N. 537 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia  amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in
materia  di  crediti  per prestazioni alla pubblica amministrazione -
Omessa   previsione   della   possibilita'   di   disporre  ordinanze
ingiunzione di pagamento o consegna (ex art. 186-ter cod. proc. civ.)
-   Asserito   contrasto   con   il   principio   di   eguaglianza  e
ragionevolezza,   con   il   diritto   di  difesa  e  con  la  tutela
giurisdizionale  nei confronti di atti della pubblica amministrazione
-  Sopravvenuta  nuova normativa in materia - Restituzione degli atti
al giudice rimettente.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 3.
- Costituzione,  artt.  3,  primo comma, 24, primo e secondo comma, e
  113, primo e secondo comma.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 3, del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80  (Nuove  disposizioni in
materia   di   organizzazione   e   di   rapporti   di  lavoro  nelle
amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di
lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
dell'art. 11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi
con  ordinanze  emesse  il  30 settembre  1998 e il 31 marzo 1999 dal
Tribunale   amministrativo   regionale  della  Campania  sui  ricorsi
proposti  dalla  curatela  fallimentare  R.M.R.C.  S.p.a.  contro  la
regione  Campania  e  dal  consorzio  provinciale trasporti Casertani
contro  il  comune  di  Pastorano,  iscritte  al  n. 233 del registro
ordinanze  1999  e al n. 159 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 18, 1a serie speciale,
dell'anno 1999 e n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  curatela  fallimentare
R.M.R.C. S.p.a. e del Consorzio provinciale trasporti Casertani;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, nel corso del giudizio promosso dalla curatela fallimentare
di una societa' per azioni per l'accertamento del diritto ad ottenere
il   pagamento   della  prestazione  di  numerosi  esami  diagnostici
effettuati  dalla fallita societa' per incarico di una ex U.S.L., con
ordinanza  emessa  in  data  30 settembre  1998, pervenuta alla Corte
costituzionale   il   12 aprile  1999  (r.o.  n. 233  del  1999),  ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3,  primo comma, 24, primo e
secondo  comma,  e  113,  primo  e secondo comma, della Costituzione,
questione   di   legittimita'  dell'art. 35,  comma  3,  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione  amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11,
comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui non
prevede  che  il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al
comma  1, e cioe' quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai
sensi  degli  artt. 33  e  34 dello stesso decreto legislativo n. 80,
possa  disporre i provvedimenti di cui all'art. 186-ter del codice di
procedura civile (ordinanze ingiunzione di pagamento o di consegna);
        che,  ad  avviso del collegio a quo la mancata previsione nel
processo  amministrativo  dei  rimedi di cui si tratta si porrebbe in
contrasto con il principio di uguaglianza e con il connesso canone di
ragionevolezza,  oltre che con la tutela del diritto di difesa, e con
il  principio della garanzia della giustiziabilita' per le situazioni
giuridiche   soggettive   vantate   nei   confronti   della  pubblica
amministrazione;
        che nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la parte
privata  del  procedimento  a quo, svolgendo argomentazioni adesive a
quelle  di  cui alla ordinanza di rimessione, e censurando, altresi',
la  disparita'  di  trattamento che la norma impugnata determinerebbe
tra i soggetti che vantano crediti nei confronti di un qualsiasi ente
pubblico  o  privato  imprenditore  e  quelli che vantano crediti nei
confronti di quegli enti o privati che svolgono attivita' connesse ai
pubblici  servizi  di  cui  all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, le
controversie   in   relazione  ai  quali  sono  state  devolute  alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
        che  la  medesima  questione,  con  riferimento  agli  stessi
parametri,  e' stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della  Campania  con  una successiva ordinanza, di contenuto identico
alla  prima,  emessa  il  31 marzo  1999,  e  pervenuta alla Corte il
21 marzo 2000 (r.o. n. 159 del 2000);
        che  nel  relativo giudizio si e' costituita la parte privata
del  procedimento  a  quo che ha concluso per la non fondatezza della
questione,  alla  stregua  del  rilievo che i giudici di merito hanno
ripetutamente  affermato  che rientrerebbe nelle proprie attribuzioni
la emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento.
    Considerato  che,  attesa la identita' delle questioni sollevate,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle ordinanze di rimessione, e' stata
emanata  la  legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia  amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 173  del  26 luglio  2000,  che,  all'art. 8, comma 2,
prevede che, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura  patrimoniale - nelle quali, ai sensi del comma 1 della stessa
legge,  si  applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di
procedura civile -, il tribunale amministrativo regionale, su istanza
di    parte,    dispone   in   via   provvisionale,   con   ordinanza
provvisoriamente  esecutiva,  la  condanna  al  pagamento di somme di
denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti
di cui agli artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile;
        che,  pertanto,  va  disposta  la  restituzione degli atti al
collegio  rimettente  perche'  valuti se, a seguito della intervenuta
modifica  legislativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora
rilevante nei giudizi a quibus.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale della Campania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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