N. 533 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile  - Astensione e ricusazione del giudice - Omessa
previsione  dell'obbligo di astenersi dal pronunciare sentenza per il
giudice che si sia pronunciato nel merito o abbia emesso ordinanza ex
art.   186-quater   cod.  proc.  civ.  -  Questione  gia'  dichiarata
manifestamente infondata - Assenza di ulteriori e diversi argomenti -
Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, numero 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo
1999  dal  tribunale  di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Tozzi  Luca  e Moretti Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un procedimento civile, il giudice
istruttore  presso  il  tribunale  di Firenze - avendo pronunciato un
provvedimento di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 186-quater
cod.  proc.  civ.  -, con ordinanza del 26 marzo 1999 (pervenuta alla
Corte  costituzionale  solo  il  21 marzo  2000),  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  Cost.,  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.,
"nella   parte  in  cui  non  prevede  l'obbligo  di  astensione  dal
pronunciare  sentenza  per  quel  giudice che sul medesimo oggetto si
sia,   nel   merito,   pronunciato   su  richiesta  di  ordinanza  ex
art. 186-quater  cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta,
abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater)";
        che  -  premesse  considerazioni in ordine agli effetti della
cosiddetta  "forza  della  prevenzione"  sulla serenita' del giudice,
allorquando questi sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario
logico  gia'  in  precedenza  seguito su una medesima res judicanda -
afferma  in  particolare  il  rimettente che le motivazioni che hanno
portato  la  Corte costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1997) a
dichiarare non fondata altra questione di legittimita' costituzionale
della  stessa  norma, nel caso di cognizione della causa di merito da
parte  del  giudice  che  abbia  concesso  una  misura cautelare ante
causam, non possono valere per la soluzione della presente questione;
        che, infatti, secondo il rimettente, nell'ipotesi del giudice
che  si sia comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla
istanza ex art. 186-quater:
          a)  il materiale probatorio preso in esame per pronunciarsi
su  tale  istanza  e'  il medesimo che poi sara' preso in esame nella
vera e propria sede decisoria;
          b)  la valutazione di detto materiale avviene in entrambi i
casi  nel  rispetto  rigoroso del principio dell'onere della prova di
cui all'art. 2697 cod. civ;
          c) la relativa ordinanza dev'essere motivata al pari di una
sentenza,  con  cio'  imponendosi  che  venga  ripercorso  nella  sua
integralita'  il  medesimo  "itinerario  logico"  gia'  in precedenza
seguito  e  che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoche'
sulla medesima res judicanda;
          d)  l'ordinanza  ex art. 186-quater e' idonea ad acquistare
efficacia di sentenza.
    Considerato che - investita del vaglio di costituzionalita' della
disposizione   in  esame,  denunciata  dallo  stesso  rimettente  con
riferimento   ai   medesimi  parametri  e  sulla  base  di  identiche
motivazioni  -  questa  Corte, con ordinanza n. 168 del 2000, ha gia'
dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione;
        che  nella  presente  ordinanza di rimessione (emessa in data
anteriore  a quelle definite dalla menzionata pronuncia, ma pervenuta
con  ritardo alla Corte) il rimettente non offre ulteriori argomenti,
ne'  svolge  diverse  o nuove considerazioni a sostegno dell'asserita
illegittimita'   della  norma  impugnata,  per  cui  anche  l'odierna
questione va dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, del
codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e
24  della  Costituzione  -  dal tribunale di Firenze, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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