N. 809 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2000

Ordinanza  emessa il 6 giugno 2000 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Picaro Francesca contro Azienda USL TA/1

Sanita'  pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni per
dirigente in Servizi Tossicodipendenza (SERT) delle ASL - Riserva dei
posti  ai  soli  medici - Conseguente preclusione per gli psicologi -
Ingiustificato  deteriore  trattamento  degli  psicologi  rispetto ai
medici,  atteso  il  ruolo fondamentale della terapia psicologica nel
recupero  dei  tossicodipendenti - Contrasto con la normativa statale
in materia (l. n. 45/1999).
- Legge Regione Puglia 6 settembre 1990, n. 27, artt. 5, 11 e 13.
- Costituzione, artt. 3 e 117.
(GU n.1 del 3-1-2001 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso in appello sub
  4065/2000,  proposto dalla dott.ssa Francesca Picaro, rappresentata
  e  difesa  dagli  avv.  R.  Marra  e  A.  Nichil  ed  elettivamente
  domiciliata in Roma, presso L. Gardin, via Mantegazza n. 24;
    Contro  l'azienda  USL  TA/1,  in persona del direttore generale,
  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  E.  Monterisi ed elettivamente
  domiciliata  in  Roma,  presso lo studio dell'avv. L. Montorio, via
  Padova   n. 1;   per  la  riforma  della  ordinanza  del  tribunale
  amministrativo regionale della Puglia, sez. seconda di Lecce n. 398
  del 17 febbraio 2000;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. intimata;
    Vista  la  memoria prodotta dalla parte intimata a sostegno delle
  proprie difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore   alla   camera  di  consiglio  del  6  giugno  2000  il
  consigliere  Vincenzo  A.  Borea,  uditi  l'avv. A. Vantaggiato, su
  delega  dell'avv.  Marra,  per  l'appellante e l'avv. Monterisi per
  l'appellato;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  innanzi al t.a.r Puglia, sezione staccata di Lecce,
  l'odierna appellante, dirigente psicologo di primo livello, in atto
  responsabile  del  SERT ad alta utenza (servizio tossicodipendenze)
  di  Castellaneta,  impugnava due provvedimenti della ASL TA/1 con i
  quali,  con riguardo alla pianta organica dei posti di responsabile
  dei  suddetti  SERT,  da attribuire a dirigenti di secondo livello,
  dapprima  si stabiliva, in applicazione degli artt. 5, 11 e 13 l.r.
  Puglia  6  settembre  1999  n. 27  di  riservare  i  quattro  posti
  disponibili  a dirigenti del profilo professionale medico (delibera
  5  novembre 1999), e, in seguito, si statuiva di bandire i relativi
  concorsi interni per titoli, ovviamente riservati al solo personale
  medico, (delibera 29 novembre 1999).
    Avverso le suddette norme regionali, rispetto alle quali gli atti
  impugnati   sono   meramente   applicativi,  l'interessata  odierna
  appellante  sollevava  incidente  di costituzionalita' con riguardo
  agli  artt. 3 e 117 Cost., contestualmente chiedendo la concessione
  della tutela cautelare.
    Il  giudice  di  primo grado, peraltro, respingeva l'istanza, ora
  ribadita  nel  proposto  giudizio  d'appello  avverso il diniego di
  sospensiva,   con   riproposizione   delle   cennate   censure   di
  illegittimita' costituzionale.

                            D i r i t t o

    Come  accennato  in  narrativa, l'appellante, in fase di giudizio
  cautelare  avverso  un'ordinanza  di  rigetto  di  sospensione  dei
  provvedimenti  impugnati  in  primo  grado,  solleva  incidente  di
  costituzionalita'   nei   confronti  delle  disposizioni  di  legge
  regionale delle quali i provvedimenti stessi sono applicativi.
    In  particolare  l'appellante,  in  atto responsabile del SERT ad
  alta  utenza (servizio tossicodipendenze) di Castellaneta, si duole
  dei  provvedimenti  con i quali l'azienda U.S.L. TA/1 di Taranto ha
  stabilito di riservare i posti di dirigente dei SERT ad alta utenza
  a  personale  medico,  e  di bandire i relativi concorsi interni ai
  quali sono ovviamente ammessi soltanto i medici.
