N. 534 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita lesione del diritto di agire in giudizio - Questione gia' esaminata - Manifesta infondatezza. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5. - Costituzione, art. 3. Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Modalita' e tempi di adempimento - Assunto ingiustificato e deteriore trattamento degli accessori dei crediti vantati dai pensionati, con riduzione della loro garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.49 del 29-11-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dagli artt. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dell'art. 36, comma 5, della stessa legge n. 448 del 1998, promossi con ordinanze emesse il 9 e il 23 maggio 2000 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 429, 477 e 478 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 e 38, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che nel corso di tre giudizi d'appello - vertenti in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte - il tribunale di Treviso, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse il 9 maggio (r.o. n. 429 del 2000) ed il 23 maggio del 2000 (r.o. nn. 477 e 478 del 2000), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo); che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute nelle more dei giudizi a quibus e contenenti una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze - vengono a ledere: a) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l'art. 38 Cost., per la conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale; che i dubbi di illegittimita' costituzionale sono estesi dal rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni gia' dedotte in giudizio; che, in tutti i giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni; che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 429 e 477 del 2000, si e' costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle questioni. Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base di uguali motivazioni; che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale rimettente, sono gia' state sottoposte a scrutinio di costituzionalita', conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000; che in tale pronuncia questa Corte - con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimita' della previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtu' delle citate sentenze di illegittimita' costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento; che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata e' stato accordato in via legislativa, la questione va dichiarata manifestamente infondata; che - dato il nesso di subordinazione logico-processuale di ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1349