N. 819 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 26 gennaio 2000 dalla Corte dei conti - Sezione giur. per la Regione Sardegna sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero dell'interno ed altri Pensioni - Trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive - Perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 - Esclusione - Irragionevolezza - Deteriore trattamento dei pensionati fruitori di trattamenti pensionistici superiori a lire 2.500.000 mensili nette, rispetto agli altri pensionati titolari di pensioni di importo inferiore ma possessori di redditi piu' elevati - Incidenza sui principi della equa retribuzione (anche differita) e della garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 13. - Costituzione, artt. 3, 36 e 38.(GU n.1 del 3-1-2001 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/9122 del registro di segreteria, proposto dal sig. Mario Murgia, nato il 7 marzo 1916, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Paola, avverso i provvedimenti emessi nei suoi confronti in applicazione dell'art. 59, comma 13 della legge n. 449/1997; Uditi, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2000, il relatore consigliere Antonio Contu, l'avv. Antonio Nicolini in sostituzione dell'avv. De Paola e la dott.ssa Maria Bonaria Onnis per l'amministrazione; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Ritenuto in fatto Con gravame giurisdizionale in data 19 aprile 1999, redatto col Ministero dell'avv. De Paola avverso il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro e l'I.N.P.D.A.P., il Murgia, gia' segretario comunale e titolare di trattamento pensionistico ordinario, chiede che sia accertato il proprio diritto a percepire per intero la perequazione automatica al costo della vita della pensione per l'anno 1998; cio' previa remissione degli atti di causa alla Corte costituzionale essendo non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale disposizione di legge ha infatti stabilito che "sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S. dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998". Poiche' dunque il ricorrente risulta versare nella condizione prevista dalla normativa in considerazione, l'amministrazione del tesoro non ha attribuito al Murgia la perequazione sul trattamento pensionistico per detto anno, in ottemperanza alle direttive emanate dal Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici in data 20 febbraio 1998. A sostegno della dedotta questione di legittimita' costituzionale il Murgia ha avanzato i seguenti profili di incostituzionalita' della normativa in argomento. 1) violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. Viene sostenuto che la sfera di discrezionalita' del legislatore ordinario nel disporre in merito alla misura del trattamento di quiescenza non possa prescindere dal rispetto dei criteri previsti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, tanto che e' illegittima una modificazione legislativa che peggiori un trattamento di quiescenza in corso: e tale sarebbe l'ipotesi qui in esame, ove il mancato adeguamento agli indici ISTAT per l'anno 1998 avrebbe, di fatto, comportato una diminuzione del potere di acquisto del reddito pensionistico; 2) violazione dell'art. 3 della Costituzione e violazione del principio di ragionevolezza. La normativa in applicazione, ad avviso della difesa, nel discriminare e penalizzare le fasce di emolunenti pensionabili che superino il livello di L. 2.500.000 nette mensili sarebbe del tutto illogica ed irrazionale. Si sarebbe infatti creata una inaccettabile discriminazione sia nei confronti del personale in servizio, sia nei confronti dei dirigenti non "contrattualizzati", sia anche nei confronti di titolari di trattamento pensionistico inferiore alla soglia in questione, ma comunque titolari di altri redditi. Infine andrebbe anche considerata la fattispecie di un nucleo familiare composto da due soggetti titolari di due o piu' pensioni che, singolarmente considerate non superano il tetto in questione ma che, nel complesso, lo superano in misura cospicua: anche tali soggetti, irrazionalmente - si sostiene - non vengono colpiti dalla norma in applicazione. Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Nicolini ha sinteticamente ribadito le considerazioni svolte nel ricorso introduttivo soffermandosi in particolare sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta; il rappresentante dell'amministrazione ha invece sollecitato il rigetto del gravame. Considerato in diritto Viene nel presente giudizio revocata in dubbio la legittimita' costituzionale dell'art. 59 comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale dispone che sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S. dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Va anzitutto affermato che tale questione e' rilevante, in quanto la disposizione in questione incide certamente sull'esito del ricorso il quale, sulla base di essa, dovrebbe essere rigettato. Peraltro, ad avviso di questo giudice remittente, si presentano rilevanti e non manifestamente infondati i diversi profili di legittimita' costituzionale avanzati dalla difesa del ricorrente: 1) per quanto concerne la violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione la norma impugnata sembra violare i principi di proporzionalita' della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze essenziali dei soggetti in quiescenza, dato il carattere retributivo del trattamento pensionistico. Al riguardo e' pur vero che il giudice delle leggi, con sentenza n. 62 del 24 febbraio-5 marzo 1999 ha riaffermato il principio che non sussiste nel nostro ordinamento un principio di adeguamento automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo. Tuttavia nel caso all'esame va sottolineato come, nel caso che qui occupa, il mancato adeguamento secondo gli indici ISTAT dei trattamenti pensionistici di importo mensile netto superiore alle L. 2.500.000 si risolva in una sostanziale decurtazione del valore reale dell'assegno attribuito; e cio' pare sufficiente a sostenere che si sia realizzato uno scostamento dal parametro costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine ad analoga problematica, secondo la quale il meccanismo della rivalutazione monetaria realizza per i crediti previdenziali una funzione di tutela del valore del credito nel tempo, analogamente a quanto avviene per i crediti di natura retributiva (sent. n. 156 del 12 aprile 1991). In altri termini, la riduzione del potere d'acquisto del credito previdenziale, realizzata surrettiziamente attraverso la sospensione del meccanismo di perequazione automatica assicurato per i crediti di lavoro dipendente e per quelli previdenziali di importo differente, pare urtare con le norme della Costituzione, ove anche si consideri l'esiguita' dell'importo assunto come soglia della limitazione; 2) del pari non manifestamente infondata appare l'eccezione di legittimita' costituzionale della normativa in applicazione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In ordine alla conformita' alla Costituzione di normative derogatorie a discipline generali, il giudice delle leggi ha piu' volte ribadito come solo quando viene riscontrata in una norma la mancanza di una causa idonea a sorreggere una disciplina differenziata questa puo' dirsi costituzionalmente illegittima; per contro a conclusione opposta puo' pervenirsi ove tale causa difetti o si palesi irragionevole (sent. n. 89 del 1996 e n. 289 del 1994). E tale e' la situazione che qui occupa, ove il mancato meccanismo di perequazione automatica - che, come detto, realizza una diminuzione del valore reale dell'assegno pensionistico - sembra attuare un'irragionevole disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite fissato dalla legge. Di piu' va aggiunto che, concretandosi l'effetto della disposizione qui censurata in una sorta di prelievo tributario (giacche' perviene all'unico risultato di una decurtazione della misura del trattamento), tale prelievo risulterebbe del tutto disancorato da una considerazione complessiva del reddito del pensionato; sicche' puo' giungersi alle ipotesi del tutto paradossali individuate dalla difesa del ricorrente (titolare di trattamento poco al di sotto dei limiti di legge che vede perequato l'assegno pure se in possesso di altri redditi, ecc.: ipotesi queste che, lungi dall'essere le inevitabili incongruenze dell'applicazione di un giusto principio, sembrano invece rivelare l'intrinseca irragionevolezza della disciplina qui sottoposta all'esame del giudice delle leggi.
P. Q. M. Ordina visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospesa ogni pronuncia, che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sia risolta la legittimita' costituzionale dell'art. 59 comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo I.N.P.S. Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' pronunciato in Cagliari, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2000. Il Presidente: Gori 00C1429