N. 558 ORDINANZA 13 - 20 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Procedimento in camera di consiglio - Obbligo di
depositare  gli  atti  e  facolta'  dell'indagato di estrarne copia -
Ritenuta  esclusione - Conseguente, lamentata, lesione del diritto di
difesa,  in  violazione  della  direttiva della legge delega relativa
alla partecipazione, su base paritaria, dell'accusa e della difesa in
ogni  stato  o  grado  del  procedimento - Erroneita' del presupposto
interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 127.
- Costituzione,  artt. 24, secondo comma, e 76, in relazione all'art.
  2, comma 1, numero 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 127 del codice
di  procedura  penale, promosso nell'ambito di un procedimento penale
con  ordinanza  emessa  il  9 giugno 1999 dal giudice per le indagini
preliminari  del  tribunale di Trani, iscritta al n. 671 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Trani ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
76  della  Costituzione - in relazione all'art. 2, comma 1, numero 3,
della   legge-delega   16   febbraio   1987,  n. 81  -  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  127  del codice di procedura
penale,  nella  parte  in cui non prevede l'obbligo "di depositare il
fascicolo  delle  indagini  preliminari nella cancelleria del giudice
per  le  indagini preliminari e la facolta' dell'indagato di estrarne
copia";
        che   il   rimettente   -   premesso   di   essere  investito
dell'opposizione  della  persona  sottoposta alle indagini avverso il
provvedimento  con  il  quale  il  pubblico  ministero ha respinto la
richiesta  di  restituzione  delle  cose  sequestrate  -  espone  che
l'indagato  ha  chiesto di essere autorizzato a prendere visione e ad
estrarre  copia  degli  atti  del  fascicolo  trasmesso  dal pubblico
ministero  in  vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 263,
comma 5, cod. proc. pen;
        che  analoga  richiesta  era gia' stata respinta dal medesimo
rimettente  in  base  al  rilievo  che  il  procedimento disciplinato
dall'art.  127  cod.  proc.  pen., richiamato dall'art. 263, comma 5,
cod. proc. pen., non prevede il deposito degli atti nella cancelleria
del  giudice  per  le  indagini  preliminari e, conseguentemente, non
consente all'indagato di prenderne visione e di estrarne copia;
        che  la  persona  sottoposta  alle indagini, nel reiterare la
richiesta,     ha     contestualmente    eccepito    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la denunciata
preclusione lede l'esercizio del diritto di difesa;
        che,  ad  avviso  del  rimettente, la questione relativa alla
lesione  del  diritto  di difesa non e' manifestamente infondata, dal
momento  che  l'indagato,  non  potendo  prendere visione ed estrarre
copia  del  fascicolo  trasmesso  dal pubblico ministero, non puo' in
alcun  modo  interloquire "sul rapporto strumentale che deve esistere
in  termini probatori fra il bene in sequestro e il reato commesso, e
che  giustifica  la nascita e il mantenimento del vincolo imposto dal
p.m.";
        che,  inoltre,  non  si  comprenderebbe l'obbligo, previsto a
pena  di  nullita'  dall'art.  127,  commi 1 e 5, cod. proc. pen., di
comunicare  al  difensore  e alla persona sottoposta alle indagini la
data  di  fissazione dell'udienza in camera di consiglio almeno dieci
giorni  prima,  "se  non  fosse per consentire loro di approntare una
difesa tecnica fondata sulla conoscenza degli atti";
        che  la  mancata previsione del diritto di prendere visione e
di  estrarre  copia di tali atti si pone, secondo il giudice a quo in
contrasto   anche  con  la  direttiva  numero  3  dell'art.  2  della
legge-delega n. 81 del 1987, relativa alla partecipazione dell'accusa
e  della  difesa  su  basi  di  parita'  in  ogni  stato  e grado del
procedimento, in quanto determina una situazione di disparita' tra il
pubblico   ministero,   che  ha  piena  conoscenza  delle  risultanze
investigative,   e  la  difesa,  che  puo'  solo  presentare  memorie
difensive  "alla  cieca", essendole preclusa la conoscenza degli atti
di indagine;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  che  la questione di costituzionalita' sollevata dal
giudice  per  le  indagini  preliminari del tribunale di Trani ha per
oggetto  la  mancata previsione del deposito degli atti trasmessi dal
pubblico  ministero  al giudice ai fini della sua decisione all'esito
della procedura camerale disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen;
        che il rimettente - pur rilevando che l'obbligo di notificare
al  difensore  e alla persona sottoposta alle indagini l'avviso della
data  dell'udienza  almeno  dieci  giorni  prima  della  stessa e' da
considerare  funzionale  all'esigenza di apprestare una difesa basata
sulla conoscenza degli atti relativi alla procedura camerale - sembra
ritenere  che,  in  esito  al procedimento disciplinato dall'art. 127
cod. proc. pen., il giudice possa emettere la decisione sulla base di
atti non depositati e quindi sottratti alla conoscenza della difesa e
al contraddittorio tra le parti;
        che   il   presupposto  interpretativo  su  cui  si  basa  il
rimettente  non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimita',
che  ha  ritenuto  che  il sistema delineato dall'art. 127 cod. proc.
pen.   comporta  implicitamente  l'obbligo  di  depositare  gli  atti
trasmessi  ai  fini  della  decisione  da  assumere  nel procedimento
camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione;
        che,  piu'  in  generale,  tale sistema comporta che ciascuna
della  parti  interessate  ha  l'onere  e  la facolta' di produrre la
documentazione  ritenuta  conferente  alla specifica decisione cui la
procedura  camerale  si  riferisce,  essendo evidente che, nella fase
delle  indagini preliminari, e' rimessa alla strategia processuale di
ciascuna  di esse l'individuazione degli atti da porre a disposizione
del   giudice   per   la  sua  decisione  e  da  offrire,  cosi',  al
contraddittorio tra le parti;
        che  per  quanto concerne la facolta' delle parti di estrarre
copia  degli atti depositati, il rimettente sembra non avere colto la
portata  del  principio enunciato nella sentenza n. 192 del 1997, con
la  quale  questa  Corte  ha  affermato  che "al contenuto minimo del
diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati
mediante  la  loro visione, deve accompagnarsi [...] automaticamente,
salvo  che  la  legge  disponga diversamente, la facolta' di estrarne
copia" (v. anche ordinanza n. 213 del 2000);
        che   pertanto  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
infondata per erroneita' del presupposto interpretativo.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  127  del codice di procedura
penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76
della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, numero 3, della
legge-delega  16  febbraio  1987,  n. 81, dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
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