N. 552 ORDINANZA 27 novembre - 6 dicembre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Banca - Anatocismo - Validita' ed efficacia di clausole anatocistiche bancarie anteriori alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio relativa alla produzione di interessi sugli interessi - Intervenuta pronuncia di illegittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47, 70, 76 e 104.(GU n.51 del 13-12-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. e il Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals S.r.l. iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione del Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals S.r.l. e della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della cliente di una banca, nel quale si controverte sulla validita', ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra la banca e la cliente, il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, con ordinanza del 18 febbraio 2000, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalita' ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalita' ed i tempi in questa previsti; che nel giudizio si sono costituiti sia il curatore del fallimento, il quale ha chiesto l'accoglimento della sollevata questione; sia la banca opponente, la quale, in via preliminare, ne ha eccepito l'inammissibilita' per difetto di legittimazione del giudice istruttore (trattandosi di giudizio rimesso alla decisione del tribunale in composizione collegiale) e nel merito ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o comunque di infondatezza della proposta questione; che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria posizione. Considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento e' riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, quale sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis cod. proc. civ., quale introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270); che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale di norme come quella denunciata applicabili esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da ultimo, sentenza n. 204 del 1997); che la norma denunciata, comunque, non vive piu' nell'ordinamento giuridico perche' questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione; che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara a manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1395