N. 821 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  21  giugno  2000  dal tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e B.N.L. S.p.a.

Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art.  25,  d.lgs. n. 342/1999 - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera  -  Sanatoria  retroattiva  di  clausole  nulle - Eccesso di
delega  in  relazione  agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25,
legge n. 142/1992.
- D.Lgs.   1o  settembre  1993,  n. 385,  art.  120,  comma  3,  come
  introdotto  dall'art.  25,  comma  3,  d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342
  (recte: d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
- Costituzione, art. 76.
(GU n.1 del 3-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo iscritta al
  n. 5939  del ruolo generale dell'anno 1998, intrattenuta in riserva
  all'udienza  del  9  novembre  1999  promossa da Zambonelli Luciana
  rappresentata e difesa dall'avv. Mancini, opponente;
    Contro  Banca  Nazionale del Lavoro S.p.a, rappresentata e difesa
  dall'avv.  Caltabiano,  opposta;  art.  120  comma  3 del d.lgs. 1o
  settembre  1993 n. 385 (t.u. bancario) come modificato dall'art. 25
  comma  3 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342, (in esecuzione della legge 24
  aprile  1998  n. 128  la  quale  ha  delegato al governo ad emanare
  disposizioni  integrative  e  correttive  del  d.lgs.  n. 385/1993;
  delibera CICR 9 febbraio 2000; Costituzione art. 76).

                          Premesso in fatto

    Che  con  atto  di citazione in opposizione notificato in data 18
  settembre 1998 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto
  ingiuntivo  provvisoriamente  esecutivo  emesso  dal Presidente del
  tribunale di Bologna col quale quest'ultimo ingiungeva alla signora
  Zambonelli  di  pagare  alla  B.N.L.  la  somma  complessiva  di L.
  310.000.000 oltre agli interessi al tasso convenzionale del 16% con
  capitalizzazione  trimestrale  dalla  domanda  al  saldo e le spese
  cosi' come nello stesso liquidate.
    Che  il  credito vantato dalla B.N.L. nei confronti della signora
  Zambonelli  e'  originato da uno scoperto di conto corrente per una
  somma  capitale  al  31 dicembre 1988 pari a Lire 140.884.926 cosi'
  come  indicata  da  parte  opposta  somma  sulla  quale  sono stati
  calcolati   interessi   convenzionali   al   tasso   del   17%  con
  capitalizzazione  trimestrale  prevista  dall'art.  6  comma 2 et 3
  delle  condizioni  contrattuali  dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre
  1991  per  L. 86.939.657 e dal 1o gennaio 1992 al 30 settembre 1993
  per  L.  76.956.051  cosi'  per  una somma totale di L. 304.780.634
  somma  sulla  quale  dal  1o  ottobre  1993  sono  stati  calcolati
  interessi  al  tasso  convenzionale  del  16%  con capitalizzazione
  trimestrale   cosi'   come  ingiunto  con  d.  i.  provvisoriamente
  esecutivo;
    Che  la  difesa  dell'opponente  fonda  sul confessato anatocismo
  trimestrale (parte narrativa d. i. opposto) la propria richiesta di
  sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto opposto;
    Che  il  tasso  applicato  alla  somma  capitale rimane nel tasso
  soglia  determinato dal Ministero del tesoro per ogni trimestre per
  cui non si e' di fronte ad un fenomeno usurario;
    Che  pero'  le  conseguenze  economiche per la signora Zambonelli
  sono  notevolmente  diverse a seconda che sulla somma capitale come
  sopra    individuata   si   applichino   interessi   composti   con
  capitalizzazione annuale o trimestrale.
