regionale impugnata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3,
della   legge   della   Regione   Marche  (disciplina  dei  campeggi)
riapprovata  il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all'art. 117
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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