N. 540 ORDINANZA 15 - 23 novembre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Siciliana - Edilizia - Attivita' edilizia nelle zone boschive e forestali - Zone di rispetto e vincolo di inedificabilita' con eccezionale possibilita' di deroga - Assunto contrasto con i principi della legislazione statale in materia, con ingiustificata discriminazione dei proprietari ricadenti in zone del territorio regionale rispetto a quelli residenti nel territorio nazionale - Sopravvenuta nuova normativa regionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 41 e 42.(GU n.49 del 29-11-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), promossi con tre ordinanze emesse il 9 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 126 e 219 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 16, 1a serie speciale, dell'anno 1999. Visti gli atti di costituzione di Zulian Renato e di Sottile Sebastiano, nonche' gli atti di intervento della Regione Siciliana; Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Udito l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione Siciliana. Ritenuto che nel corso di giudizi diretti all'annullamento del diniego di concessione edilizia (r.o. n. 125 del 1999), del diniego del nulla osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania (r.o. n. 126 del 1999) o di entrambi (r.o. n. 219 del 1999), il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con tre ordinanze, di identico contenuto, emesse il 9 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei Piani regolatori generali; che il giudice a quo premette che la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del giudizio di merito, essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi di ricorso; che la norma teste' citata definisce le attivita' edilizie consentite nelle zone boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali, pone un limite di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi (comma 1) e infine, al comma 2, pone una deroga relativa alla possibilita' per i p.r.g. di prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densita' edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq; che il tribunale amministrativo regionale rileva che il legislatore regionale ha inteso introdurre un vincolo di immodificabilita' assoluta per i terreni boschivi, in quanto non ha escluso le zone A e B dall'ambito di operativita' del divieto di edificabilita' e cio' in contrasto con le previsioni della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del d.l.27 giugno 1985, n. 312); che la legge n. 431 del 1985, pur estendendo il vincolo paesaggistico a talune parti del territorio ritenute meritevoli di tutela e, per quanto qui interessa, ai territori coperti da foreste e boschi (art. 1, lettera g), ha tuttavia escluso il vincolo per le anzidette zone A e B; che - sempre secondo il giudice rimettente - pur dovendosi riconoscere al legislatore regionale, in forza della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 14, lettera f), dello statuto, la facolta' di dettare deroghe rispetto alle normative nazionali, tuttavia la diversita' della disciplina non dovrebbe essere ne' arbitraria ne' irrazionale, con la compromissione totale del diritto di proprieta'; che ne consegue, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata determinerebbe la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto, contrariamente a quanto avviene per il territorio nazionale ed a fronte di quanto previsto per altri vincoli, ha la potenzialita' di determinare il degrado di aree gia' garantite dall'ordinamento giuridico con misure limitative della facolta' di edificazione meno penalizzanti e, comunque, piu' compatibili nel bilanciamento degli interessi di pari valenza costituzionale; che verrebbe a determinarsi, inoltre, una ingiustificata discriminazione fra i proprietari di aree ricadenti nelle zone A e B del territorio regionale e quelli di aree analoghe ricadenti nel territorio nazionale, ovvero di aree ricadenti in zone A e B, ma limitrofe non a boschi, ma a laghi, fiumi, mare ecc. che non apparirebbe rilevante - secondo il giudice a quo - al fine di mitigare il divieto di cui al primo comma, la previsione di cui al secondo comma del medesimo art. 10, in quanto la deroga in esso prevista sarebbe frutto di una discrezionalita' dell'Amministrazione interessata, tenuto anche conto che l'indice di densita' territoriale e' estremamente basso (0,30 mc/mq); che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 125 del 1999 si e' costituita, con memoria depositata fuori termine, la parte privata del giudizio a quo Renato Zulian; che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 219 del 1999 si e' costituita la parte privata Sottile Sebastiano, la quale, dopo aver puntualizzato che i terreni interessati ricadono in zona B e rilevata la contraddittorieta' della definizione della zona, contemporaneamente ritenuta residenziale e definita come fascia pre-boschiva, svolge argomentazioni adesive circa la fondatezza della questione; che in tutti i giudizi e', altresi', intervenuta la Regione Siciliana che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando che la normativa regionale (art. 4), a differenza di quella statale, conterrebbe una puntuale e specifica definizione giuridica di "bosco", ancorandola a parametri ben definiti (estensione, specie e qualita' delle piante presenti, densita' di copertura del suolo) e considerando sinonimi i termini "boschi e foreste" e disponendo, al terzo comma, che "non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati...", con la conseguenza - secondo l'assunto della difesa regionale - che neppure se all'interno di un conglomerato urbano dovesse darsi una estensione di piante forestali rispondenti alla fattispecie giuridica di "bosco", essa non andrebbe qualificata come tale e, quindi, non andrebbero applicate nella relativa fascia di rispetto, le previsioni di cui alla norma impugnata; che nel corso della discussione all'udienza del 24 ottobre 2000 la difesa della Regione Siciliana si e' richiamata alla sopravvenuta legge 19 agosto 1999, n. 13, sottolineando che gli artt. 1 e 3 hanno sensibilmente modificato le norme censurate, ridefinendo il concetto di bosco ed innovando sull'ampiezza della fascia di rispetto e sulla relativa disciplina. Considerato che, stante la identita' delle questioni sollevate, puo' essere disposta la riunione dei giudizi; che in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, e' stata approvata e pubblicata (Bollettino Ufficiale 23 agosto 1999, n. 40) la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"; che il legislatore regionale, intendendo esercitare poteri di intervento piu' rigoroso con maggiore o pari efficienza a protezione dei beni paesaggistici ambientali (v. sentenza n. 327 del 1990; n. 151 del 1986), ha disposto, tra l'altro, con la legge sopravvenuta, la sostituzione (nell'art. 3) del denunciato articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1996, comportante variazioni sia della ampiezza della zona di rispetto a seconda della superficie del bosco e sia del sistema di deroghe; che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento sia della disposizione denunciata sia del quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi pendenti avanti allo stesso giudice rimettente e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a base delle ordinanze di rimessione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1355