N. 53 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 novembre 2000

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29
novembre 2000 (della Regione Liguria)

Demanio e patrimonio dello Stato - Nota del Ministero dei trasporti e
della  navigazione  del  16  ottobre  2000,  avente ad oggetto "Porto
turistico  di  Lavagna  -  Autorizzazione  al subingresso ex art. 46,
comma  2,  c.n., a favore del Porto di Lavagna s.p.a." - Conflitto di
attribuzione   sollevato   dalla   Regione   Liguria  -  Adozione  di
provvedimenti  in  ordine  ad  un  rapporto concessorio demaniale per
finalita'   turistiche,  senza  alcun  coinvolgimento  della  Regione
Liguria  nel relativo procedimento - Riappropriazione, da parte dello
Stato,  di  funzioni  delegate  alla Regione - Lesione della sfera di
competenza   regionale   -   Elusione   delle  sentenze  della  Corte
costituzionale nn. 242/1997 e 322/2000.
- Nota  del  Ministero  dei  trasporti e della navigazione 16 ottobre
  2000, Dem.2.A.2400.
- Costituzione,  artt. 117 e 118, in relazione all'art. 59 del d.P.R.
  24  luglio  1977,  n. 616;  all'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre
  1993, n. 400, conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; all'art. 105,
  comma 2, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(GU n.51 del 13-12-2000 )
    Ricorso  per  conflitto di attribuzione della Regione Liguria, in
  persona   del   Presidente   della   giunta  regionale  in  carica,
  rappresentata  e  difesa  in  forza di mandato in calce al presente
  atto dall'avv. Mario Bucello ed elettivamente domiciliato presso lo
  studio  del  prof.  avv.  Gustavo  Romanelli, in Roma, via Cosseria
  n. 5,  ai  sensi della deliberazione della giunta regionale n. 1204
  del  31  ottobre  2000.      Contro la Presidenza del Consiglio dei
  ministri,  in persona del Presidente in carica, al fine di ottenere
  la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero
  dei trasporti e della navigazione, adottare provvedimenti in ordine
  ai  rapporti concessori relativi alla gestione delle aree demaniali
  marittime   site   nel   territorio   della   Regione  Liguria  per
  utilizzazioni  aventi  finalita'  turistiche  e  ricreative,  ed in
  particolare   adottare  il  provvedimento  di  cui  alla  nota  del
  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione - unita' di gestione
  infrastrutture  per  la  navigazione  ed il demanio marittimo prot.
  n. Dem.2.A.2400 del 16 ottobre 2000 (pervenuto alla Regione Liguria
  in  data  24  ottobre  2000) avente ad oggetto: "Porto turistico di
  Lavagna - autorizzazione al subingresso ex art. 46, comma 2, c.n. a
  favore della Porto di Lavagna S.p.a.".

                              F a t t o

    1. - Con  nota  del  16 ottobre 2000 il Ministero dei trasporti e
  della navigazione ha trasmesso alla regione ed al Comune di Lavagna
  copia  del provvedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto la
  concessione del porto turistico di Lavagna.     La comunicazione fa
  seguito  a  richieste  di  chiarimenti  rivolte all'Amministrazione
  statale  dalla regione e dal Comune di Lavagna, allarmati da alcune
  iniziative   giudiziale  e  stragiudiziali  aventi  ad  oggetto  la
  gestione   del   porto.       Il   provvedimento   ministeriale  ha
  autorizzato  la Societa' Porto di Lavagna S.p.a. al subingresso, ai
  sensi dell'art. 46, comma 2, cod. nav., nella concessione demaniale
  a  suo  tempo  rilascia  a  favore della Societa' Cala dei Genovesi
  S.p.a.,  nel  frattempo sottoposta a procedura fallimentare.     Il
  rapporto   concessorio  in  discussione  si  riferisce  ad  un'area
  demaniale  marittima di mq 23.000 sita nel territorio del Comune di
  Lavagna  (Regione Liguria) ed al prospiciente specchio acqueo di mq
  290.000  ed  e'  propedeutica  alla  realizzazione e gestione di un
  porto  turistico.  Tale  area  non  ricade  nella circoscrizione di
  alcuna  autorita'  portuale,  ai  sensi della legge n. 84 del 1994.
