N. 534 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza   e   assistenza   -  Pensioni  -  Trattamenti  dovuti  in
applicazione  delle  sentenze  della  Corte costituzionale n. 495 del
1993  e  n. 240  del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti
con compensazione delle spese - Asserita lesione del diritto di agire
in giudizio - Questione gia' esaminata - Manifesta infondatezza.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione,   art.  3.  Previdenza  e  assistenza  -  Pensioni  -
  Trattamenti  dovuti  in  applicazione  delle  sentenze  della Corte
  costituzionale  n. 495  del  1993  e  n. 240 del 1994 - Modalita' e
  tempi   di   adempimento   -  Assunto  ingiustificato  e  deteriore
  trattamento degli accessori dei crediti vantati dai pensionati, con
  riduzione  della loro garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza
  - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  art.  1, commi 181 e 182, come
  modificato  dall'art.  3-bis  della  legge 28 maggio 1997, n. 140 e
  dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e
182,    della    legge    23 dicembre   1996,   n. 662   (Misure   di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  come  modificato dagli
artt. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il
riequilibrio  della  finanza  pubblica),  e  36, comma 1, della legge
23 dicembre  1998,  n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione  e lo sviluppo) e dell'art. 36, comma 5, della stessa
legge  n. 448  del  1998,  promossi  con  ordinanze  emesse il 9 e il
23 maggio   2000   (n. 2   ordinanze)   dal   tribunale  di  Treviso,
rispettivamente iscritte ai nn. 429, 477 e 478 del registro ordinanze
2000  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 e
38, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INPS nonche' gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che  nel  corso  di tre giudizi d'appello - vertenti in
materia  di  ricostruzione  di trattamenti pensionistici in base alle
sentenze  n. 495  del  1993  e  n. 240  del 1994 di questa Corte - il
tribunale   di   Treviso,   con  altrettante  ordinanze  di  identico
contenuto,  emesse il 9 maggio (r.o. n. 429 del 2000) ed il 23 maggio
del  2000  (r.o.  nn. 477  e 478 del 2000), ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica),  come  modificato  dall'art. 3-bis  della  legge 28 maggio
1997,  n. 140  (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della finanza
pubblica),  e  dall'art. 36,  comma  1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448  (Misure  urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo);
        che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute
nelle   more   dei  giudizi  a  quibus  e  contenenti  una  serie  di
disposizioni  dirette  a  risolvere  il  problema del pagamento delle
somme  vantate  dagli  aventi  diritto  in  applicazione delle citate
sentenze - vengono a ledere:
          a)  l'art. 3  Cost.,  nella  parte  in  cui, prevedendo una
liquidazione   forfettaria  del  5%  degli  interessi  sul  dovuto  e
dilazionando  i  tempi  di adempimento, introducono un ingiustificato
deteriore  trattamento  degli  accessori  dei  crediti dei pensionati
aventi diritto alla c.d. cristallizzazione;
          b) l'art. 38 Cost., per la conseguente compressione di tali
diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;
        che  i dubbi di illegittimita' costituzionale sono estesi dal
rimettente  anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del
1998,  per  violazione  dell'art. 24  Cost.,  in quanto la previsione
dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in
assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del
creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale
del  diritto  sostanziale,  cui  accede la rifusione delle spese, con
l'ulteriore  rischio  per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS,
in  sede  amministrativa, argomentazioni ed eccezioni gia' dedotte in
giudizio;
        che,  in  tutti  i  giudizi, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque,
per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
        che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 429 e 477 del 2000, si
e' costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle questioni.
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi,  in  quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base
di uguali motivazioni;
        che  identiche  questioni,  sollevate  dallo stesso tribunale
rimettente,    sono    gia'   state   sottoposte   a   scrutinio   di
costituzionalita', conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;
        che  in  tale  pronuncia  questa Corte - con riferimento alla
questione,  di  natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita  illegittimita' della previsione dell'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che
le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte
di   segno   certamente  positivo  rispetto  alle  aspettative  degli
interessati,  le  quali,  pur  avendo, appunto in virtu' delle citate
sentenze  di  illegittimita'  costituzionale,  assunto  il  rango  di
diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con
riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;
        che,  pertanto,  ribadito  il  giudizio  di  sufficienza  nel
rapporto  tra  siffatto  intervento  ed il grado di realizzazione che
alla  pretesa  azionata  e'  stato  accordato  in via legislativa, la
questione va dichiarata manifestamente infondata;
        che  -  dato il nesso di subordinazione logico-processuale di
ogni  altra  censura  rispetto  a  quella  riguardante  la previsione
dell'estinzione  d'ufficio  dei  giudizi  pendenti  non eludibile dai
magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre
questioni  sollevate  dal  rimettente,  che  risultano manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 36,  comma  5,  della  legge
23 dicembre  1998,  n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione   e   lo   sviluppo),   sollevata  -  in  riferimento
all'art. 24  della  Costituzione  -  dal tribunale di Treviso, con le
ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica),  come  modificato  dall'art. 3-bis  della  legge 28 maggio
1997,  n. 140  (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della finanza
pubblica),  e  dall'art. 36,  comma  1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448  (Misure  urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo  sviluppo),  sollevata  -  in  riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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