N. 542 ORDINANZA 27 novembre - 4 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento   giudiziario   militare  -  Composizione  dei  tribunali
militari  -  Istituzione  di  una  magistratura  militare separata da
quella  ordinaria  -  Azione  disciplinare  e provvedimenti di status
riguardanti  i  magistrati  militari  attribuiti  alla competenza del
Ministro della difesa, anziche' a quella del Ministro della giustizia
- Conseguente, lamentata, incidenza sull'indipendenza dei magistrati,
ai  fini  dell'imparziale  esercizio  della giurisdizione - Manifesta
infondatezza della questione.
- Legge  30  dicembre  1988,  n. 561,  art.  1,  commi 3 e 7; r.d. 19
  ottobre  1923, n. 2316, art. 7, secondo comma; legge 7 maggio 1981,
  n. 180, art. 2.
- Costituzione,  artt.  101,  secondo  comma,  103, terzo comma, 104,
  primo comma, 107 e 108, secondo comma.
(GU n.51 del 13-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale MARINI, Giovanni
Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7,
della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della
magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto
19 ottobre   1923,   n. 2316   (Modificazioni  all'ordinamento  della
giustizia  militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche  all'ordinamento  giudiziario  militare di pace), promosso
con  ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal giudice per le indagini
preliminari  del tribunale militare di Torino nel procedimento penale
a  carico  di  A. A., iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
militare  di  Torino,  con  ordinanza  emessa il 23 novembre 1999, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
3  e  7,  della  legge  30 dicembre  1988,  n. 561  (Istituzione  del
Consiglio  della  magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma,
del   regio   decreto   19 ottobre   1923,   n. 2316   (Modificazioni
all'ordinamento  della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge
7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di  pace),  in  riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo
comma,   104,   primo   comma,   107  e  108,  secondo  comma,  della
Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente,  premesso  di dover decidere in
ordine  ad  una  richiesta di decreto penale di condanna, dichiara di
dubitare  "della  propria legittimazione giurisdizionale cioe', della
propria  potesta'  di  decidere  con  provvedimento  di  esercizio di
giurisdizione",  in ragione delle norme impugnate, da cui deriverebbe
la  sua illegittima costituzione e la carenza di adeguate garanzie in
ordine all'esercizio della potesta' giurisdizionale;
        che,  a  suo  avviso,  le  norme  impugnate,  prevedendo  una
magistratura  militare separata da quella ordinaria, contrasterebbero
con  l'art. 103,  terzo  comma,  della Costituzione, dal quale non si
evincerebbe  alcun  elemento idoneo a radicare il convincimento che i
tribunali  militari  debbano  essere composti da magistrati militari,
anziche'   ordinari,   ma  soltanto  la  volonta'  di  consentire  la
sopravvivenza   dei  tribunali  militari  in  tempo  di  pace,  quale
giurisdizione  "eccezionalissima",  limitata  sia  oggettivamente che
soggettivamente;
        che  l'art. 7,  secondo  comma, del regio decreto n. 2316 del
1923  e l'art. 1 della legge n. 561 del 1988, ponendo la magistratura
militare  alle  dipendenze  del Ministro della difesa, anche sotto il
profilo   disciplinare,  determinerebbero  una  effettiva  caduta  di
indipendenza della stessa e un'elisione delle garanzie che dovrebbero
tutelarla  ai  fini dell'imparziale esercizio della giurisdizione, in
violazione  degli  artt. 101,  secondo comma, 104, primo comma, e 107
della   Costituzione,   non   essendo   tollerabile  che  dell'azione
disciplinare  sia  titolare  il  responsabile del dicastero su cui si
esercita  la  giurisdizione,  anche  perche',  ad  avviso del giudice
rimettente,   tale   dicastero   sarebbe  privo  delle  articolazioni
necessarie  per  conoscere  le effettive modalita' di esercizio della
giurisdizione;
        che,  inoltre,  l'inquadramento  dei  magistrati militari nel
personale   civile   della   difesa  comporterebbe  l'inesistenza  di
qualsiasi  controllo  del  Consiglio  della  magistratura militare in
ordine  all'attivita'  ed  all'attribuzione  di competenze, dovendo i
provvedimenti  di  nomina  e  di  assegnazione  di funzioni e di sedi
essere richiesti al Ministro della difesa, anziche' al Ministro della
giustizia,   come  discenderebbe  dall'equiparazione  dei  magistrati
militari  a  quelli ordinari, prevista dall'art. 1 della legge n. 180
del 1981;
        che,  in  virtu'  di tale equiparazione, l'art. 1 della legge
n. 561   del   1988   contrasterebbe   anche   con  l'art. 107  della
Costituzione,  non  potendo  il  legislatore  ordinario derogare alle
norme  che attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le
garanzie  circa  l'assegnazione,  la  nomina  e  l'inamovibilita' dei
