N. 555 ORDINANZA 27 novembre - 6 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Versamenti mensili dell'imposta -
Termine  di  scadenza  coincidente  con giorno non lavorativo (per le
banche)  -  Effettuazione  del versamento nel primo giorno lavorativo
precedente   -   Prospettata,   irragionevole,   discriminazione  dei
contribuenti  tenuti ai versamenti dell'IVA rispetto alla generalita'
dei  debitori,  per  i  quali  vale la regola di maggior favore della
proroga   del   termine  al  primo  giorno  seguente  non  festivo  -
Inapplicabilita'   nel  giudizio  a  quo  della  norma  denunciata  -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.L.  11 aprile  1989,  n. 125  (convertito in legge 2 giugno 1989,
  n. 214),  art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 27
  aprile  1990,  n. 90  (convertito,  con  modificazioni, in legge 26
  giugno 1990, n. 165.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.51 del 13-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio
ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  del
decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia
di  liquidazioni  e  di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto),
convertito   in   legge   2  giugno  1989,  n. 214,  come  modificato
dall'art. 8,  comma  8,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n. 90
(Disposizioni  in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte  sui  redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
di  contenzioso  tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  26  giugno 1990, n. 165,
promosso  con  ordinanza  emessa  il 17 giugno 1998 dalla Commissione
tributaria  regionale di Napoli sul ricorso proposto dall'ufficio IVA
di  Salerno  nei  confronti della German Auto s.r.l. in liquidazione,
iscritta  al  n. 12  del  registro  ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 6,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    udito  nella  camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria regionale di Napoli, nel
corso di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso
di accertamento con il quale il competente ufficio IVA aveva irrogato
la  sanzione  amministrativa  per  il  ritardato versamento periodico
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA effettuato dal contribuente nel
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, cadente
in  giorno  festivo,  con  ordinanza  emessa  il  17  giugno 1998, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile
1989,  n. 125  (Disposizioni  urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti  dell'imposta  sul valore aggiunto), convertito in legge 2
giugno  1989,  n. 214,  come  modificato  dall'art. 8,  comma  8, del
decreto-legge  27  aprile  1990,  n. 90  (Disposizioni  in materia di
determinazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte sui redditi, di
rimborsi   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  e  di  contenzioso
tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),  convertito, con
modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165;
        che,   ad  avviso  del  rimettente,  la  norma  denunciata  -
disponendo  che  le  liquidazioni  ed  i  versamenti mensili dell'IVA
previsti  dal  primo  e  secondo  comma  dell'art. 27 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  nel caso in cui il
termine  scada  in giorno non lavorativo per le banche, devono essere
effettuati  nel  primo  giorno lavorativo precedente - sarebbe lesiva
del    principio    di    eguaglianza   in   quanto   discriminerebbe
irragionevolmente  i  soggetti tenuti ai predetti versamenti dell'IVA
rispetto alla generalita' dei debitori, per i quali varrebbe, invece,
l'opposta  regola, risultante dal combinato disposto degli artt. 1187
e  2963  del codice civile, della proroga del termine al primo giorno
seguente non festivo;
        che  siffatta  regola,  di  maggior  favore  per il debitore,
sarebbe  stata  del resto successivamente estesa anche alla specifica
materia tributaria, in virtu' dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge
31  maggio  1994,  n. 330  semplificazione  di talune disposizioni in
materia  tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  in  legge 27
luglio 1994, n. 473;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo  per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o,
comunque, di infondatezza della questione;
        che,  ad  avviso  dell'Avvocatura, la questione - per effetto
del  principio  introdotto,  nella materia delle sanzioni tributarie,
dall'art. 3   del   decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 472
(Disposizioni  generali  in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni  di  norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della  legge  23  dicembre 1996, n. 662) - sarebbe priva di rilevanza
nel giudizio a quo nel quale troverebbe applicazione la disposizione,
richiamata  dallo  stesso rimettente, contenuta nell'art. 6, comma 8,
del  decreto-legge  n. 330  del  1994,  secondo la quale il pagamento
delle imposte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo e' in
via  generale  considerato  tempestivo  se effettuato il primo giorno
lavorativo successivo;
        che  la questione stessa sarebbe, in ogni caso, infondata nel
merito  stante la diversita' delle situazioni contemplate dalla norma
denunciata  e  da quella codicistica assunta a tertium comparationis,
tra  loro  in  rapporto  di species a qenus, cosi' da giustificare la
diversita' di disciplina;
        che   il   mutato   apprezzamento   legislativo   nel  tempo,
manifestatosi  attraverso la citata norma di cui all'art. 6, comma 8,
del  decreto  legge  n. 330  del  1994,  non  potrebbe  d'altro canto
costituire  di  per se' indice di violazione del generale criterio di
ragionevolezza.
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria regionale di Napoli
dubita,   in   riferimento   all'art. 3   della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile
1989,  n. 125  (Disposizioni  urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti  dell'  imposta sul valore aggiunto) convertito in legge 2
giugno  1989,  n. 214,  come  modificato  dall'art. 8,  comma  8, del
decreto-legge  27  aprile  1990,  n. 90  (Disposizioni  in materia di
determinazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte sui redditi, di
rimborsi   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  e  di  contenzioso
tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti),  convertito, con
modificazioni,  in  legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo il quale le
liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il  termine  scada  in  giorno  non  lavorativo per le banche, devono
essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente;
        che  il rimettente muove evidentemente dalla inapplicabilita'
ratione  temporis  alla  fattispecie sottoposta al suo giudizio della
diversa  norma  introdotta dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31
maggio  1994,  n. 330,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 27
luglio 1994, n. 473, secondo cui il pagamento di ritenute alla fonte,
imposte,  tasse  e  contributi,  il  cui  termine cade di sabato o di
giorno  festivo, considerato tempestivo se effettuato il primo giorno
lavorativo successivo;
        che il rimettente medesimo omette peraltro di considerare che
l'art. 3  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 472,  ha
introdotto  al  comma  2, nella materia delle sanzioni amministrative
per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  il principio secondo cui
"salvo  diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato
a  sanzioni  per  un  fatto  che,  secondo  una legge posteriore, non
costituisce  violazione punibile"; che il menzionato art. 6, comma 8,
del  decreto-legge  n. 330  del  1994 ha, in via generale, escluso la
tardivita',  e  quindi  l'assoggettabilita' a sanzione, del pagamento
effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un
termine cadente di sabato o di giorno festivo;
        che  nel  giudizio  a  quo  non deve, quindi, applicarsi, per
effetto  del  principio  di  cui  all'art. 3  del decreto legislativo
n. 472 del 1997, la norma denunciata dal rimettente;
        che   la   questione  va  percio'  dichiarata  manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile
1989,  n. 125  (Disposizioni  urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti  dell'imposta  sul valore aggiunto), convertito in legge 2
giugno  1989,  n. 214,  come  modificato  dall'art. 8,  comma  8, del
decreto-legge  27  aprile  1990,  n. 90  (Disposizioni  in materia di
determinazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte sui redditi, di
rimborsi   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  e  di  contenzioso
tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti)  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  26  giugno  1990,  n. 165,  sollevata,  in
riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,   dalla  Commissione
tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di paola
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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