N. 768 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2000

Dal n. 768 al n. 775
Ordinanze  -  di  identico  contenuto - emesse il 4 novembre 2000 dal
tribunale  di  Milano  su  atti  relativi rispettivamente a Fernandes
Carlos  Alberto,  De  Albuquerque  Dias  Jesse',  Sharapova Veronica,
Rodzevskaia  Elena,  Alija  Afrim, Zied Ben Radoun, Osagie Josephine,
Reyes Navarro Alejandro Patricio

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento  presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
piu'   vicino,   per  impossibilita'  di  eseguire  l'espulsione  con
immediatezza  - Mancata convalida da parte dell'autorita' giudiziaria
-   Conseguenze   -  Elisione  degli  effetti  del  provvedimento  di
accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo di forza pubblica - Mancata
previsione  - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in
materia di liberta' personale.
- D.lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo
  di  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  ed assoggettamento a
  convalida,  da  parte  di  quest'ultima,  entro  quarantotto  ore -
  Mancata  previsione  -  Lesione  del  principio  della  riserva  di
  giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.49 del 29-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Nella procedura di convalida del trattenimento ai sensi dell'art.
  14, d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di Fernandes Carlos Alberto;
    Il giudice osserva quanto segue:
    Il    trattenimento   dello   straniero,   destinatario   di   un
  provvedimento  di  espulsione,  presso  i  centri  di  permanenza e
  assistenza  di  cui  all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 e' finalizzato,
  nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettivita' alla
  normativa  in  tema  di  allontanamento  e  presuppone, quindi, che
  all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera
  a mezzo di forza pubblica.
    Tale   accompagnamento,   rendendo   suscettibile  di  coercitiva
  esecuzione   il   provvedimento   di   espulsione,  e'  misura  che
  innegabilmente   incide   sulla  liberta'  personale,  intesa  come
  autonomia e disponibilita' della propria persona; liberta' tutelata
  dall'art.  13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di
  legge e di giurisdizione.
    A  conferma  di tale assunto si richiama il costante orientamento
  della  Corte  costituzionale  che, distinguendo la diversa sfera di
  operativita'  dei  precetti posti dall'art. 13 e dall'art. 16 della
  Carta,   ha   individuato,   quale   elemento   qualificante  della
  restrizione  della liberta' personale, l'assoggettamento all'altrui
  potere,  in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas
  corpus (cfr. sent. n. 1964/1968).
    Tale  criterio  di riferimento ha determinato la dichiarazione di
  incostituzionalita'  dell'art.  157  T.U.L.P.S.  n. 773/1931  (cfr.
  sent.   n. 1956/2),   proprio   nella   parte   in  cui  consentiva
  all'autorita'  di P.S. di ordinare la traduzione del rimpatriando -
  fattispecie  in  tutto  analoga  all'accompagnamento  coattivo alla
  frontiera  di  cui  al  d.lgs. n. 286/1998 - ed e' stato piu' volte
  ribadito  dalla  Corte, secondo la quale "... in nessun caso l'uomo
  potra'  essere  privato  o  limitato  nella  sua  liberta ... se un
  regolare  giudizio non sia a tal fine instaurato ..., se non vi sia
  provvedimento  giudiziario  che  ne dia le ragioni ..." (cfr. sent.
  1956/11   e   tutte   le   decisioni   richiamate   nella  sentenza
  n. 1994/419).
    La   prerogativa  costituzionale  dell'art.  13,  concernendo  un
  diritto inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero.
    Sempre  la  Corte  costituzionale  ha in piu' occasioni affermato
  che,   con   riferimento  alla  liberta'  personale,  il  principio
  costituzionale  di  eguaglianza  non tollera discriminazioni tra la
  posizione del cittadino e quella dello straniero, sicche' anche per
  questi  ogni  restrizione  della liberta' personale ricade sotto il
  disposto dell'art. 13 della Costituzione.
    La  previsione  normativa  di accompagnamento alla frontiera, non
  conseguente   obbligatoriamente   a   provvedimenti  di  espulsione
  ordinati  dall'autorita'  giudiziaria, appare violare la riserva di
  giurisdizione   per  la  mancata  previsione  di  un  provvedimento
  preventivo   (ai   sensi  del  secondo  comma  dell'art.  13  della
  Costituzione),  ovvero  di un provvedimento successivo di convalida
  entro   48   ore   (terzo   comma   dell'articolo  cit.)  da  parte
  dell'autorita' giudiziaria.
    La violazione della riserva di giurisdizione, di palmare evidenza
  nell'ipotesi  in  cui  lo  straniero  espulso  venga effettivamente
  accompagnato   alla   frontiera   a   mezzo  della  forza  pubblica
  (circostanza  di  cui  il  giudice non viene neppure implicitamente
  informato),  sussiste  anche  nell'ipotesi in cui lo straniero, per
  l'impossibilita'  di  eseguire con immediatezza l'espulsione, venga
  trattenuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1, presso il centro di
  permanenza.
    Infatti,  nonostante  l'art.  14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998
  faccia   riferimento   alla   valutazione   della  sussistenza  dei
  presupposti  di  cui  all'art. 13 dello stesso decreto, e' evidente
  che    il    giudice    e'   chiamato   a   convalidare   il   solo
  "... provvedimento ..." di trattenimento presso il centro.
    Conferma  in  tal  senso  si  desume non solo dal testo letterale
  dell'art.  14,  comma  4,  che  usa  il  singolare,  facendo  unico
  riferimento al provvedimento del questore, ma anche dal rilievo che
  la  mancata  convalida  del trattenimento non incide sul vigore del
  provvedimento  di accompagnamento (finalizzato all'espulsione), che
  permane comunque a carico dello straniero.
    Pertanto,  anche  quando  l'accompagnamento  sia  previsto  quale
  modalita'  esecutiva  dell'espulsione a carico dell'intimato che si
  sia  trattenuto  indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13,
  quarto  comma-a)  e sia in quel senso richiamato dal questore nella
  motivazione  del  provvedimento  che  dispone  il trattenimento, la
  convalida  del trattenimento stesso non puo' implicare la convalida
  del  disposto  accompagnamento,  che  resta  cosi'  escluso da ogni
  controllo giurisdizionale.
    La  prospettata questione di legittimita' costituzionale risulta,
  dunque, non manifestamente infondata e la decisione sulla stessa e'
  di   palese   rilevanza,   non   consentendo   la  definizione  del
  procedimento in corso, che deve essere sospeso.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e 13 della
  Costituzione;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
  dell'art.  3,  commi  4,  5  e 6 e dell'art. 14, commi 4 e 5 d.lgs.
  n. 286/1998,   con  riferimento  all'art.  13  della  Costituzione,
  secondo e terzo comma, nella parte in cui non prevedono:
        che  la  mancata  convalida  del  trattenimento,  in  caso di
  insussistenza   dei   presupposti   di   cui   all'art.  13  d.lgs.
  n. 286/1998,   non   elida   gli   effetti   del  provvedimento  di
  accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
        che  il  provvedimento  di  accompagnamento  alla frontiera a
  mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorita' giudiziaria
  ed  assoggettato  a  convalida  entro  48  ore  da  parte  di  tale
  autorita';
    Sospende   il   procedimento   in  corso  e  dispone  l'immediata
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai
  Presidenti della Camere e del Senato.
        Milano, addi' 4 novembre 2000
                         Il giudice: Manunta
00C1357