    Il tutto in applicazione da un lato dell'art 2, legge 18 febbraio
  1999,   n. 45,  che  i  detti  concorsi  interni,  a  sanatoria  di
  situazioni  di  fatto  pregresse, ha previsto, e, dall'altro, degli
  artt.  5,  11 e 13 della, l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, che i
  relativi  posti  dirigenziali riservano al solo personale medico: e
  cio' a modifica di una precedente delibera, antecedente all'entrata
  in  vigore  della  suddetta  legge regionale, che aveva previsto la
  copertura  di  uno  dei quattro posti vacanti mediante attribuzione
  del  medesimo, previo il concorso interno di cui si e' detto, ad un
  dirigente psicologo.
    Questa  sezione,  ritenendo  le  questioni  poste rilevanti e non
  manifestamente   infondate,   ha   disposto   in  data  odierna  la
  sospensione  provvisoria  degli  atti  impugnati, e cioe' fino alla
  definizione   dell'incidente  di  costituzionalita'  relativo  alle
  disposizioni  legislative  regionali  che  ora  si  sottopongono al
  vaglio del giudice delle leggi.
    Quanto  alla  rilevanza  della questione posta sembra sufficiente
  sottolineare   che   le   disposizioni   di  legge  regionali  sono
  inequivocabilmente  preclusive della possibilita' per l'interessata
  (la   quale   e'   specializzata   in   psicoterapia   e   possiede
  incontestamente  i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica
  apicale)  di  partecipare ai suddetti concorsi e quindi di accedere
  alla dirigenza dei SERT.
    Quanto  poi  alla  non  manifesta infondatezza, si osserva quanto
  segue.
    Occorre  innanzi  tutto  ricordare  che  con  l'art.  2, legge 18
  febbraio  1999,  n. 45  si e' disposto, con riguardo alla direzione
  dei  cennati SERT ad alta utenza o agli stessi assimilati, ai sensi
  del d.m. 30 novembre 1990 n. 444, che i relativi posti di dirigente
  responsabile  di  secondo  livello  sono  conferiti,  entro  il  31
  dicembre  1999,  mediante concorsi interni per titoli, riservati al
  personale di ruolo che attualmente eserciti tali funzioni ovvero le
  abbia  esercitate  dopo  il  1o  gennaio  1990, anche in assenza di
  incarico  formale,  che  abbia  comunque prestato servizio presso i
  SERT  o presso strutture equivalenti per almeno sei anni e, infine,
  che  sia  "in  possesso dei requisiti previsti per il conseguimento
  della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza".
    Tale  disposizione,  la  cui natura di sanatoria appare evidente,
  mirando  a  legalizzare  situazioni di fatto createsi negli anni in
  mancanza  di  normative  di  regime  precise sul conferimento degli
  incarichi di direzione dei SERT, pone fine ad un prolungato periodo
  di  incertezze,  caratterizzato  da una catena di decreti-legge che
  nel  tempo avevano previsto norme analoghe senza mai prevenire alla
  conversione  in  legge  (cfr.,  ad es., art. 5, d.l. 14 luglio 1993
  n. 226  e d.l. 8 novembre 1993 n. 437; art. 8 d.l. 18 novembre 1994
  n. 633  e  d.l.  16 gennaio 1995 n. 19; art. 1 d.l. 18 gennaio 1996
  n. 21 e, infine, d.l. 17 maggio 1996 n. 268: a sanarne peraltro gli
  effetti  ha  provveduto  l'art.  1 comma 1, lett. g) della legge 28
  marzo 1997 n. 86).
    Ora,  quel  che  rileva  sottolineare  e'  il  fatto  che sia nei
  decreti-legge  ora  ricordati, che nell'art. 2 legge n. 45/1999, si
  ha  cura  costantemente  di  precisare che i requisiti previsti per
  l'accesso  alla qualifica apicale vengono genericamente riferiti al
  profilo   professionale   di  appartenenza  (del  ruolo  sanitario,
  s'intende,  nel  quale,  cosi' come previsto dal d.P.R. 28 dicembre
  1979  n. 761, si iscrivono anche gli psicologi), e non gia' al solo
  profilo professionale medici.