      L'adozione   da   parte   degli  organi  ministeriali  di  atti
  nell'ambito  del  rapporto concessorio attinente al porto turistico
  di Lavagna presuppone, evidentemente, il convincimento che i poteri
  concessori  in  funzione turistico-ricreativa relativi a quell'area
  demaniale  marittime  spettino  tuttora,  come  poteri propri, allo
  Stato.      Si  tratta  tuttavia  di  un  convincimento errato, dal
  momento che tali poteri devono ritenersi attribuiti definitivamente
  alla  Regione Liguria, come si dimostrera'.     I provvedimenti che
  assumono  il  presupposto del permanere della competenza statale in
  relazione  alla  fattispecie sono pertanto lesivi delle prerogative
  costituzionali  garantite  alla  ricorrente  dagli  artt. 117 e 118
  della  Costituzione.     2. - Per meglio comprendere il significato
  e  le  ragioni  del  presente  ricorso  e'  opportuna una sintetica
  ricostruzione  degli antecedenti giuridici e fattuali della vicenda
  ora  portata  all'attenzione  dell'ecc.ma  Corte.     L'art. 59 del
  d.P.R.  n. 616  del  1977  aveva delegato alle regioni "le funzioni
  amministrative   sul   litorale  marittimo,  sulle  aree  demaniali
  immediatamente  prospicienti,  sulle  aree  del  demanio  lacuale e
  fluviale,   quando   l'utilizzazione   prevista   abbia   finalita'
  turistiche  e  ricreative".  Dalla delega erano escluse le funzioni
  esercitate  dagli  organi  dello  Stato  "in materia di navigazione
  marittima,  di  sicurezza  nazionale  e  di  polizia doganale". Era
  altresi'  previsto  che la delega non riguardasse i porti e le aree
  "di  preminente  interesse  nazionale  in  relazione agli interessi
  della  sicurezza  dello  Stato  e  alle  esigenze della navigazione
  marittima":  l'identificazione  precisa di tale aree avrebbe dovuto
  avvenire  con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  previo parere delle regioni interessate, entro il 31 dicembre 1978.
      Il  termine  originariamente  previsto  dall'art. 59 del d.P.R.
  n. 616  cit.  per l'identificazione delle aree escluse dalla delega
  non  e'  stato  rispettato. Nella perdurante inerzia dello Stato si
  era  consolidato  un  orientamento  giurisprudenziale per il quale,
  fino  alla  individuazione delle aree sottratte alla delega, questa
  non  sarebbe  stata  operativa.      A tale situazione aveva inteso
  porre   rimedio   l'art.  6  del  decreto-legge  n. 400  del  1993,
  convertito  nella  legge n. 494 del 1993, statuendo che "ove, entro
  un  anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
  del   presente  decreto,  il  Governo  non  abbia  provveduto  agli
  adempimenti  necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni
  amministrative  alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del
  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977 n. 616, queste sono
  comunque delegate alle regioni".     Piu' recentemente, la legge di
  riforma  dell'ordinamento  portuale  (legge  28 gennaio 1994 n. 84)
  aveva  ribadito  che  sono  di  competenza  regionale  le  funzioni
  amministrative  concernenti le opere marittime relative ai porti di
  cui   alla  categoria  II,  classi  II  e  III,  secondo  la  nuova
  classificazione  prevista  nell'art.  4 della legge stessa (art. 5,
  settimo  comma),  nonche'  l'approvazione  dei piani regolatori dei
  porti  di  seconda  categoria  (art.  5,  comma  4).     Il termine
  annuale  fissato  dall'art.  6 del decreto-legge n. 400 del 1993 e'
  stato  -  con  una  serie di decreti legge non convertiti, ma i cui
  effetti  sono  stati  fatti  salvi  dalla  legge  n. 647 del 1996 -
  prorogato  fino al 31 dicembre 1995.     Finalmente, all'incombente
  previsto  dall'art. 59 dell d.P.R. n. 616 cit. si e' provveduto con
  il  d.P.C.M.  21  dicembre  1995, che ha appunto approvato l'elenco
  delle aree marittime escluse dalla delega alle regioni.     3. - Il
  d.P.C.M. del 1995, per la Regione Liguria, includeva fra gli ambiti
  aree  sottratti  a  trasferimento  un  gran  numero di aree, per le
  ragioni  piu'  varie,  non  condivise  dalla regione. Negli elenchi
  allegati   al   decreto  figurava,  fra  gli  ambiti  sottratti  al