                         Rilevato in diritto
    Che  l'art.  1283,  norma  di  carattere  imperativo  e di natura
  eccezionale,  ammette l'anatocismo, solo a determinate condizioni e
  precisamente:
        1) Nel caso di interessi dovuti per almeno un semestre;
        2)  Nel caso di proposizione di una domanda giudiziale ovvero
  di  perfezionamento  di  una  convenzione  successiva alla scadenza
  degli  interessi  medesimi.  (La convenzione deve essere successiva
  per  impedire  che l'accettazione della clausola anatocistica venga
  utilizzata  come  condizione  che  il debitore deve necessariamente
  accettare per poter accedere al credito).
    Che la detta norma ammette pero' la possibilita' di derogare alla
  sua disciplina in presenza di usi normativi contrari;
    Che con un orientamento giurisprudenziale che ha avuto inizio con
  la  sent.  n. 6631/1981  la  Corte  di  cassazione ha ripetutamente
  affermato l'esistenza di un uso normativo che consente di derogare,
  secondo   quanto   previsto   dal   legislatore,  ai  limiti  posti
  dall'articolo sopra richiamato all'applicazione dell'anatocismo nei
  rapporti  tra  banche  e  clienti (cfr. cass. 5409/1983, 4920/1987,
  3804/1988, 7571/1992, 3296/1997);
    Che detto orientamento tradizionale e' stato recentemente rivisto
  ed  abbandonato  sulla  considerazione  che  l'esistenza  di un uso
  normativo   idoneo   a   derogare   ai   limiti  di  ammissibilita'
  dell'anatocismo  previsti  dal  legislatore  appare un'affermazione
  basata  piu'  su  un  dato  di  comune  esperienza  che  su  di una
  convincente dimostrazione (cass. 3096/1999, 12507/1999, 2374/1999);
    Che  non  vi  e'  chi  non  veda  che i clienti delle banche, nel
  momento  in  cui  addivengono  alla  stipula  di  un  contratto  di
  finanziamento,   non  sono  convinti  di  obbedire,  accettando  la
  clausola  sull'anatocismo  trimestrale, ad un imperativo giuridico;
  essi  si  trovano  piuttosto nella tipica condizione del contraente
  debole  il  quale  ritiene  di  trovarsi  di  fronte  ad una prassi
  generale  e  costante  in  concreto  ineludibile  se vuole porre in
  essere un certo tipo di rapporti;
    Che  manca  nel  cliente  il  c.d.  elemento  soggettivo dell'uso
  negoziale  e cioe' la convinzione di attuare una regola vertente su
  materia  giuridicamente  rilevante  per  la natura delle situazioni
  disciplinate;
    Che  cio' dimostra che la clausola sull'anatocismo trimestrale ha
  valenza  di uso negoziale imposta ai privati e non di uso normativo
  accettato  dai  medesimi  come  norma  di diritto sicche' stante il
  divieto  dell'anatocismo,  le  clausole  d'uso che lo prevedono non
  potrebbero  trovare applicazione - ammettendo la legge solo gli usi
  normativi contrari e non gli usi contrattuali contrari;
    Che  ovvia  conseguenza  di  quanto  sopra esposto e' che le c.d.
