N. 53 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 novembre 2000
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 novembre 2000 (della Regione Liguria) Demanio e patrimonio dello Stato - Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione del 16 ottobre 2000, avente ad oggetto "Porto turistico di Lavagna - Autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, c.n., a favore del Porto di Lavagna s.p.a." - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria - Adozione di provvedimenti in ordine ad un rapporto concessorio demaniale per finalita' turistiche, senza alcun coinvolgimento della Regione Liguria nel relativo procedimento - Riappropriazione, da parte dello Stato, di funzioni delegate alla Regione - Lesione della sfera di competenza regionale - Elusione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 242/1997 e 322/2000. - Nota del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 ottobre 2000, Dem.2.A.2400. - Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; all'art. 105, comma 2, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.(GU n.51 del 13-12-2000 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al presente atto dall'avv. Mario Bucello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Gustavo Romanelli, in Roma, via Cosseria n. 5, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 31 ottobre 2000. Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, al fine di ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, adottare provvedimenti in ordine ai rapporti concessori relativi alla gestione delle aree demaniali marittime site nel territorio della Regione Liguria per utilizzazioni aventi finalita' turistiche e ricreative, ed in particolare adottare il provvedimento di cui alla nota del Ministero dei trasporti e della navigazione - unita' di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo prot. n. Dem.2.A.2400 del 16 ottobre 2000 (pervenuto alla Regione Liguria in data 24 ottobre 2000) avente ad oggetto: "Porto turistico di Lavagna - autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, c.n. a favore della Porto di Lavagna S.p.a.". F a t t o 1. - Con nota del 16 ottobre 2000 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso alla regione ed al Comune di Lavagna copia del provvedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto la concessione del porto turistico di Lavagna. La comunicazione fa seguito a richieste di chiarimenti rivolte all'Amministrazione statale dalla regione e dal Comune di Lavagna, allarmati da alcune iniziative giudiziale e stragiudiziali aventi ad oggetto la gestione del porto. Il provvedimento ministeriale ha autorizzato la Societa' Porto di Lavagna S.p.a. al subingresso, ai sensi dell'art. 46, comma 2, cod. nav., nella concessione demaniale a suo tempo rilascia a favore della Societa' Cala dei Genovesi S.p.a., nel frattempo sottoposta a procedura fallimentare. Il rapporto concessorio in discussione si riferisce ad un'area demaniale marittima di mq 23.000 sita nel territorio del Comune di Lavagna (Regione Liguria) ed al prospiciente specchio acqueo di mq 290.000 ed e' propedeutica alla realizzazione e gestione di un porto turistico. Tale area non ricade nella circoscrizione di alcuna autorita' portuale, ai sensi della legge n. 84 del 1994. L'adozione da parte degli organi ministeriali di atti nell'ambito del rapporto concessorio attinente al porto turistico di Lavagna presuppone, evidentemente, il convincimento che i poteri concessori in funzione turistico-ricreativa relativi a quell'area demaniale marittime spettino tuttora, come poteri propri, allo Stato. Si tratta tuttavia di un convincimento errato, dal momento che tali poteri devono ritenersi attribuiti definitivamente alla Regione Liguria, come si dimostrera'. I provvedimenti che assumono il presupposto del permanere della competenza statale in relazione alla fattispecie sono pertanto lesivi delle prerogative costituzionali garantite alla ricorrente dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. 2. - Per meglio comprendere il significato e le ragioni del presente ricorso e' opportuna una sintetica ricostruzione degli antecedenti giuridici e fattuali della vicenda ora portata all'attenzione dell'ecc.ma Corte. L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 aveva delegato alle regioni "le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative". Dalla delega erano escluse le funzioni esercitate dagli organi dello Stato "in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale". Era altresi' previsto che la delega non riguardasse i porti e le aree "di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima": l'identificazione precisa di tale aree avrebbe dovuto avvenire con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle regioni interessate, entro