N. 540 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Edilizia - Attivita' edilizia nelle zone boschive
e  forestali  -  Zone  di  rispetto e vincolo di inedificabilita' con
eccezionale possibilita' di deroga - Assunto contrasto con i principi
della   legislazione   statale   in   materia,   con   ingiustificata
discriminazione  dei  proprietari  ricadenti  in  zone del territorio
regionale  rispetto  a  quelli  residenti  nel territorio nazionale -
Sopravvenuta  nuova  normativa regionale - Restituzione degli atti al
giudice rimettente.
- Legge Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2,
della  legge  della  Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino
della   legislazione   in   materia   forestale  e  di  tutela  della
vegetazione),  promossi  con  tre ordinanze emesse il 9 dicembre 1998
dal   Tribunale   amministrativo  regionale  della  Sicilia,  sezione
staccata  di  Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 126 e 219
del  registro  ordinanze  1999  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 11 e 16, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Zulian Renato e di Sottile
Sebastiano, nonche' gli atti di intervento della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 ottobre  2000  il  giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Udito l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.
    Ritenuto  che  nel  corso di giudizi diretti all'annullamento del
diniego  di  concessione edilizia (r.o. n. 125 del 1999), del diniego
del  nulla  osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939
espresso  dalla  Soprintendenza  ai  beni  culturali ed ambientali di
Catania  (r.o. n. 126 del 1999) o di entrambi (r.o. n. 219 del 1999),
il   tribunale   amministrativo  regionale  della  Sicilia,  con  tre
ordinanze,  di  identico  contenuto,  emesse  il  9 dicembre 1998, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10,
commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16
(Riordino  della  legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione), nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A
e  B  (o  con  caratteristiche  equiparabili)  dei  Piani  regolatori
generali;
        che   il   giudice   a  quo  premette  che  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  e'  rilevante  ai  fini del giudizio di
merito, essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi di ricorso;
che la norma teste' citata definisce le attivita' edilizie consentite
nelle  zone boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei
boschi  e  delle  fasce  forestali,  pone  un  limite  di rispetto di
duecento metri dal limite esterno dei medesimi (comma 1) e infine, al
comma  2,  pone una deroga relativa alla possibilita' per i p.r.g. di
prevedere  l'inserimento  di nuove costruzioni nelle zone di rispetto
dei  boschi  e  delle  fasce  forestali  per  una  densita'  edilizia
territoriale massima di 0,30 mc/mq;
        che  il  tribunale  amministrativo  regionale  rileva  che il
legislatore   regionale   ha   inteso   introdurre   un   vincolo  di
immodificabilita'  assoluta  per i terreni boschivi, in quanto non ha
escluso  le  zone  A  e  B dall'ambito di operativita' del divieto di
edificabilita'  e  cio'  in  contrasto  con le previsioni della legge
8 agosto  1985,  n. 431  (Conversione  in legge con modificazioni del
d.l.27 giugno 1985, n. 312);
        che  la  legge  n. 431  del  1985,  pur estendendo il vincolo
paesaggistico  a  talune  parti del territorio ritenute meritevoli di
tutela e, per quanto qui interessa, ai territori coperti da foreste e
boschi  (art. 1,  lettera  g),  ha tuttavia escluso il vincolo per le
anzidette zone A e B;
        che  -  sempre  secondo il giudice rimettente - pur dovendosi
riconoscere  al  legislatore  regionale,  in  forza  della competenza
legislativa  esclusiva di cui all'art. 14, lettera f), dello statuto,
la  facolta'  di  dettare  deroghe rispetto alle normative nazionali,
tuttavia  la  diversita'  della  disciplina  non  dovrebbe essere ne'
arbitraria  ne' irrazionale, con la compromissione totale del diritto
di proprieta';
        che  ne consegue, secondo la prospettazione dell'ordinanza di
rimessione, che la norma impugnata determinerebbe la violazione degli
artt. 3,  41  e  42  della  Costituzione, in quanto, contrariamente a
quanto  avviene  per  il  territorio  nazionale ed a fronte di quanto
previsto  per  altri  vincoli,  ha la potenzialita' di determinare il
degrado  di aree gia' garantite dall'ordinamento giuridico con misure
limitative  della  facolta'  di  edificazione  meno  penalizzanti  e,
comunque,  piu' compatibili nel bilanciamento degli interessi di pari
valenza costituzionale;
        che  verrebbe  a  determinarsi,  inoltre,  una ingiustificata
discriminazione  fra i proprietari di aree ricadenti nelle zone A e B
del  territorio  regionale  e  quelli  di aree analoghe ricadenti nel
territorio  nazionale,  ovvero  di  aree  ricadenti in zone A e B, ma
limitrofe non a boschi, ma a laghi, fiumi, mare ecc.