  trasferimento,  anche  il  porto turistico di Lavagna, sul quale il
  Governo  si  riservava  la competenza per generiche "esigenze della
  navigazione marittima".     Avverso il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 la
  Regione  Liguria  ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione
  innanzi  a  codesta  Corte,  lamentando:          a) la carenza dei
  presupposti   previsti  dalla  legge  per  l'esercizio  del  potere
  governativo di individuazione delle aree escluse dalle attribuzioni
  regionali;          b) la  illegittima inclusione nell'elenco delle
  aree   riservate   alla  competenza  statale,  di  aree  di  sicura
  pertinenza  regionale;         c) la lesione del principio di leale
  cooperazione,  per avere il Governo provveduto con modalita' di per
  se'   lesive   delle   attribuzioni   regionali,   per  il  mancato
  perfezionamento  dei  meccanismi  di  partecipazione regionale alle
  determinazioni  statali  previste  dalla  legge,  sul riparto delle
  competenze.      3.2. - Con  la  sentenza  n. 242  del 1997 codesta
  Corte  ha  accolto il ricorso regionale, sotto l'assorbente profilo
  della  lesione  delle  attribuzioni  regionali  per  la sostanziale
  omissione  nel  procedimento  di  modalita'  di  consultazione e di
  confronto  conformi  al principio di leale cooperazione, annullando
  il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, limitatamente alla parte che concerne
  aree  del territorio della ricorrente Regione Liguria.     4. - Con
  il  decreto  legislativo  n. 112 del 1998 il Governo, in attuazione
  della  delega  di  cui  al  capo  I  della legge n. 59 del 1997, ha
  provveduto  al  conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi
  dello  Stato alle regioni, in conformita' ai rafforzati principi di
  sussidiarieta'  e  autonomia locale.     L'art. 105, comma 2, lett.
  l),  del  citato  decreto  legislativo  n. 112, nel confermare alle
  regioni  le  funzioni  relative al rilascio di concessioni sui beni
  del  demanio  marittimo, ha precisato che il conferimento non opera
  nei  porti  e  nelle aree di interesse nazionale individuate con il
  d.P.C.M.  21  dicembre  1995.      Temendo  che  tale  disposizione
  mascherasse il tentativo governativo di richiamare in vita - almeno
  con  riferimento  alla Regione Liguria - il contenuto dispositivo e
  gli  effetti  giuridici  del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 annullato da
  codesta  Corte,  l'odierna  ricorrente  ha  promosso un giudizio di
  costituzionalita'.      Con  la  recente  sentenza n. 322 del 2000,
  codesta   ecc.ma  Corte  ha  dichiarato  inammissibile  il  ricorso
  regionale,  precisando  pero'  nella  motivazione che la carenza di
  interesse  deriva  dal  fatto che "con riguardo al territorio della
  Regione Liguria il legislatore delegato non ha ... proceduto ad una
  delimitazione  delle aree escluse dal conferimento di funzioni, per
  mancanza   di   un  efficace  termine  di  riferimento,  attesi  il
  precedente parziale annullamento del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e la
  mancata successiva emanazione da parte del Governo, che pur avrebbe
  potuto  provvedervi  con  il  procedimento  previsto  dall'art. 59,
  secondo  comma,  ultimo  periodo, del d.P.R. n. 616 del 1977, di un
  decreto   modificativo   dell'elenco   delle  aree  di  "preminente
  interesse  nazionale  "  e  che pertanto la regione "allo stato non
  puo'  subire  alcun  pregiudizio  dalla  vigenza della disposizione
  impugnata".      5. - In  attuazione del decreto legislativo n. 112
  del  1998,  la  Regione Liguria ha emanato la legge regionale n. 13
  del  1999,  con  la  quale  ha  disciplinato  le  funzioni  ad essa
  conferite   dal  medesimo  decreto  e,  fra  queste,  anche  quelle
  attinenti   al  rilascio  di  provvedimenti  concessori  in  ordine
  all'utilizzo   di   beni   del  demanio  marittimo.      6. - Nella
  situazione  attuale,  dunque,  le  competenze  amministrative della
  Regione  Liguria  in ordine alla gestione del demanio marittimo per
  finalita'  turistiche  e  ricreative  sono hanno alcuna limitazione
  spaziale,  estendendosi,  dopo l'annullamento parziale del d.P.C.M.