  norme  bancarie  uniformi  che  prevedono  l'anatocismo trimestrale
  assumono rilevanza nel singolo rapporto contrattuale col cliente se
  ed  in  quanto richiamate nel contratto e che ad esse si applica la
  disciplina  contenuta  negli art. 1341 et 1342 c.c.;     Che a cio'
  deve  aggiungersi  che  se  la  capitalizzazione  trimestrale degli
  interessi   trovasse   radice  in  un  uso  normativo  non  sarebbe
  necessario  farne  oggetto  di  specifica  previsione contrattuale,
  sarebbe  all'uopo  sufficiente  il  richiamo all'uso come fonte del
  diritto;
    Che tale previsione invece trova ragione nel fatto che in assenza
  di  una  regola  giuridica  si  reputa  necessario trovare una base
  pattizia;
    Che  l'inserimento  della clausola prevedente la capitalizzazione
  degli interessi trimestrale a carico del cliente e' acconsentita da
  parte  di quest'ultimo solo perche' compresa nei moduli predisposti
  unilateralmente   dagli  istituti  di  credito,  insuscettibili  di
  negoziazione   individuale,   la   cui  sottoscrizione  costituisce
  presupposti indefettibile per accedere ai servizi bancari;
    Che  alla  stregua  delle  considerazioni sopra viste la clausola
  deve essere considerata nulla perche' in contrasto con l'art. 1283;
    Che  detto  ragionamento  e' stato posto a fondamento dell'ultima
  Cassazione  per  dichiarare nulle le clausole dei contratti bancari
  di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
    Che  proprio  quando  la Cassazione sembrava orientarsi nel senso
  sopra  detto  e'  intervenuto  il  d.lgs. n. 342/1999 oggetto della
  presente  ordinanza  con l'evidente scopo di dirimere le incertezze
  che  nella  prassi  si  riscontravano  sull'anatocismo trimestrale,
  sopra  riferite,  incertezze le quali apparivano idonee a provocare
  un'imponente  contenzioso  suscettibile  da  un  lato  di  togliere
  certezza  ai  rapporti  giuridici  e  dall'altro  di  aggravare  le
  disfunzioni della giustizia civile;
    Che   la  base  di  tale  decreto  legislativo  e'  rappresentata
  dall'art.  1, comma 5, della legge n. 128/1998 la quale ha delegato
  il  governo  a emanare disposizioni integrative e correttive d.lgs.
  n. 385/1993;
    Che  il  comma  terzo  dell'art.  25 del detto d.lgs. n. 342/1999
  prevede  che  "le  clausole  relative  alla produzione di interessi
  sugli   interessi   maturati,  contenute  nei  contratti  stipulati
  anteriormente  alla  data di entrata in vigore della delibera" CICR
  "sono  valide  ed  efficaci fino a tale data" - 22 aprile 2000 - "e
  dopo  di  essa debbono essere adeguate al disposto della menzionata
  delibera"  ....  "in  difetto di adeguamento, le clausole divengono
  inefficaci  e  l'inefficacia  puo'  essere  fatta  valere  solo dal
  cliente;
    Che  la  detta  delibera del 9 febbraio 2000 all'art. 7 rubricato
  disposizioni  transitorie  stabilisce  che "le condizioni applicate
  sulla  base  dei  contratti  stipulati  anteriormente  alla data di
  entrata  in  vigore  della presente delibera devono essere adeguate
  alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ...";
    Che  la  retroattivita'  operata con la sanatoria e' tipica delle
  leggi  di  interpretazione  autentica  le quali riguardano tutte le
  situazioni   pendenti   (non   definite   da   giudicato  decadenza
  prescrizione)  per il fatto che sono dirette a conferire certezza a
  situazioni  giuridiche  rese incerte dal diritto vivente o da testi
  normativi;
    Che  non  puo'  di  certo  sostenersi  che  la  dichiarazione  di
  validita'  ed  efficacia  della  clausola sull'anatocismo fino alla
  data  dell'entrata  in  vigore  della  delibera  del CICR trovi una
  ragione  nella  effettiva sussistenza in concreto e con riferimento
  ai  singoli casi di specie, di tale validita' ed efficacia perche',
  se  cosi'  fosse,  il  comma  in  esame  sarebbe  una  petizione di
  principio del tutto inutile;
    Che data quindi per dimostrata la rilevanza nel presente giudizio
  del  d.lgs. n. 342/1999 si deve osservare che lo stesso, come si e'
  sopra  detto,  e'  stato  emanato in attuazione dell'art. 1 comma 5
  della  legge  n. 128/1998  la  quale delegava il governo ad emanare
  "disposizioni  integrative  e  correttive  del d.lgs. n. 385/1993 e
  successive  modificazioni  nel  rispetto dei principi e dei criteri
  direttivi  e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25
  legge n. 142/1992";
    Che   nel  testo  dell'art.  142/1992  non  era  contenuto  alcun
  principio    o    criterio    direttivo    attinente   la   materia
  dell'anatocismo;
    Che la delega legislativa copriva soltanto il generico potere del
  governo  di  emanare disposizioni integrative e correttive del t.u.
  bancario.
