N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 dicembre 2000
Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1o dicembre 2000 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana) Lavoro - Norme della Regione siciliana - Coordinamento tecnico delle iniziative per l'occupazione e le politiche sociali - Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere la costituzione di un'apposita societa' per azioni mista, sottoscrivendo le relative quote di capitale - Mancata quantificazione del conseguente onere finanziario ed omessa indicazione dei mezzi di copertura. - Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 17 novembre 2000, art. 3. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Lavoro - Norme della Regione siciliana - Misure assistenziali ex art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale n. 30/1997 - Estensione a favore del personale delle associazioni dei produttori agricoli - Impossibilita' di puntuale quantificazione dei conseguenti oneri finanziari - Incidenza negativa sul buon andamento dell'Amministrazione regionale - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai beneficiari delle piu' limitate forme ordinarie di assistenza previste dalla legislazione nazionale. - Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 17 novembre 2000, art. 10. - Costituzione, artt. 3 e 97. Lavoro - Norme della Regione siciliana - Concessione di un contributo straordinario di dieci miliardi al comune di Palermo per il reinserimento lavorativo di soggetti a rischio (ex carcerati ed ex tossicodipendenti) - Indicazione, fra i destinatari dell'intervento, del personale di supporto dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", purche' "impegnato o gia' impegnato negli stessi" - Limitazione ingiustificata - Illegittima compressione dell'autonomia organizzativa dell'ente gestore dei cantieri - Disparita' di trattamento intuitu personae. - Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 17 novembre 2000, art. 15, comma 1, ultima parte. - Costituzione, artt. 3 e 128.(GU n.53 del 27-12-2000 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 17 novembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1062 dal titolo "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 20 novembre 2000. Con il provvedimento legislativo teste' approvato, la regione siciliana intende promuovere e favorire il graduale inserimento nel mercato del lavoro di oltre 60.000 disoccupati, in precipua parte attualmente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni dell'isola, finanziati con fondi regionali e statali. L'adozione della legge, sollecitata dalle associazioni sindacali di categoria e dagli esponenti di tutte le forze politiche presenti in assemblea, e' stata accompagnata da pressanti manifestazioni di piazza cui hanno partecipato numerosissimi interessati ingenerando un clima di assillante urgenza che, verosimilmente, ha condotto all'approvazione di esternjporanei emendamenti inficiati da evidenti vizi di illegittimita' costituzionale. Le norme introdotte nel testo definitivamente elaborato dalle competenti commissioni legislative non alterano, peraltro, l'impianto complessivo del provvedimento ed appaiono mirate a trovare soluzioni per particolarifattispecie di marginale rilievo rispetto alle ben piu' vaste e generali problematiche cui si e' inteso dare adeguata risposta. Oggetto dei presente atto di gravame sono le disposizioni contenute negli articoli 3, 10 e 15, primo comma ultima parte. L'art. 3, che di seguito si trascrive, configura una palese violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione: "Al fine di disporre di una struttura tecnica di supporto e di coordinamento delle iniziative per l'occupazione e le politiche sociali, il presidente della regione e' autorizzato a promuovere la costituzione di una societa' con la partecipazione di Italia lavoro S.p.a. sottoscrivendo le quote di capitale di competenza della Regione". In esso viene autorizzata la costituzione di una societa' mista e la conseguente sottoscrizione delle quote di capitale di competenza della regione, senza provvedere al contempo ne' alla quantificazione dell'impegno a carico del bilancio regionale, ne' tantomeno alle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri conseguenti. A differenza, infatti, della legge regionale n. 26/1995, il cui art. 3 contemplava la possibilita' di costituire societa' a partecipazione pubblica con la finalita' di promuovere l'assunzione di lavoratori disoccupati e a tal fine quantificava l'impegno della regione e ne assicurava la copertura finanziaria, la disposizione che qui si censura omette tali elementi essenziali ai fini del rispetto delle prescrizioni poste dal quarto comma dell'art. 81 Cost. E' innegabile, invero, che la norma oggetto di gravame, al di la' di una generica autorizzazione al presidente della regione a condurre iniziative volte alla costituzione di una societa' per azioni, comporta un immediato onere per le finanze regionali, laddove dispone la sottoscrizione delle relative quote di capitale sociale. L'art. 10, che, interamente si riporta, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione: "Le disposizioni di cui all'art. 43, commi 1 e 2, delle legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle disjposizioni vigenti. A tal fine e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, la spesa di lire 250 milioni. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo. La spesa per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001". La norma "de qua", infatti, dispone che le misure assistenziali, gia' previste daill'art. 12 della legge regionale n. 36/1991 e successive modifiche ed integrazioni per il personale delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi interessati a processi di ristrutturazione ed ammodernamento, successivamente estese dall'art. 43 della legge regionale n. 30/1997 ai dipendenti dei consorzi agrari cessati dal servizio a seguito della chiusura definitiva dell'attivita' conseguente alla riforma degli stessi adottata in sede nazionale, siano applicate in favore del personale di non meglio definite associazioni dei produttori agricoli. E' di tutta evidenza che l'adozione. delle misure assistenziali a carico del fondo appositamente costituito dalla regione, era correlata a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero potuto condurre al reinserimento dei beneficiari nel mondo produttivo ovvero alla necessita' di approntare idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di organismi di rilevanza pubblica. Orbene, non solo nessuno di tali presupposti e' rinvenibile nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata, ma addirittura l'attribuzione dei benefici non e' subordinata ad alcuna condizione di precarieta' occupazionale, risolvendosi pertanto in una immotivata ed ingiustificata erogazione di provvidenze. La genericita' dell'identificazione della platea dei destinatari, "id est", l'essere dipendenti a qualsiasi titolo da associazioni dei produttori agricoli dovunque localizzate, conduce inoltre all'impossibilita' di quantificare puntualmente gli oneri, introducendo una disposizione a regime dagli effetti verosimilmente destabilizzanti per il precario equilibrio in cui attualmente versano le finanze regionali, causando innegabii refluenze negative sul buon andamento dell'amministrazione regionale in contrasto con l'art. 97 della Costituzione. La previsione configura, altresi' una lesione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' crea una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a tutti coloro i quali, versando in condizioni di precarieta' occupazionale, possono soltanto accedere alle ordinarie forme di assistenza previste dalla vigente legislazione nazionale, piu' limitate nel tempo e ridotte nell'ammontare. L'art. 15 prevede l'erogazione di un contributo straordinario di dieci miliardi di lire al Comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunita' o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcolismo, inclusi nelle graduatorie dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo ". La norma, ispirata dall'apprezzato intento di recupero e reinserimento sociale di soggetti a rischio, e' purtroppo censurabile nell'ultima parte del comma 1, laddove prevede la rigida individuazione del persore di supporto in quello impegnato o gia' impegnato nei relativi cantieri. Tale limitazione configura una illegittima compressione dell'autonomia organizzativa dell'ente gestore dei cantieri, che appare altresi immotivata perche' non connessa ne' a finalita' di recupero che chiaramente non riguardano il personale di supporto, ne' a specifiche professionalita' acquisite, trattandosi di attivita' comuni a qualsiasi cantiere di lavoro indipendentemente dalla categoria di lavoratori negli stessi impegnavi. L'individuazione "ope legis" del personale di supporto sembra invero connotarsi come norma dettata "intuitu personae" in favore di ben precisi destinatari che non sarebbero in tal modo soggetti alla ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei lavoratori, in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Il sottoscritto prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del ddl n. 1062 dal titolo "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili" approvato dall'ARS nella seduta dei 17 novembre 2000: art. 3 per violazione dell'art. 81, quarto cornma della Costituzione; art. 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. art. 15, primo comma limliatamente all'inciso "impegnato o gia' impegnato negli stessi" per violazione degli articoli 3 e 128 della Costituzione. Palermo, 21 novembre 2000. Il commissario dello Stato per la regione siciliana: Prefetto Gianfranco Romagnoli 00C1389