N. 536 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Tutela cautelare - Procedimenti dinanzi ai
tribunali  amministrativi  regionali  -  Esclusione della tutela ante
causam e della conseguente applicabilita' degli artt. 700 e 669 e ss.
cod.  proc.  civ.  o,  in subordine (nell'ipotesi che si riconosca la
tutela  ai  soli diritti soggettivi), esclusione della tutela per gli
interessi  legittimi  -  Sopravvenuta  nuova  normativa  in materia -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21.
- Costituzione,  artt.  24 e 113; convenzione per la salvaguardia dei
  diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, artt. 6 e 13.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali)  e  dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso
con  ordinanza  emessa il 19 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Lombardia  -  sezione  prima - sul ricorso proposto
dalla   Casa  di  cura  "Villa  Letizia"  S.r.l.  contro  la  regione
Lombardia,   iscritta   al  n. 691  del  registro  ordinanze  1998  e
pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie
speciale, dell'anno 1998.
    Visti  l'atto  di costituzione della Casa di cura "Villa Letizia"
S.r.l.  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  il  Presidente  della  III  Sezione  del Tribunale
amministrativo  regionale  della  Lombardia, sul ricorso con il quale
era   stata   richiesta   la  sospensione  ante  causam  del  decreto
dell'assessore  regionale alla sanita', che aveva sospeso l'esercizio
dell'attivita' sanitaria nella casa di cura privata ricorrente per un
periodo di trenta giorni, e subordinato l'autorizzazione alla ripresa
della   stessa   attivita'   all'accertata   eliminazione   di   ogni
irregolarita',   dopo   aver  sospeso  detto  provvedimento  in  base
all'art. 669-sexies   del   codice   di   procedura  civile,  in  via
provvisoria,  alla  luce  della necessita' di definire previamente la
questione  di  costituzionalita'  appresso esposta, con ordinanza del
19 giugno  1998  (r.o.  n. 691 del 1998) ha censurato l'art. 21 della
legge   6 dicembre   1971,   n. 1034   (Istituzione   dei   tribunali
amministrativi  regionali), nella parte in cui esclude la tutela ante
causam   e   la  conseguente  applicabilita'  dell'art. 700  e  degli
artt. 669   e   seguenti   cod.   proc.   civ.   davanti  al  giudice
amministrativo;
        che  ha  osservato  in  proposito il giudice rimettente - nel
presupposto  che  la  natura  di norma di chiusura dell'art. 700 cod.
proc.   civ.   e   la   sua   peculiare   finalita'   ne  autorizzino
l'applicabilita' anche alla contermine area degli interessi legittimi
- che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non prefigurano la tutela
giurisdizionale  con  connotazioni  diverse a seconda della posizione
soggettiva   coinvolta   dall'azione   amministrativa,   operando  il
principio  di  effettivita',  quale essenziale predicato della tutela
medesima,  con  uguale intensita' a favore sia dei diritti soggettivi
che  degli  interessi  legittimi.  Pertanto,  la norma censurata, nel
prevedere  esclusivamente una tutela cautelare in forma incidentale e
in   sede   collegiale,   recherebbe   vulnus  a  dette  disposizioni
costituzionali,   anche   in   relazione  agli  artt. 6  e  13  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali;
        che  in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga che
il  letterale  tenore  dell'art. 700  cod.  proc.  civ.  debba essere
circoscritto  sia  contenutisticamente sia teleologicamente alla sola
area  dei  diritti  soggettivi,  il  giudice  a  quo ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  della  stessa norma, nella parte in cui
essa  non  accorda  una  medesima tutela urgente anche agli interessi
legittimi. Al riguardo, il rimettente rinvia alle argomentazioni gia'
svolte, cui aggiunge il rilievo della disuguaglianza che, quanto alla
possibile  tutela  cautelare,  privilegerebbe  i  diritti  soggettivi
rispetto agli interessi legittimi, pur a fronte di una costituzionale
parita' degli stessi di fronte alla legge;
        che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente  del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  che ha concluso per la inammissibilita' o la
infondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo, che
la  ordinanza  e'  stata  sollevata  dal Presidente della Sezione del
Tribunale  amministrativo  regionale della Lombardia, al quale non e'
riconosciuto  alcun  potere  giurisdizionale  in  via monocratica. La
questione  sollevata  sarebbe,  inoltre,  irrilevante,  in quanto con
l'ordinanza  emessa  e'  gia'  stato  adottato  il  provvedimento  di
sospensione  facendosi  applicazione  della norma censurata nel senso
auspicato   dalla  stessa  ordinanza.  Nel  merito,  l'Avvocatura  ha
osservato  che l'interpretazione pretoria ha trasformato radicalmente
il  processo  amministrativo  arricchendolo di numerosi mezzi praeter
legem   con  rischio  di  contrasto  con  la  Costituzione,  che  non
garantisce  una  tutela cautelare senza limiti in detto processo, per
violazione  dei  principi,  anche  non  scritti,  sulla divisione dei
poteri;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  parte privata del
procedimento a quo che ha concluso per l'accoglimento della questione
sollevata,  svolgendo  argomentazioni  adesive  a  quelle di cui alla
ordinanza di rimessione.
    Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, e'
stata  emanata  la  legge  21 luglio  2000,  n. 205  (Disposizioni in
materia  di  giustizia  amministrativa),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   n. 173   del  26 luglio  2000,  che,
all'art. 3,   reca  disposizioni  generali  sul  processo  cautelare,
sostituendo  il  testo  del  settimo  comma  dell'art. 21 della legge
n. 1034 del 1971;
        che,   pertanto,   a   prescindere   da  ogni  altro  profilo
preliminare,  va  disposta  la  restituzione  degli atti al tribunale
rimettente  perche'  valuti  se a seguito del sopravvenuto intervento
legislativo,  che  ha  modificato il sistema delle misure cautelari e
degli  organi  chiamati  ad  applicarle, la questione di legittimita'
costituzionale  sollevata  sia  tuttora  rilevante  e proponibile nel
procedimento a quo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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