        che non apparirebbe rilevante - secondo il giudice a quo - al
fine  di  mitigare il divieto di cui al primo comma, la previsione di
cui  al  secondo  comma  del medesimo art. 10, in quanto la deroga in
esso    prevista    sarebbe    frutto    di    una   discrezionalita'
dell'Amministrazione  interessata, tenuto anche conto che l'indice di
densita' territoriale e' estremamente basso (0,30 mc/mq);
        che  nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o.
n. 125  del  1999  si  e'  costituita,  con  memoria depositata fuori
termine, la parte privata del giudizio a quo Renato Zulian;
        che  nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o.
n. 219 del 1999 si e' costituita la parte privata Sottile Sebastiano,
la  quale, dopo aver puntualizzato che i terreni interessati ricadono
in  zona  B  e rilevata la contraddittorieta' della definizione della
zona, contemporaneamente ritenuta residenziale e definita come fascia
pre-boschiva, svolge argomentazioni adesive circa la fondatezza della
questione;
        che  in  tutti i giudizi e', altresi', intervenuta la Regione
Siciliana  che  ha  concluso  per  la  manifesta  infondatezza  della
questione,   osservando   che  la  normativa  regionale  (art. 4),  a
differenza  di  quella  statale, conterrebbe una puntuale e specifica
definizione   giuridica  di  "bosco",  ancorandola  a  parametri  ben
definiti  (estensione,  specie  e  qualita'  delle  piante  presenti,
densita'  di  copertura  del suolo) e considerando sinonimi i termini
"boschi  e  foreste"  e  disponendo,  al  terzo  comma,  che  "non si
considerano  in  ogni  caso  boschi  i  giardini  pubblici e i parchi
urbani,  i  giardini  e  i  parchi  privati...", con la conseguenza -
secondo l'assunto della difesa regionale - che neppure se all'interno
di  un  conglomerato  urbano  dovesse  darsi una estensione di piante
forestali rispondenti alla fattispecie giuridica di "bosco", essa non
andrebbe  qualificata  come  tale e, quindi, non andrebbero applicate
nella  relativa  fascia  di rispetto, le previsioni di cui alla norma
impugnata;
        che  nel  corso  della discussione all'udienza del 24 ottobre
2000  la  difesa  della  Regione  Siciliana  si  e'  richiamata  alla
sopravvenuta  legge  19 agosto  1999,  n. 13,  sottolineando  che gli
artt. 1  e  3  hanno  sensibilmente  modificato  le  norme censurate,
ridefinendo  il  concetto  di  bosco ed innovando sull'ampiezza della
fascia di rispetto e sulla relativa disciplina.
    Considerato  che,  stante la identita' delle questioni sollevate,
puo' essere disposta la riunione dei giudizi;
        che  in  epoca  successiva  alla  ordinanza di rimessione, e'
stata  approvata  e  pubblicata (Bollettino Ufficiale 23 agosto 1999,
n. 40)  la  legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, con modifiche alla
legge  regionale  6 aprile  1996,  n. 16, concernente "Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
        che il legislatore regionale, intendendo esercitare poteri di
intervento  piu' rigoroso con maggiore o pari efficienza a protezione
dei  beni  paesaggistici  ambientali  (v.  sentenza  n. 327 del 1990;
n. 151   del   1986),   ha   disposto,  tra  l'altro,  con  la  legge
sopravvenuta,  la  sostituzione (nell'art. 3) del denunciato articolo
10  della  legge regionale n. 16 del 1996, comportante variazioni sia
della  ampiezza della zona di rispetto a seconda della superficie del
bosco e sia del sistema di deroghe;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente,  spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto  mutamento sia della disposizione denunciata sia del
quadro   normativo,  cui  fa  riferimento  l'anzidetta  ordinanza  di
rimessione,  le  questioni  sollevate  siano tuttora rilevanti per la
definizione   dei   giudizi   pendenti  avanti  allo  stesso  giudice
rimettente  e  se  persistano,  in tutto o in parte, i motivi posti a
base delle ordinanze di rimessione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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