N. 809 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2000
Ordinanza emessa il 6 giugno 2000 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Picaro Francesca contro Azienda USL TA/1 Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni per dirigente in Servizi Tossicodipendenza (SERT) delle ASL - Riserva dei posti ai soli medici - Conseguente preclusione per gli psicologi - Ingiustificato deteriore trattamento degli psicologi rispetto ai medici, atteso il ruolo fondamentale della terapia psicologica nel recupero dei tossicodipendenti - Contrasto con la normativa statale in materia (l. n. 45/1999). - Legge Regione Puglia 6 settembre 1990, n. 27, artt. 5, 11 e 13. - Costituzione, artt. 3 e 117.(GU n.1 del 3-1-2001 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello sub 4065/2000, proposto dalla dott.ssa Francesca Picaro, rappresentata e difesa dagli avv. R. Marra e A. Nichil ed elettivamente domiciliata in Roma, presso L. Gardin, via Mantegazza n. 24; Contro l'azienda USL TA/1, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. E. Monterisi ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. L. Montorio, via Padova n. 1; per la riforma della ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. seconda di Lecce n. 398 del 17 febbraio 2000; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. intimata; Vista la memoria prodotta dalla parte intimata a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 6 giugno 2000 il consigliere Vincenzo A. Borea, uditi l'avv. A. Vantaggiato, su delega dell'avv. Marra, per l'appellante e l'avv. Monterisi per l'appellato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso innanzi al t.a.r Puglia, sezione staccata di Lecce, l'odierna appellante, dirigente psicologo di primo livello, in atto responsabile del SERT ad alta utenza (servizio tossicodipendenze) di Castellaneta, impugnava due provvedimenti della ASL TA/1 con i quali, con riguardo alla pianta organica dei posti di responsabile dei suddetti SERT, da attribuire a dirigenti di secondo livello, dapprima si stabiliva, in applicazione degli artt. 5, 11 e 13 l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27 di riservare i quattro posti disponibili a dirigenti del profilo professionale medico (delibera 5 novembre 1999), e, in seguito, si statuiva di bandire i relativi concorsi interni per titoli, ovviamente riservati al solo personale medico, (delibera 29 novembre 1999). Avverso le suddette norme regionali, rispetto alle quali gli atti impugnati sono meramente applicativi, l'interessata odierna appellante sollevava incidente di costituzionalita' con riguardo agli artt. 3 e 117 Cost., contestualmente chiedendo la concessione della tutela cautelare. Il giudice di primo grado, peraltro, respingeva l'istanza, ora ribadita nel proposto giudizio d'appello avverso il diniego di sospensiva, con riproposizione delle cennate censure di illegittimita' costituzionale. D i r i t t o Come accennato in narrativa, l'appellante, in fase di giudizio cautelare avverso un'ordinanza di rigetto di sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado, solleva incidente di costituzionalita' nei confronti delle disposizioni di legge regionale delle quali i provvedimenti stessi sono applicativi. In particolare l'appellante, in atto responsabile del SERT ad alta utenza (servizio tossicodipendenze) di Castellaneta, si duole dei provvedimenti con i quali l'azienda U.S.L. TA/1 di Taranto ha stabilito di riservare i posti di dirigente dei SERT ad alta utenza a personale medico, e di bandire i relativi concorsi interni ai quali sono ovviamente ammessi soltanto i medici. Il tutto in applicazione da un lato dell'art 2, legge 18 febbraio 1999, n. 45, che i detti concorsi interni, a sanatoria di situazioni di fatto pregresse, ha previsto, e, dall'altro, degli artt. 5, 11 e 13 della, l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, che i relativi posti dirigenziali riservano al solo personale medico: e cio' a modifica di una precedente delibera, antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, che aveva previsto la copertura di uno dei quattro posti vacanti mediante attribuzione del medesimo, previo il concorso interno di cui si e' detto, ad un dirigente psicologo. Questa sezione, ritenendo le questioni poste rilevanti e non manifestamente infondate, ha disposto in data odierna la sospensione provvisoria degli atti impugnati, e cioe' fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' relativo alle disposizioni legislative regionali che ora si sottopongono al vaglio del giudice delle leggi. Quanto alla rilevanza della questione posta sembra sufficiente sottolineare che le disposizioni di legge regionali sono inequivocabilmente