N. 807 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2000
Ordinanza emessa il 26 settembre 2000 dal tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Minguzzi Ledy Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione - Necessita' che la irripetibilita' sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili - Indicazione di limite ulteriore (rispetto a quelli previsti dall'art. 111, comma quinto, Cost.) alla possibilita' di deroga al principio del contraddittorio. - Cod. proc. pen., art. 512. - Costituzione, art. 111, comma quinto.(GU n.1 del 3-1-2001 )
IL TRIBUNALE In merito alla eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.m. con riferimento all'art. 512 c.p.p. per asserita violazione dell'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il giudice osserva quanto segue. Innanzitutto la questione posta dall'organo requirente appare rilevante nel processo in corso, avendo essa ad oggetto l'acquisibilita' al fascicolo del dibattimento di un atto fondamentale nell'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio (e segnatamente un'individuazione fotografica svolta con esito positivo nell'immediatezza dell'episodio). In particolare, trattasi di un incombente istruttorio che e' divenuto irripetibile a causa dell'incapacita' della teste di ricordare alcunche' in merito allesito dello stesso, nonche' di focalizzare nella memoria l'effige della persona all'epoca riconosciuta e oggi imputata; detta irripetibilita' e' apparsa in dibattimento del tutto evidente stante il fallimento di qualsiasi tentativo di reiterazione dell'atto, causato dal gia' evidenziato vuoto di memoria. Tale impossibilita' di ripetizione non era per altro imprevedibile al tempo delle indagini, stante da un lato l'eta' gia' matura della teste e dall'altro il lungo lasso di tempo che verosimilmente sarebbe trascorso tra il fatto e la celebrazione del dibattimento, elemento purtroppo ineludibile e del quale non poteva pertanto non tenersi conto ai fini che interessano. In un simile contesto, l'art. 512 c.p.p. (che subordina come e' noto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari ai due requisiti dell'impossibilita' oggettiva di ripetizione e dell'imprevidibilita' di detta impossibilita') non consentirebbe di utilizzare in dibattimento l'esito delle individuazione fotografica pregressa; utilizzazione che viceversa sembrerebbe consentita alla luce del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, dal quale e' scomparso ogni riferimento all'imprevedibilita' dell'irripetibilita' quale presupposto dell'acquisizione in esame. Alla luce di tale discrepanza il p.m. sollevava la questione in premessa, la cui trattazione non puo' che partire dall'individuazione della ratio della norma costituzionale che si assume violata. Occorre premettere che principio generale dell'ordinamento, consacrato anche in questa ultima, e' la formazione della prova in contraddittorio. A tale principio il quinto comma in esame pone alcune deroghe; occorre peraltro chiedersi se queste ultime presentino unicamente una valenza garantistica rispetto all'imputato, ovvero siano poste anche a tutela dell'interse all'accertamento della verita', del quale e' in primis portatrice la parte pubblica ovvero a tutela altresi' delle altre parti private che si assumono lese dal reato. Nel primo caso le tre ipotesi di deroga al principio del contraddittorio contemplate dalla norma in questione rappresenterebbero unicamente un contenuto minimo di garanzia con conseguente possibilita' per il legislatore ordinario di porre eventuali ed ulteriori vincoli e condizioni all'utilizzabilita' degli atti in questione. In altre parole, in questa prospettiva la disposizione in esame sancirebbe unicamente il diritto dell'imputato a vedere acquisire al dibattimento atti formatisi nel corso delle indagini preliminari solo e soltanto nelle ipotesi oggetto della disposizione in esame. Accogliendo la seconda tesi invece, ferma restando la valenza garantistica della norma, dovrebbe ritenersi che questa ultima attribuisca altresi' uno speculare diritto all'accusa (pubblica o privata che sia) ad ottenere nei casi ivi previsti l'utilizzabilita' di atti formatisi al di fuori del contraddittorio. Pertanto, sarebbe incostituzionale ogni norma che, come l'art. 512 qui censurato ponga all'operativita' di tali deroghe limiti estranei ed ulteriori rispetto al parametro costituzionale. Si ritiene che questa sia l'interpretazione piu' corretta, con conseguente necessita' di sottoporre la questione al vaglio della Corte. Il quinto comma in esame e' collocato infatti in una norma avente ad oggetto il "giusto processo": "giusto", evidentemente, per tutte le parti onde le posizioni di tutela e le facolta' ivi previste, non solo a favore dell'imputato ma anche delle controparti, non ammettono compressioni da parte del legislatore ordinario. L'interpretazione alla quale qui si aderisce appare inoltre piu' conforme all'evoluzione, sia giurisprudenziale che legislativa, relativa all'individuazione dello scopo del processo penale, sempre piu' ravvisato nell'accertamento della verita'; fine che evidentemente rappresenta il fondamento ed il criterio ispiratore delle ipotesi di deroga in esame. Vero e' che, accogliendo la tesi che qui si sostiene, si potrebbe di fatto disincentivare da parte dell'accusa il ricorso a forme di anticipazione della prova assunta in contraddittono (e segnatamente l'incidente probatorio) ogni qualvolta la successiva impossibilita' di ripetizione dell'atto sia prevedibile; trattasi peraltro di rischio che il legislatore costituzionale, nell'ancorare la deroga al principio del contraddittorio al solo requisito dell'impossibilita' oggettiva, senza piu' alcun riferimento all'imprevedibilita', ha evidentemente ed insindacabilinente ritenuto di contemperare con la necessita' di accertamento del fatto, posto che tra l'altro il potere-dovere del giudice di valutare comunque la prova assunta in assenza di contraddittorio rappresenta evidentemente una congrua garanzia per l'imputato.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 512 c.p.p. per violazione dell'art. 111, quinto comma, della Costituzione; Sospende il processo penale in corso; Dispone che tutti gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica. Ravenna, addi' 26 febbraio 2000. Il giudice: Mori 00C1417