  21  dicembre  1995, a tutte le aree demaniali della Regione (con la
  sola esclusione delle aree affidate alle competenze delle autorita'
  portuali,  nelle  quali  non  ricade il porto di Lavagna).     Esse
  trovano  inoltre  fondamento  nella  delega di funzioni contemplata
  dall'art.  59  del  d.P.R.  n. 616  del  1977  e  dall'art.  6  del
  decreto-legge  n. 400 del 1994 e sono quindi pienamente operative e
  non  sono  comunque  condizionate  ai  decreti di trasferimento del
  personale  e  delle risorse previsti dall'art. 7, della legge n. 59
  del 1997 e dall'art. 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in
  relazione   alle   funzioni  conferite  con  quest'ultimo  decreto,
  riguardanti  gli  usi del demanio aventi diverse da quelle indicate
  nel   d.P.R.   n. 616   del   1977.      7. - In  questo  contesto,
  l'intervento  dello Stato in questa sede impugnato, con il quale si
  provvede  in  ordine  ad  un  rapporto  concessorio  demaniale  per
  finalita'  turistiche,  con le modalita' di esercizio proprie delle
  attribuzioni  esclusive  e senza alcun coinvolgimento della Regione
  nel  procedimento,  e'  inammissibile  e  configura il tentativo di
  riappropriarsi  di  competenze  ormai  di  sicura  spettanza  della
  regione  ricorrente.     Si invoca pertanto l'intervento regolatore
  dell'eccellentassima Corte per le seguenti ragioni in

                            D i r i t t o

    Violazione  degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche in
  relazione   all'articolo   59  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;  all'art.  6,  comma  1  del
  decreto-legge  5  ottobre  1993  n. 400,  convertito  con  legge  4
  dicembre  1993  n. 494;  all'articolo  105, comma 2, lettera l) del
  decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Carenza di attribuzione e
  di  competenza.  Elusione delle sentenze della Corte costituzionale
  n. 242   del   1997  e  n. 322  del  2000.      1. - Le  competenze
  amministrative attinenti alle utilizzazioni per finalita' turistico
  ricreative  del  demanio marittimo, fra le quali certamente rientra
  il  rilascio  di  concessioni o, comunque, la gestione dei rapporti
  concessori,   oggi   appartengono  indiscutibilmente  alla  Regione
  Liguria.      L'art.  59  del  d.P.R.  n. 616  del  1977,  infatti,
  prevedeva  che  l'ambito  materiale delle funzioni delegate potesse
  essere  limitato  -  con  riferimento  "ai  porti  ed  alle aree di
  preminente  interesse  nazionale  in relazione agli interessi della
  sicurezza  dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima"
  -  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
  previo  parere  della  regione  interessata.      Dopo una serie di
  vicende  legislative  e  giurisprudenziali,  che  possono esame ora
  tralasciate, venne stabilito che la mancata emanazione del suddetto
  decreto  entro  il  termine  del 31 dicembre 1995 avrebbe implicato
  l'effettiva  operativita'  della  delega  di  funzioni  in  materia
  turistico-ricreativa  a  favore  delle regioni per tutto il demanio
  marittimo  (art.  6,  comma  1,  del decreto legislativo n. 400 del
  1993,  convertito  dalla  legge n. 494 del 1993).     Il decreto di
  individuazione  delle  aree sottratte al trasferimento, adottato il
  21  dicembre 1995, e' stato annullato da codesta Corte con sentenza
  n. 242 del 1997, nella parte in cui si riferiva al territorio della
  Regione  Liguria.      Siccome  tale provvedimento governativo deve
  essere  considerato,  nei  confronti  della ricorrente, tamquam non
  esset,  e  siccome  peraltro  il  potere  di delimitazione previsto
  dall'art.   59  del  d.P.R.  n. 616  del  1977  non  e'  mai  stato