    Che   interpretando  la  delega  alla  luce  dell'art.  76  della
  Costituzione, il quale non legittima deleghe in bianco al governo o
  deleghe  con  vincoli  solo  apparenti,  il  potere  integrativo  e
  correttivo  conferito  al  governo dall'art. 1, comma 5 della legge
  n. 128/1998  al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di
  redazione  e  della  coerenza  interna al t.u. bancario, si finisce
  naturalmente  con  l'escludere la sanatoria delle clausole bancarie
  sull'anatocismo  a  mezzo  di interpretazione autentica delle norme
  preesistenti  (richiamate  implicitamente  dal  testo dell'art. 120
  comma  3 t.u. bancario) dall'ambito delle integrazioni e correzioni
  prettamente tecnico formali;     Che bisogna comunque ricordare che
  il  testo  precedente  del t.u. bancario non conteneva disposizioni
  specifiche   in   tema   di  anatocismo,  come  tali  astrattamente
  suscettibili di integrazioni e correzioni;
    Che  in  nessun  caso  poi  la  legge  avrebbe potuto delegare al
  governo  l'interpretazione  autentica  di  norma giuridica sia essa
  implicita  o  esplicita  che  dalla  lettura del testo dell'art. 76
  della  Costituzione  emerge  che  il  potere  normativo delegato al
  governo  riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalita' tecnica e
  cioe'  l'individuazione  di  soluzioni  di  dettaglio empiricamente
  meglio  praticabili  per  la  realizzazione  delle scelte di merito
  risultanti dalla legge delega e riservate al parlamento;
    Che  l'interpretazione autentica di una o piu' norme al contrario
  operando  una  scelta  tra  due  o  piu'  prospettazioni ugualmente
  possibili,  ma  tra  loro  contrapposte comporta l'esercizio di una
  discrezionalita'  non meramente tecnica bensi' di merito e politica
  come tale al di fuori dei poteri normativi del governo;
    Che  pertanto  risulta  violato  l'art. 76 della Costituzione per
  violazione  dei  principi contenuti nella legge delega da parte del
  decreto delegato.
    A  cio' si puo' aggiungere, a titolo di mera riflessione, che non
  esisterebbe nulla di strano se il legislatore nel dettare una nuova
  regolamentazione  di un requisito del contratto non travolgesse gli
  obblighi   gia'  sorti  vigente  la  normativa  precedente  (quindi
  validamente  assunti  a  quel  tempo),  ma  nel  caso  di specie il
  legislatore e' andato ben oltre ha cioe' dichiarato la validita' di
  convenzioni  che  vagliate  alla luce del diritto all'epoca vigente
  potrebbero  non  esserlo  come  dimostrano  le numerose pronunce di
  invalidita' della Corte di cassazione sopra esposte.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art.  23 legge n. 87/1953 solleva d'ufficio questione di
  legittimita' costituzionale, in quanto non manifestamente infondata
  e  rilevante  nel  presente giudizio, del comma 3 dell'art. 120 del
  d.lgs.  n. 385/1993 come introdotto dall'art. 25 d.lgs. n. 385/1999
  per  contrasto  con l'art. 76 della Costituzione nella parte in cui
  prevede  l'applicabilita'  ai  contratti  bancari di conto corrente
  stipulati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
  delibera  del  CICR  (22  aprile 2000) delle clausole relative alla
  produzione di interessi sugli interessi maturati;
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  Cancelleria per la notifica delle presente ordinanza
  alle  parti  in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
  per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati ed
  al Presidente del Senato.
        Bologna, addi' 21 giugno 2000
                    Il giudice onorario: Pessima
00c1431