il 31 dicembre 1978. Il termine originariamente previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 cit. per l'identificazione delle aree escluse dalla delega non e' stato rispettato. Nella perdurante inerzia dello Stato si era consolidato un orientamento giurisprudenziale per il quale, fino alla individuazione delle aree sottratte alla delega, questa non sarebbe stata operativa. A tale situazione aveva inteso porre rimedio l'art. 6 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito nella legge n. 494 del 1993, statuendo che "ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni". Piu' recentemente, la legge di riforma dell'ordinamento portuale (legge 28 gennaio 1994 n. 84) aveva ribadito che sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III, secondo la nuova classificazione prevista nell'art. 4 della legge stessa (art. 5, settimo comma), nonche' l'approvazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria (art. 5, comma 4). Il termine annuale fissato dall'art. 6 del decreto-legge n. 400 del 1993 e' stato - con una serie di decreti legge non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 647 del 1996 - prorogato fino al 31 dicembre 1995. Finalmente, all'incombente previsto dall'art. 59 dell d.P.R. n. 616 cit. si e' provveduto con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, che ha appunto approvato l'elenco delle aree marittime escluse dalla delega alle regioni. 3. - Il d.P.C.M. del 1995, per la Regione Liguria, includeva fra gli ambiti aree sottratti a trasferimento un gran numero di aree, per le ragioni piu' varie, non condivise dalla regione. Negli elenchi allegati al decreto figurava, fra gli ambiti sottratti al trasferimento, anche il porto turistico di Lavagna, sul quale il Governo si riservava la competenza per generiche "esigenze della navigazione marittima". Avverso il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 la Regione Liguria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione innanzi a codesta Corte, lamentando: a) la carenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere governativo di individuazione delle aree escluse dalle attribuzioni regionali; b) la illegittima inclusione nell'elenco delle aree riservate alla competenza statale, di aree di sicura pertinenza regionale; c) la lesione del principio di leale cooperazione, per avere il Governo provveduto con modalita' di per se' lesive delle attribuzioni regionali, per il mancato perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale alle determinazioni statali previste dalla legge, sul riparto delle competenze. 3.2. - Con la sentenza n. 242 del 1997 codesta Corte ha accolto il ricorso regionale, sotto l'assorbente profilo della lesione delle attribuzioni regionali per la sostanziale omissione nel procedimento di modalita' di consultazione e di confronto conformi al principio di leale cooperazione, annullando il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente Regione Liguria. 4. - Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 il Governo, in attuazione della delega di cui al capo I della legge n. 59 del 1997, ha provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni, in conformita' ai rafforzati principi di sussidiarieta' e autonomia locale. L'art. 105, comma 2, lett. l), del citato decreto legislativo n. 112, nel confermare alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo, ha precisato che il conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995. Temendo che tale disposizione mascherasse il tentativo governativo di richiamare in vita - almeno con riferimento alla Regione Liguria - il contenuto dispositivo e gli effetti giuridici del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 annullato da codesta Corte, l'odierna ricorrente ha promosso un giudizio di costituzionalita'. Con la recente sentenza n. 322 del 2000, codesta ecc.ma Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso regionale, precisando pero' nella motivazione che la carenza di interesse deriva dal fatto che "con riguardo al territorio della Regione Liguria il legislatore delegato non ha ... proceduto ad una delimitazione delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per mancanza di un efficace termine di riferimento, attesi il precedente parziale annullamento del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e la mancata successiva emanazione da parte del Governo, che pur avrebbe potuto provvedervi con il procedimento previsto dall'art. 59, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 616 del 1977, di un decreto modificativo dell'elenco delle aree di "preminente interesse nazionale " e che pertanto la regione "allo stato non puo' subire alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata". 