  riesercitato   dal   Governo,   ne   deriva   oggi   le  competenze
  turistico-ricreative  della Regione Liguria in ordine alla gestione
  del  demanio  marittimo  esistente  all'interno  dei propri confini
  territoriali  non  incontrano  alcun  limite  (posto  che l'art. 6,
  decreto-legge   n. 400  del  1993  ha  ormai  incontrovertibilmente
  escluso che la previa emanazione del decreto di delimitazione delle
  aree escluse dalla delega costituisca condizione per l'operativita'
  della  delega  stessa).  Questa  conclusione  e' stata recentemente
  conferma  da  codesta  Corte nella sentenza n. 322 del 2000, ove si
  legge  che,  a  prescindere  dalla  possibilita'  per il Governo di
  provvedere  ad  una  nuova  delimitazione  delle  aree  escluse dal
  conferimento,  rimane  fermo  il  fatto che, non essendo stato quel
  potere   esercitato   in   forme  costituzionalmente  corrette,  le
  attribuzioni  regionali  nella  materia  de qua, non possono subire
  alcun  depauperamento.      Ora, il bene rispetto al quale lo Stato
  ha   adottato   i  provvedimenti  concessori  oggetto  di  causa  -
  provvedimenti    che   risultano   essere   espressione   (seguendo
  l'impostazione  ministeriale)  di  una  competenza ritenuta tuttora
  spettante  in  via  esclusiva  allo  Stato  e  comunque adottati al
  termine   di  procedimenti  in  cui  la  ricorrente  non  e'  stata
  consultata  - appartiene indiscutibilmente al demanio marittimo per
  il  quale ogni funzione amministrativa e' gia' stata assegnata alla
  Regione  Liguria  in forza del combinato disposto di cui agli artt.
  59  del  d.P.R.  n. 616  del  1977 e 6 del decreto-legge n. 400 del
  1993.     E' appena il caso di ribadire, a questo proposito, che le
  finalita',  cui  l'utilizzazione del bene concesso e' rivolta, sono
  di carattere turistico-ricreative (il porto di Lavagna, infatti, e'
  un  porto  turistico) e come tali comprese nell'ambito della delega
  di  funzioni  operante  anche  prima della piena operativita' degli
  ulteriori  conferimenti  prefigurati dal decreto legislativo n. 112
  del  1998.      E'  parimenti  indubitabile  che i provvedimenti di
  gestione  del  rapporto  concessorio  (rilascio  della  concessione
  amministrativa,  suo  rinnovo,  autorizzazione al subingresso di un
  nuovo  concessionario,  ecc.)  rientrino nella nozione di "funzione
  amministrativa per finalita' turistico-ricreativa" cui si riferisce
  il  conferimento  stesso.  Depone in questo senso - oltre al comune
  sentire,  per  il  quale  le  funzioni  concernenti la gestione del
  demanio  postulano in primo luogo l'esercizio di poteri concessori,
  in  aggiunta  a quelli di polizia e di vigilanza - anche la lettera
  dell'art.  6,  comma  1,  del decreto-legge n. 400 del 1993 (ove si
  stabilisce  che  la delega di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del
  1977  concerne  anche  il  rilascio ed il rinnovo delle concessioni
  demaniali  marittime)  e  dell'art. 105,  comma  2,  lett.  i), del
  decreto  legislativo  n. 122  del  1998  (ove  si  ribadisce che il
  conferimento   include   anche   le   competenze  "al  rilascio  di
  concessioni di beni").     Nella fattispecie, dunque, la competenza
  al  rilascio  della autorizzazione al subingresso nella concessione
  amministrativa  di  cui si controverte spettava alla regione, cosi'
  come  spettava  alla  regione  adattare  tutti gli atti al medesimo
  rapporto  concessorio,  con  esclusione  di  qualsiasi attribuzione
  concorrente  in  capo allo Stato.     2. - Occorre anche aggiungere
  che il porto turistico di Lavagna era incluso negli elenchi di beni
  demaniali   marittimi  che  il  d.P.C.M.  21  dicembre  1995  aveva
  sottratto  dalla delega di funzioni a favore della Regione Liguria.
