N. 535 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso   tributario  -  Ricorsi  alle  commissioni  censuarie  -
Accoglimento  ope  legis,  per mancata costituzione delle commissioni
censuarie  provinciali  -  Lamentata  eliminazione  di  un  grado  di
giudizio  -  Carente  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  della
questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.L.  9  agosto  1993, n. 287, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, n. 405,
  art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 53, 101 e 102.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 del d.l.
9 agosto   1993,   n. 287   e  1  del  d.l.  9 ottobre  1993,  n. 405
(Disposizioni   urgenti   in  materia  di  ricorsi  alle  commissioni
censuarie  relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita'
immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie),
quest'ultimo  convertito  in legge 10 novembre 1993, n. 457, promosso
con  ordinanza  emessa  il 9 luglio 1999 dalla Commissione tributaria
regionale  di  Napoli  sul  ricorso  proposto  da Morrone Rita contro
l'Ufficio  tecnico  erariale  di  Salerno,  iscritta  al  n. 207  del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello promosso avverso
la  decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno,
la  Commissione  tributaria  regionale  di  Napoli  ha  sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, questione
di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993,
n. 287  e  1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in
materia  di  ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe
d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla
delimitazione delle zone censuarie), nella parte in cui stabiliscono:
"i  ricorsi  tempestivamente  presentati  ai sensi dell'art. 2, comma
1-bis  del  d.l.  23 gennaio  1993, n. 16 (Disposizioni in materia di
imposte   sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di  civile
abitazione,  di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e  pendenze  tributarie,  per  la  soppressione  della ritenuta sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi e conti
correnti   interbancari,   nonche'   altre  disposizioni  tributarie)
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non
decisi   per   mancata   costituzione   delle  Commissioni  censuarie
provinciali  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto
s'intendono accolti";
        che,  secondo  il  giudice a quo, il territorio del comune di
Salerno,  dapprima  suddiviso  in  due zone censuarie, sarebbe stato,
successivamente,  suddiviso  in cinque zone censuarie, cio' a seguito
della presentazione, da parte del comune di Salerno, del ricorso alla
competente   Commissione  censuaria  provinciale,  ricorso  che,  per
effetto  della  mancata  costituzione  di  tale  organo, si e' inteso
accolto,  ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del d.l. 23 gennaio 1993,
16,  convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
il  successivo  ricorso  del Ministero delle finanze alla Commissione
censuaria  centrale  e' stato dichiarato inammissibile, per cui si e'
consolidato  l'effetto  del  silenzio  accoglimento  del  ricorso del
comune di Salerno;
        che  il  giudice  a  quo  si limita a rilevare che la mancata
costituzione dell'organo (Commissione censuaria provinciale) non puo'
costituire  supporto giustificativo della eliminazione di un grado di
giudizio  e,  tanto meno, del consolidamento della tesi sostenuta nel
ricorso   (silenzio-accoglimento),  omettendo  qualsiasi  riferimento
all'incidenza nel giudizio della norma denunciata;
        che  nel  giudizio  introdotto  con l'ordinanza richiamata e'
intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, patrocinato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione
venga dichiarata inammissibile od infondata;
        che  nell'imminenza  della  data  fissata  per  la  camera di
consiglio,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato  una
memoria,  con  la  quale  ha ribadito le conclusioni gia' rassegnate,
insistendo,  altresi', per la inammissibilita', in quanto l'ordinanza
di  rimessione  non  conterrebbe  alcun  cenno  sulla rilevanza della
questione ai fini della decisione del giudizio di merito;
        che,  sempre  secondo la difesa dello Stato, le decisioni che
scaturiscono  dai  ricorsi  dei comuni di cui all'art. 2, comma 1-bis
del  d.l.  n. 16  del 1993 verrebbero recepite in un decreto delegato
legislativo,  per  cui  gli  estimi  catastali da applicare sarebbero
quelli   fissati   con   il  decreto  delegato  legislativo,  con  la
conseguenza  che una questione di costituzionalita', semmai, dovrebbe
avere  ad  oggetto tale ultimo decreto delegato legislativo; inoltre,
sottolinea  un  ulteriore  profilo  di inammissibilita', in quanto il
giudice  rimettente,  pur  indicando  le  norme  costituzionali,  che
potrebbero essere state violate, tuttavia non indica in alcun modo le
ragioni della paventata violazione.
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione emessa in un giudizio
di  appello avanti alla Commissione tributaria regionale di cui viene
indicato   semplicemente   l'oggetto   (  inquadramento  del  cespite
immobiliare  in  Salerno,  via  Valerio  Laspro  n. 49") non contiene
alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun
cenno  sul  rapporto  tra  la  norma  denunciata e la definizione del
giudizio  di  secondo  grado,  di  cui non viene neppure precisato il
contenuto  della decisione appellata, i motivi di appello da decidere
e  le  ragioni  per cui si dovrebbe fare applicazione della norma che
riguarderebbe ricorsi presentati dai comuni;
        che  pertanto  risulta  la  manifesta  inammissibilita' della
questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1  del d.l. 9 agosto 1993,
n. 287  e  1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in
materia  di  ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe
d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla
delimitazione  delle  zone censuarie), sollevata, in riferimento agli
artt. 3,   53,  101  e  102  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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