5. - In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione Liguria ha emanato la legge regionale n. 13 del 1999, con la quale ha disciplinato le funzioni ad essa conferite dal medesimo decreto e, fra queste, anche quelle attinenti al rilascio di provvedimenti concessori in ordine all'utilizzo di beni del demanio marittimo. 6. - Nella situazione attuale, dunque, le competenze amministrative della Regione Liguria in ordine alla gestione del demanio marittimo per finalita' turistiche e ricreative sono hanno alcuna limitazione spaziale, estendendosi, dopo l'annullamento parziale del d.P.C.M. 21 dicembre 1995, a tutte le aree demaniali della Regione (con la sola esclusione delle aree affidate alle competenze delle autorita' portuali, nelle quali non ricade il porto di Lavagna). Esse trovano inoltre fondamento nella delega di funzioni contemplata dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 6 del decreto-legge n. 400 del 1994 e sono quindi pienamente operative e non sono comunque condizionate ai decreti di trasferimento del personale e delle risorse previsti dall'art. 7, della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione alle funzioni conferite con quest'ultimo decreto, riguardanti gli usi del demanio aventi diverse da quelle indicate nel d.P.R. n. 616 del 1977. 7. - In questo contesto, l'intervento dello Stato in questa sede impugnato, con il quale si provvede in ordine ad un rapporto concessorio demaniale per finalita' turistiche, con le modalita' di esercizio proprie delle attribuzioni esclusive e senza alcun coinvolgimento della Regione nel procedimento, e' inammissibile e configura il tentativo di riappropriarsi di competenze ormai di sicura spettanza della regione ricorrente. Si invoca pertanto l'intervento regolatore dell'eccellentassima Corte per le seguenti ragioni in D i r i t t o Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 6, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 494; all'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Carenza di attribuzione e di competenza. Elusione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 1997 e n. 322 del 2000. 1. - Le competenze amministrative attinenti alle utilizzazioni per finalita' turistico ricreative del demanio marittimo, fra le quali certamente rientra il rilascio di concessioni o, comunque, la gestione dei rapporti concessori, oggi appartengono indiscutibilmente alla Regione Liguria. L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, infatti, prevedeva che l'ambito materiale delle funzioni delegate potesse essere limitato - con riferimento "ai porti ed alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima" - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo parere della regione interessata. Dopo una serie di vicende legislative e giurisprudenziali, che possono esame ora tralasciate, venne stabilito che la mancata emanazione del suddetto decreto entro il termine del 31 dicembre 1995 avrebbe implicato l'effettiva operativita' della delega di funzioni in materia turistico-ricreativa a favore delle regioni per tutto il demanio marittimo (art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993). Il decreto di individuazione delle aree sottratte al trasferimento, adottato il 21 dicembre 1995, e' stato annullato da codesta Corte con sentenza n. 242 del 1997, nella parte in cui si riferiva al territorio della Regione Liguria. Siccome tale provvedimento governativo deve essere considerato, nei confronti della ricorrente, tamquam non esset, e siccome peraltro il potere di delimitazione previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 non e' mai stato riesercitato dal Governo, ne deriva oggi le competenze turistico-ricreative della Regione Liguria in ordine alla gestione del demanio marittimo esistente all'interno dei propri confini territoriali non incontrano alcun limite (posto che l'art. 6, decreto-legge n. 400 del 1993 ha ormai incontrovertibilmente escluso che la previa emanazione del decreto di delimitazione delle aree escluse dalla delega costituisca condizione per l'operativita' della delega stessa). Questa conclusione e' stata recentemente conferma da codesta Corte nella sentenza n. 322 del 2000, ove si legge che, a prescindere dalla possibilita' per il Governo di provvedere ad una nuova delimitazione delle aree escluse dal conferimento, rimane fermo il fatto che, non essendo stato quel potere esercitato in forme costituzionalmente corrette, le attribuzioni regionali nella materia de qua, non possono subire alcun depauperamento. Ora, il bene rispetto al quale lo Stato ha adottato i provvedimenti concessori oggetto di causa - provvedimenti che risultano essere espressione (seguendo l'impostazione ministeriale) di una competenza ritenuta tuttora spettante in via esclusiva allo Stato e comunque adottati al termine di procedimenti in cui la ricorrente non e' stata consultata - appartiene indiscutibilmente al demanio marittimo per il quale ogni funzione amministrativa e' gia' stata assegnata alla Regione Liguria in forza del combinato disposto di cui agli artt. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 6 del decreto-legge n. 400 del 1993. E' appena il caso di ribadire, a questo proposito, che le finalita', cui l'utilizzazione del bene concesso e' rivolta, sono di carattere turistico-ricreative (il porto di Lavagna, infatti, e' un porto turistico) e come tali comprese nell'ambito della delega di funzioni operante anche prima della piena operativita' degli ulteriori conferimenti prefigurati dal decreto legislativo n. 112 del 1998. E' parimenti indubitabile che i provvedimenti di gestione del rapporto concessorio (rilascio della concessione amministrativa, suo rinnovo, autorizzazione al subingresso di un nuovo concessionario, ecc.) rientrino nella nozione di "funzione amministrativa per finalita' turistico-ricreativa" cui si riferisce il conferimento stesso. Depone in questo senso - oltre al comune sentire, per il quale le funzioni concernenti la gestione del demanio postulano in primo luogo l'esercizio di poteri concessori, in aggiunta a quelli di polizia e di vigilanza - anche la lettera dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993 (ove si stabilisce che la delega di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 concerne anche il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime) e dell'art. 105, comma 2, lett. i), del decreto legislativo n. 122 del 1998 (ove si ribadisce che il conferimento include anche le competenze "al rilascio di concessioni di beni"). Nella fattispecie, dunque, la competenza al rilascio della autorizzazione al subingresso nella concessione amministrativa di cui si controverte spettava alla regione, cosi' come spettava alla regione adattare tutti gli atti al medesimo rapporto concessorio, con esclusione di qualsiasi attribuzione concorrente in capo allo Stato. 2. - Occorre anche aggiungere che il porto turistico di Lavagna era incluso negli elenchi di beni demaniali marittimi che il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 aveva sottratto dalla delega di funzioni a favore della Regione Liguria. L'amministrazione statale, continuando ad esercitare poteri concessori relativi al porto turistico di Lavagna, mostra di voler ritenere tuttora operante la riserva di competenza operata dal decreto citato. Come si e' detto, il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e' stato tuttavia annullato, per la parte relativa alla Liguria, da codesta Corte con sentenza n. 242 del 1997. La successiva sentenza n. 322 del 2000 ha confermato che, per effetto della precedente pronuncia, "quell'atto per la parte relativa al territorio della Regione Liguria, non aveva e non ha piu' alcuna giuridica esistenza, a seguito dell'annullamento parziale pronunciato da questa Corte con la sentenza n. 242 del 1997" e che l'unico strumento attraverso il quale il Governo avrebbe potuto limitare la competenza regionale in materia di gestione del demanio marittimo sarebbe stato quello dell'adozione di un decreto modificativo dell'elenco delle aree di "preminente interesse nazionale" secondo il procedimento previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, che di fatto non e' mai intervenuto. In base al contenuto delle due decisioni era dunque evidente che la sfera delle prerogative costituzionali della ricorrente nella materia de qua include oggi l'adozione di tutti gli atti di concreta gestione dei beni demaniali marittimi compresi all'interno dei suoi confini territoriali e che la stessa non puo' subire compressioni di sorta ad opera di meri provvedimenti amministrativi statali, come quelli di cui ora si controverte. Il comportamento ministeriale non solo dunque si pone in contrasto con il riparto di competenze, costituzionalmente garantito, vigente nel settore che qui interessa. L'amministrazione ha mostrato di disinteressarsi della portata vincolante delle ripetute pronunce di codesta Corte intervenute nella fattispecie, eludendone i chiari dispositivi e vanificando il valore conformativo delle relative motivazioni.
P. Q. M. La Regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, adottare provvedimenti in ordine alla gestione del demanio marittimo sito nel territorio della Regione Liguria per utilizzazioni aventi finalita' turistiche o ricreative ed ai relativi rapporti concessori, e, in particolare, che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, adottare il provvedimento meglio specificato in epigrafe relativo al porto turistico di Lavagna, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine all'annullamento dell'atto invasivo della sfera di competenza regionale. Genova-Roma, addi' 10 novembre 2000. Avv. Bucella 00C1388