      L'amministrazione  statale,  continuando  ad  esercitare poteri
  concessori  relativi al porto turistico di Lavagna, mostra di voler
  ritenere  tuttora  operante  la  riserva  di competenza operata dal
  decreto  citato.     Come si e' detto, il d.P.C.M. 21 dicembre 1995
  e' stato tuttavia annullato, per la parte relativa alla Liguria, da
  codesta  Corte con sentenza n. 242 del 1997. La successiva sentenza
  n. 322  del  2000  ha  confermato che, per effetto della precedente
  pronuncia,  "quell'atto  per  la parte relativa al territorio della
  Regione   Liguria,  non  aveva  e  non  ha  piu'  alcuna  giuridica
  esistenza,  a  seguito  dell'annullamento  parziale  pronunciato da
  questa  Corte  con  la  sentenza  n. 242  del  1997"  e che l'unico
  strumento attraverso il quale il Governo avrebbe potuto limitare la
  competenza  regionale  in materia di gestione del demanio marittimo
  sarebbe  stato  quello  dell'adozione  di  un  decreto modificativo
  dell'elenco  delle aree di "preminente interesse nazionale" secondo
  il  procedimento  previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977,
  che di fatto non e' mai intervenuto.     In base al contenuto delle
  due  decisioni  era  dunque evidente che la sfera delle prerogative
  costituzionali  della  ricorrente nella materia de qua include oggi
  l'adozione  di  tutti  gli  atti  di  concreta  gestione  dei  beni
  demaniali   marittimi   compresi   all'interno   dei  suoi  confini
  territoriali  e che la stessa non puo' subire compressioni di sorta
  ad  opera di meri provvedimenti amministrativi statali, come quelli
  di  cui  ora  si controverte.     Il comportamento ministeriale non
  solo  dunque  si  pone  in  contrasto con il riparto di competenze,
  costituzionalmente   garantito,   vigente   nel   settore  che  qui
  interessa.  L'amministrazione  ha mostrato di disinteressarsi della
  portata   vincolante  delle  ripetute  pronunce  di  codesta  Corte
  intervenute  nella  fattispecie,  eludendone i chiari dispositivi e
  vanificando il valore conformativo delle relative motivazioni.
                              P. Q. M.
    La  Regione  Liguria  chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare
  che  non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e
  della  navigazione,  adottare provvedimenti in ordine alla gestione
  del demanio marittimo sito nel territorio della Regione Liguria per
  utilizzazioni  aventi  finalita'  turistiche  o  ricreative  ed  ai
  relativi  rapporti  concessori,  e,  in particolare, che non spetta
  allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministero  dei  trasporti  e  della
  navigazione,   adottare  il  provvedimento  meglio  specificato  in
  epigrafe   relativo   al  porto  turistico  di  Lavagna,  con  ogni
  conseguente statuizione, anche in ordine all'annullamento dell'atto
  invasivo  della sfera di competenza regionale.         Genova-Roma,
  addi' 10 novembre 2000.
                            Avv. Bucella
00C1388