preclusive della possibilita' per l'interessata (la quale e' specializzata in psicoterapia e possiede incontestamente i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica apicale) di partecipare ai suddetti concorsi e quindi di accedere alla dirigenza dei SERT. Quanto poi alla non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue. Occorre innanzi tutto ricordare che con l'art. 2, legge 18 febbraio 1999, n. 45 si e' disposto, con riguardo alla direzione dei cennati SERT ad alta utenza o agli stessi assimilati, ai sensi del d.m. 30 novembre 1990 n. 444, che i relativi posti di dirigente responsabile di secondo livello sono conferiti, entro il 31 dicembre 1999, mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che attualmente eserciti tali funzioni ovvero le abbia esercitate dopo il 1o gennaio 1990, anche in assenza di incarico formale, che abbia comunque prestato servizio presso i SERT o presso strutture equivalenti per almeno sei anni e, infine, che sia "in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza". Tale disposizione, la cui natura di sanatoria appare evidente, mirando a legalizzare situazioni di fatto createsi negli anni in mancanza di normative di regime precise sul conferimento degli incarichi di direzione dei SERT, pone fine ad un prolungato periodo di incertezze, caratterizzato da una catena di decreti-legge che nel tempo avevano previsto norme analoghe senza mai prevenire alla conversione in legge (cfr., ad es., art. 5, d.l. 14 luglio 1993 n. 226 e d.l. 8 novembre 1993 n. 437; art. 8 d.l. 18 novembre 1994 n. 633 e d.l. 16 gennaio 1995 n. 19; art. 1 d.l. 18 gennaio 1996 n. 21 e, infine, d.l. 17 maggio 1996 n. 268: a sanarne peraltro gli effetti ha provveduto l'art. 1 comma 1, lett. g) della legge 28 marzo 1997 n. 86). Ora, quel che rileva sottolineare e' il fatto che sia nei decreti-legge ora ricordati, che nell'art. 2 legge n. 45/1999, si ha cura costantemente di precisare che i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica apicale vengono genericamente riferiti al profilo professionale di appartenenza (del ruolo sanitario, s'intende, nel quale, cosi' come previsto dal d.P.R. 28 dicembre 1979 n. 761, si iscrivono anche gli psicologi), e non gia' al solo profilo professionale medici. L'implicito ma inequivoco riferimento agli psicologi contenuto in tale normativa si spiega agevolmente, tenuto conto del fatto che il d.m. 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza dell'art. 27, legge 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel t.u. delle leggi in materia di stupefacenti nonche' di prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza) e contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle UU.SS.LL., ha cura di precisare (art. 3) che i SERT "devono assicurare in ogni caso la disponibilita' dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico". In altre parole, mentre non a caso nella tabella organica allegata al detto d.m. si prevede un ugual numero di posti per medici e psicologi, risulta evidente che l'assistenza da prestare ai tossicodipendenti non si limita alle prestazioni mediche, richiedendosi anche, e forse con maggiore rilievo, prestazioni attinenti alla professione di psicologo, in funzione della necessaria attivita' di prevenzione e di recupero degli interessati ad una vita normale. E che cio' renda possibile (su di un piano logico, prima ancora che giuridico) che la responsabilita' dei SERT sia affidata ad un dirigente psicologo e' tanto vero che il successivo art. 6 del citato d.m. pur, in via transitoria, mostrando preferenza per il personale medico (ma cio', si osserva, soltanto ed espressamente in attesa di una specifica disciplina che preveda un apposita idoneita'), fa salve le funzioni di dirigente gia' affidate a personale appartenente ad altri profili, e cioe' agli psicologi. Affidamento che, come si e' visto dimostrato dalla sanatoria voluta dalla legge n. 45/1999 e prima ancora dai decreti-legge che si sono ricordati, era destinata a continuare nel tempo: il che, naturalmente, si osserva per inciso, ha ovviamente contribuito a creare legittime aspettative da parte del personale non medico (e cioe' degli psicologi). All'assetto normativo statale che si e' sin qui richiamato, in base al quale si deve in definitiva ritenere che l'accesso alla dirigenza dei SERT non possa essere precluso, per cio' che qui interessa, ai dirigenti appartenenti al profilo professionale psicologi, si contrappone nettamente la l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, la quale sia a regime (artt. 5 e 11), che in via transitoria (art. 13), e cioe' con riguardo ai concorsi interni previsti dall'art. 2 legge n. 45/1999, riserva al