magistrati;
        che,  in subordine, il giudice rimettente censura le medesime
norme    per   violazione   dell'art. 108,   secondo   comma,   della
Costituzione,  in  quanto introdurrebbero un sistema di provvedimenti
riguardanti  lo  status  dei  magistrati  militari  facenti  capo  al
Ministro  della  difesa,  responsabile  del  dicastero  oggetto degli
accertamenti penali;
        che,  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte,  e' intervenuto il
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   con   il  patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l'infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari del tribunale
militare  di  Torino  ha  ad  oggetto l'art. 2 della legge n. 180 del
1981,  il  quale  prevede  che  i  tribunali militari sono formati da
magistrati  militari,  nonche'  l'art. 7,  secondo  comma,  del regio
decreto  n. 2316  del  1923,  che  pone la magistratura militare alle
dipendenze del Ministero della difesa, e l'art. 1, commi 3 e 7, della
legge  n. 561  del  1988, che assegna al Consiglio della magistratura
militare  le  medesime  attribuzioni spettanti al Consiglio superiore
della  magistratura nei confronti dei magistrati ordinari, disponendo
che l'azione disciplinare e' esercitata dal Ministro della difesa;
        che  l'esistenza  di  una  magistratura  militare distinta ed
autonoma   dalla  magistratura  ordinaria,  ed  assoggettata  ad  una
specifica  disciplina  ordinamentale,  non  contrasta con l'art. 103,
terzo  comma,  della  Costituzione,  il  quale  configura i tribunali
militari    in   tempo   di   pace   come   giurisdizione   speciale,
caratterizzata,  al  pari  delle  altre  previste dai primi due commi
dell'art. 103, non solo da una competenza rigorosamente circoscritta,
nella   specie  avente  ad  oggetto  i  reati  militari  commessi  da
appartenenti  alle  Forze  armate (cfr. sentenza n. 429 del 1992), ma
anche    da   un'articolazione   organizzativa   differenziata,   non
riconducibile  a  quella  della magistratura ordinaria (cfr. sentenze
n. 52 del 1998, n. 71 del 1995);
        che tale differenziazione organizzativa non pregiudica di per
se'  il  corretto  esercizio  della  funzione  giurisdizionale  e non
contrasta  quindi  con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione,
in  quanto  gli artt. 102 e 103 espressamente riconoscono l'esistenza
di  modi  diversi di esercizio di tale funzione, identificabili nella
magistratura  ordinaria  e  nelle  altre  magistrature,  le quali, in
coerenza  con  tali aspetti differenziati, conservano peculiarita' di
ordinamento  quanto  alla  rispettiva organizzazione ed alle relative
garanzie  costituzionali  (cfr.  sentenze  n. 278  del 1987, n. 1 del
1978);
        che  non  e'  pertinente  il  richiamo  agli artt. 104, primo
comma, e 107 della Costituzione, i quali riguardano esclusivamente la
magistratura  ordinaria,  in  quanto  le garanzie di indipendenza dei
giudici   delle  giurisdizioni  speciali  sono  stabilite  con  legge
ordinaria,  a  norma dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione
(cfr. sentenze n. 266 del 1988, n. 67 del 1984);
        che le censure sollevate dal giudice rimettente non risultano
fondate  neppure in riferimento a quest'ultima disposizione, invocata
in  via  subordinata, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte
nell'ordinamento  giudiziario militare di pace dalla legge n. 180 del
1981  e  dalla legge n. 561 del 1988, le garanzie di indipendenza dei
magistrati   militari   sono  assimilate  a  quelle  previste  per  i
magistrati  ordinari  (cfr. sentenze n. 392 del 2000, n. 52 del 1998,
n. 71 del 1995);
        che,   in   particolare,   non   puo'   considerarsi   lesiva
dell'indipendenza    della   magistratura   militare   l'attribuzione
dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo status dei
magistrati  al  Ministro  della  difesa,  anziche'  al Ministro della
giustizia,  tenuto  conto da un lato che i compiti di quest'ultimo si
riferiscono   esclusivamente   alla   magistratura   ordinaria  (cfr.
ordinanza  n. 262  del  1993), dall'altro lato che l'art. 1, comma 3,
della  legge  n. 561 del 1988 assegna al Consiglio della magistratura
militare  le  stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore
della  magistratura,  ivi comprese quelle concernenti i provvedimenti
disciplinari (cfr. sentenza n. 52 del 1998).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  3 e 7, della legge
30 dicembre   1988,   n. 561   (Istituzione   del   Consiglio   della
magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto
19 ottobre   1923,   n. 2316   (Modificazioni  all'ordinamento  della
giustizia  militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche  all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata,
in  riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104,
primo  comma,  107  e  108,  secondo  comma,  della Costituzione, dal
giudice  per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C1380