    L'implicito ma inequivoco riferimento agli psicologi contenuto in
  tale normativa si spiega agevolmente, tenuto conto del fatto che il
  d.m.  30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza dell'art. 27, legge
  26  giugno  1990  n. 162  (poi  inglobato  nel  t.u. delle leggi in
  materia  di stupefacenti nonche' di prevenzione e cura dei relativi
  stati   di   tossicodipendenza)  e  contenente  disposizioni  sulle
  strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle UU.SS.LL., ha
  cura  di  precisare  (art. 3) che i SERT "devono assicurare in ogni
  caso  la  disponibilita'  dei  principali  trattamenti di carattere
  psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico".
    In  altre  parole,  mentre  non  a  caso  nella  tabella organica
  allegata  al  detto  d.m.  si  prevede un ugual numero di posti per
  medici  e  psicologi, risulta evidente che l'assistenza da prestare
  ai  tossicodipendenti  non  si  limita  alle  prestazioni  mediche,
  richiedendosi  anche,  e  forse  con  maggiore rilievo, prestazioni
  attinenti   alla   professione  di  psicologo,  in  funzione  della
  necessaria attivita' di prevenzione e di recupero degli interessati
  ad  una  vita  normale.  E che cio' renda possibile (su di un piano
  logico, prima ancora che giuridico) che la responsabilita' dei SERT
  sia  affidata  ad  un  dirigente  psicologo  e'  tanto  vero che il
  successivo  art.  6  del  citato  d.m.  pur,  in  via  transitoria,
  mostrando  preferenza per il personale medico (ma cio', si osserva,
  soltanto ed espressamente in attesa di una specifica disciplina che
  preveda  un  apposita idoneita'), fa salve le funzioni di dirigente
  gia'  affidate  a  personale appartenente ad altri profili, e cioe'
  agli psicologi.
      Affidamento  che,  come  si e' visto dimostrato dalla sanatoria
  voluta  dalla legge n. 45/1999 e prima ancora dai decreti-legge che
  si  sono  ricordati,  era destinata a continuare nel tempo: il che,
  naturalmente,  si  osserva  per inciso, ha ovviamente contribuito a
  creare  legittime  aspettative da parte del personale non medico (e
  cioe' degli psicologi).
    All'assetto  normativo  statale  che si e' sin qui richiamato, in
  base  al  quale  si  deve in definitiva ritenere che l'accesso alla
  dirigenza  dei  SERT  non  possa  essere precluso, per cio' che qui
  interessa,  ai  dirigenti  appartenenti  al  profilo  professionale
  psicologi,  si  contrappone  nettamente  la l.r. Puglia 6 settembre
  1999  n. 27,  la  quale  sia  a  regime  (artt. 5 e 11), che in via
  transitoria  (art.  13),  e  cioe' con riguardo ai concorsi interni
  previsti  dall'art.  2  legge n. 45/1999, riserva al solo personale
  medico la dirigenza dei SERT.
    Tali  disposizioni  si  pongono,  con  ogni  evidenza,  in  netto
  contrasto  con  la legislazione statale di settore, e cio' va detto
  non  solo  per  cio'  che  riguarda  la  disciplina di regime sulle
  funzioni  dei  SERT, in cui, come si e' accennato, i trattamenti di
  carattere  psicologico  sono  addirittura  anteposti ai trattamenti
  medico-farmacologici,  ma anche e soprattutto, con riferimento alla
  disciplina  di  sanatoria  voluta  dall'art.  2  legge  n. 45/1999,
  evidentemente mirata al soddisfacimento delle legittime aspettative
  (anche)  dei  dirigenti  psicologi  sin  qui,  da  anni, di fatto e
  legittimamente preposti ai SERT.
    Sembra   quindi  al  collegio  non  manifestamente  infondata  la
  questione   posta,   con   riguardo   agli  artt.  117  e  3  della
  Costituzione.
