N. 547 ORDINANZA 27 novembre - 4 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Diritti   di   autore   -   Tutela   penale  -  Vendita  di  supporti
(musicassette)   illegalmente   riprodotti   in   quanto   privi  del
contrassegno  della  Societa'  italiana  autori  ed  editori (SIAE) -
Carenza   di  una  disciplina  delle  modalita'  di  apposizione  del
contrassegno   SIAE   -   Prospettata  violazione  del  principio  di
tassativita'  della fattispecie penale - Sopravvenuta nuova normativa
con  riformulazione  della  previsione  incriminatrice - Restituzione
degli atti ai giudici rimettenti.
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 25, secondo comma.
(GU n.51 del 13-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 171-ter comma 1,
lettera  c),  della  legge  22 aprile  1941,  n. 633  (Protezione del
diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi al suo esercizio),
promossi  con  ordinanze  emesse  il 5 novembre 1999 dal tribunale di
Milano  nel  procedimento  penale  a  carico di Mirco Antonio Libera,
iscritta  al  n. 64  del  registro  ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 9,  prima  serie speciale,
dell'anno  2000,  e  il  21 ottobre  1999  dal  pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Luigi Mazzola, iscritta al n. 141 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1a speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della SIAE;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  il pretore di Milano, con ordinanza del 21 ottobre
1999  (r.o.  141/2000),  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 25,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 171-ter  comma  1,  lettera c), della legge
22 aprile  1941,  n. 633  (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio);
        che,  secondo quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, nel
giudizio  principale  si  procede,  tra  l'altro, per il reato di cui
all'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, in
relazione  al fatto, contestato all'imputato, di aver detenuto per la
vendita  supporti  (musicassette)  illegalmente  riprodotti in quanto
sprovvisti del contrassegno della Societa' italiana autori ed editori
(SIAE);
        che,  svolgendo  un'ampia disamina delle vicende normative in
materia  di  tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore,
in  particolare  relativamente ai supporti fonografici, il rimettente
osserva  che,  secondo  il  testo  della  disposizione  impugnata, le
condotte  di  vendita  di  musicassette  sono  punibili se i suddetti
supporti  sono  privi  del  contrassegno  della  SIAE "ai sensi della
[stessa] legge" n. 633 del 1941 "e del regolamento di esecuzione";
        che,  relativamente  a questo ultimo rinvio, il giudice a quo
rileva    che   l'orientamento   giurisprudenziale,   dopo   iniziali
oscillazioni, si e' consolidato - fino a costituire diritto vivente -
nel  senso  che,  ai  fini  della punibilita' dei fatti di vendita di
supporti  privi  di contrassegno SIAE, le modalita' di apposizione di
quest'ultimo sono da rinvenirsi nelle disposizioni del regolamento di
esecuzione   della   legge  (r.d.  18 maggio  1942,  n. 1369)  e,  in
particolare, nel suo art. 12;
        che    il    rimettente,   nel   dare   atto   dell'indirizzo
interpretativo   sopra  detto,  formula  considerazioni  critiche  al
riguardo,  reputando, sulla scorta di diverse considerazioni testuali
e  sistematiche, preferibile l'opposta lettura, inizialmente adottata
da  alcune  pronunce  di  legittimita',  secondo la quale, essendo il
rinvio  in  parola  privo di oggetto - mancando una disciplina ad hoc
circa l'apposizione del contrassegno sui supporti di cui si tratta -,
il  fatto  della  vendita  di  musicassette  prive  del  contrassegno
medesimo,  in  quanto  mancante  di  un  elemento  integrativo  della
fattispecie, sarebbe penalmente irrilevante;
        che,   essendosi  l'interpretazione  consolidata  nel  senso,
opposto,  della  punibilita', e "vivendo" pertanto la norma in questo
ultimo senso, il giudice rimettente solleva il dubbio di legittimita'
costituzionale  sull'art. 171-ter  comma  1,  lettera c), della legge
n. 633,   in   quanto   lo  stesso  non  rispetterebbe  il  principio
costituzionale di tassativita' della fattispecie penale: mancando una
disciplina   regolamentare   delle   modalita'   di  apposizione  del
contrassegno  SIAE univocamente riferibile ai supporti fonografici in
questione,  l'incriminazione  risulterebbe  carente  sul  piano della
necessaria tassativita';
        che infine il pretore sottolinea la rilevanza della questione
sollevata,   perche',  se  essa  fosse  accolta,  condurrebbe  a  una
pronuncia assolutoria nel giudizio di merito, soluzione viceversa non
adottabile   alla   stregua   dell'interpretazione  giurisprudenziale
dominante;
        che  questione  testualmente  identica e' stata sollevata dal
tribunale  di  Milano  in composizione monocratica, con ordinanza del
5 novembre 1999 (r.o. 64/2000);
        che  in  entrambi  i giudizi cosi' promossi e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha concluso, con atti di
intervento  contenenti  identiche  argomentazioni nonche' con memoria
successivamente   depositata   in   uno  dei  giudizi  costituzionali
(r.o. 141/2000),  nel senso dell'inammissibilita' o dell'infondatezza
della questione;
        che  negli stessi giudizi ha depositato atto di intervento la
SIAE,  che,  facendo  rinvio  a una memoria depositata in un giudizio
dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,  ha  confutato  nel  merito  la
prospettazione  del rimettente, ribadendo la validita' dell'indirizzo
giurisprudenziale  prevalente  e,  anche  con memorie successivamente
depositate,  ha  concluso per l'inammissibilita' o per l'infondatezza
della questione.
    Considerato  che le due ordinanze sollevano la medesima questione
di costituzionalita' e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica pronuncia;
        che,   successivamente   alle  ordinanze  di  rimessione,  e'
intervenuta  la  legge  18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela
del  diritto  di  autore)  che ha sostituito (art. 14) l'art. 171-ter
della   legge   n. 633   del   1941,   riformulando   la   previsione
incriminatrice   sulla   quale   e'   sollevata   la   questione  con
l'introduzione  di  nuovi elementi della fattispecie, come l'"uso non
personale"  e il fine di lucro (alinea dell'art. 14 citato), e che ha
previsto (art. 10) un nuovo art. 181-bis della legge n. 633 del 1941,
il   quale   espressamente  prescrive  (comma  1)  l'apposizione  del
contrassegno  della SIAE "agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter",  demandando  (comma  4)  a  un  regolamento  governativo la
disciplina  dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del
contrassegno  in  questione  e  stabilendo,  fino  all'emanazione del
citato  regolamento,  la  persistente  operativita'  del  "sistema di
individuazione  dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente";
        che, stante il mutamento sia della disposizione oggetto della
censura   di   incostituzionalita'   sia   del  quadro  normativo  di
riferimento,  occorre,  anche  alla stregua della eventuale incidenza
dei  principi  in  tema  di  successione  di  norme penali nel tempo,
restituire  gli  atti ai giudici rimettenti perche' verifichino se la
questione  da essi sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui
e' stata proposta.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  pretore di Milano e al
tribunale di Milano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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