solo personale medico la dirigenza dei SERT. Tali disposizioni si pongono, con ogni evidenza, in netto contrasto con la legislazione statale di settore, e cio' va detto non solo per cio' che riguarda la disciplina di regime sulle funzioni dei SERT, in cui, come si e' accennato, i trattamenti di carattere psicologico sono addirittura anteposti ai trattamenti medico-farmacologici, ma anche e soprattutto, con riferimento alla disciplina di sanatoria voluta dall'art. 2 legge n. 45/1999, evidentemente mirata al soddisfacimento delle legittime aspettative (anche) dei dirigenti psicologi sin qui, da anni, di fatto e legittimamente preposti ai SERT. Sembra quindi al collegio non manifestamente infondata la questione posta, con riguardo agli artt. 117 e 3 della Costituzione. Quanto al primo aspetto, e' certamente vero che la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, in tutti i suoi molteplici aspetti organizzativi, ivi compresi quindi quelli che riguardano l'organizzazione del personale addetto finalizzata al perseguimento dei compiti assistenziali, e' rimessa, tra le altre, alla competenza normativa delle, regioni, nell'esercizio dell'autonomia loro accordata dall'art. 117 Cost. citato; senonche' la relativa competenza e' altrettanto certamente soggetta ai limiti posti dai principi contenuti nelle leggi quadro o desumibili dalla legislazione di settore. Cio' posto, sembra evidente come nella fattispecie la legislazione statale di settore, e cioe' la legge n. 45/1999 e ancor prima i numerosi decreti-legge fatti salvi dalla legge n. 86/1997 (leggi e decreti in precedenza richiamati), nello stabilire l'ininfluenza del profilo professionale di appartenenza (medico o psicologo) ai fini, in particolar modo ma non soltanto in via di sanatoria, dell'accesso ai posti di dirigente dei SERT (ininfluenza dovuta, come si e' visto, alle particolari finalita' di dette strutture, caratterizzate dal fatto che il servizio reso non si risolve nei soli compiti di diagnosi e cura, bensi' richiede anche l'analisi del comportamento del tossicodipendente con finalita' di recupero, con conseguente equivalenza ai fini voluti dei profili professionali di medico e di psicologo), costituisca principio nel senso sopra indicato con riguardo ad un particolare aspetto dello stato giuridico del personale sanitario, aspetto in cui si risolve la possibilita' o meno di accesso degli appartenenti ai profilo professionale psicologi a funzioni dirigenziali, e come tale si ponga come limite non superabile da parte della legislazione regionale. Aggiungasi, in via generale, che, sul tema in esame, la Corte costituzionale ha piu' volte avuto occasione di stabilire che la disciplina dello stato giuridico del personale addetto al servizio sanitario nazionale sfugge alla competenza concorrente attribuita in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera delle regioni ed invece e' riservata allo Stato, riserva che trae giustificazione da evidenti esigenze di uniformita', con la conseguenza che alle regioni e' riconosciuto unicamente il potere di emanare, ai sensi dell'art. 117 ultimo comma, norme di attuazione della legislazione statale (cfr., ad es., sent. 22 dicembre 1995 n. 514). E poiche' le norme di attuazione, per loro natura, non possono avere contenuti innovativi, sembra ulteriormente confermato il dubbio di incostituzionalita', per violazione dell'art. 117 Cost., delle disposizioni regionali in esame nella parte in cui escludono il personale del profilo psicologi dalla direzione dei SERT, contrariamente a quanto invece previsto dalla normativa statale di settore. Ma le disposizioni regionali in esame sembrano anche contrastare con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., dato che il discrimine operato in danno del personale psicologo nell'ambito di strutture organizzative le cui funzioni si risolvono nella prestazione di trattamenti di carattere psicologico e socio-riabilitativo prima ancora che medico-farmacologico, appare privo di logica giustificazione. In considerazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni poste cosi' come sopra precisate, il collegio sospende il giudizio non potendo lo stesso essere definito indipendentemente da una pronuncia della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' degli artt. 5, 11 e 13 l.r. Puglia 6 settembre 1999 n. 27, per contrasto con gli artt. 117 e 3 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione, che provvedera' altresi' alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Puglia e alla sua comunicazione al presidente del consiglio regionale della Puglia. Cosi' deciso in Roma, addi' 6 giugno 2000. Il Presidente: Iannotta Il consigliere estensore: Borea 00c1419