    Quanto  al  primo  aspetto,  e'  certamente  vero  che la materia
  dell'assistenza   sanitaria   ed   ospedaliera,  in  tutti  i  suoi
  molteplici  aspetti  organizzativi,  ivi compresi quindi quelli che
  riguardano  l'organizzazione  del  personale addetto finalizzata al
  perseguimento  dei compiti assistenziali, e' rimessa, tra le altre,
  alla    competenza   normativa   delle,   regioni,   nell'esercizio
  dell'autonomia loro accordata dall'art. 117 Cost. citato; senonche'
  la relativa competenza e' altrettanto certamente soggetta ai limiti
  posti  dai principi contenuti nelle leggi quadro o desumibili dalla
  legislazione di settore.
    Cio'   posto,   sembra   evidente   come   nella  fattispecie  la
  legislazione  statale  di  settore,  e  cioe' la legge n. 45/1999 e
  ancor  prima  i  numerosi  decreti-legge  fatti  salvi  dalla legge
  n. 86/1997  (leggi  e  decreti  in  precedenza  richiamati),  nello
  stabilire  l'ininfluenza  del profilo professionale di appartenenza
  (medico o psicologo) ai fini, in particolar modo ma non soltanto in
  via  di  sanatoria,  dell'accesso  ai  posti  di dirigente dei SERT
  (ininfluenza  dovuta,  come si e' visto, alle particolari finalita'
  di  dette  strutture, caratterizzate dal fatto che il servizio reso
  non si risolve nei soli compiti di diagnosi e cura, bensi' richiede
  anche   l'analisi   del  comportamento  del  tossicodipendente  con
  finalita'  di  recupero, con conseguente equivalenza ai fini voluti
  dei  profili  professionali  di medico e di psicologo), costituisca
  principio  nel  senso sopra indicato con riguardo ad un particolare
  aspetto  dello  stato giuridico del personale sanitario, aspetto in
  cui si risolve la possibilita' o meno di accesso degli appartenenti
  ai  profilo professionale psicologi a funzioni dirigenziali, e come
  tale   si   ponga   come  limite  non  superabile  da  parte  della
  legislazione regionale.
    Aggiungasi,  in  via  generale,  che, sul tema in esame, la Corte
  costituzionale  ha  piu'  volte avuto occasione di stabilire che la
  disciplina  dello stato giuridico del personale addetto al servizio
  sanitario  nazionale  sfugge alla competenza concorrente attribuita
  in  materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera delle regioni ed
  invece e' riservata allo Stato, riserva che trae giustificazione da
  evidenti  esigenze  di  uniformita',  con  la  conseguenza che alle
  regioni  e'  riconosciuto unicamente il potere di emanare, ai sensi
  dell'art.  117 ultimo comma, norme di attuazione della legislazione
  statale (cfr., ad es., sent. 22 dicembre 1995 n. 514).
    E  poiche'  le  norme di attuazione, per loro natura, non possono
  avere  contenuti  innovativi,  sembra  ulteriormente  confermato il
  dubbio  di incostituzionalita', per violazione dell'art. 117 Cost.,
  delle  disposizioni regionali in esame nella parte in cui escludono
  il  personale  del  profilo  psicologi  dalla  direzione  dei SERT,
  contrariamente  a quanto invece previsto dalla normativa statale di
  settore.
    Ma  le disposizioni regionali in esame sembrano anche contrastare
  con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., dato che
  il  discrimine operato in danno del personale psicologo nell'ambito
  di  strutture  organizzative  le  cui  funzioni  si risolvono nella
  prestazione    di    trattamenti   di   carattere   psicologico   e
  socio-riabilitativo  prima  ancora che medico-farmacologico, appare
  privo di logica giustificazione.
    In  considerazione  della  rilevanza e non manifesta infondatezza
  delle  questioni  poste  cosi'  come  sopra  precisate, il collegio
  sospende   il  giudizio  non  potendo  lo  stesso  essere  definito
  indipendentemente da una pronuncia della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  incostituzionalita'  degli artt. 5, 11 e 13 l.r. Puglia 6 settembre
  1999 n. 27, per contrasto con gli artt. 117 e 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Dispone  l'invio  degli  atti  alla  Corte costituzionale, a cura
  della  segreteria  della  sezione,  che  provvedera'  altresi' alla
  notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  e  al
  presidente   della   giunta  regionale  della  Puglia  e  alla  sua
  comunicazione al presidente del consiglio regionale della Puglia.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 6 giugno 2000.
                       Il Presidente: Iannotta
                  Il consigliere estensore: Borea
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