N. 565 ORDINANZA 13 - 20 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia    amministrativa   -   Giudizio   dinanzi   al   tribunale
amministrativo  regionale  -  Deroga alla competenza territoriale per
accordo  delle  parti  -  Esclusione  della  rilevabilita'  d'ufficio
dell'incompetenza   territoriale  del  tribunale  adi'to  -  Ritenuta
facolta' delle parti di scegliere il giudice competente, in deroga al
principio  del  giudice naturale precostituito per legge - Ambiguita'
del    contenuto    dell'Ordinanza    di   rimessione   -   Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Legge  6  dicembre  1971,  n. 1034,  art. 31, commi primo, quarto e
  nono.
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 125, primo comma.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Fernanda  CONTRI,  Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi primo,
quarto  e  nono della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali  amministrativi  regionali),  promossi  con  due  ordinanze
emesse il 12 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del
Lazio  sui  ricorsi  riuniti vertenti tra Standa S.p.a. ed altra e il
comune  di  Grugliasco  ed  altri,  iscritte  ai numeri 320 e 321 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di costituzione della Euridea S.p.a. (ex Standa
S.p.a.),  della  Shopville  Le Gru S.p.a. e del comune di Grugliasco,
nonche'   l'atto   d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14  novembre  2000 il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli avvocati Luigi Medugno per l'Euridea S.p.a. (ex Standa
S.p.a.),  Giovanni  Gerbi  e Ludovico Villani per la Shopville Le Gru
S.p.a.,  Francesco  Paolo  Videtta  per  il  comune  di  Grugliasco e
l'avvocato  dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  con  le ordinanze iscritte ai numeri 320 e 321 del
1999  il  tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
ha  proposto  -  in  riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125,
primo  comma,  della  Costituzione  -  la  questione  di legittimita'
costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma della legge 6
dicembre  1971,  n.1034  (Istituzione  dei  tribunali  amministrativi
regionali),  che esclude la rilevabilita' d'ufficio dell'incompetenza
territoriale  del  tribunale adi'to, cosi' consentendo alle parti del
processo  di  derogare  di comune accordo alla competenza e quindi di
scegliere il giudice;
        che  le  ordinanze  sono  state  rese in diversi giudizi, poi
riuniti  in due gruppi, proposti dalla Standa S.p.a. contro il comune
di  Grugliasco  ed il Ministero dei lavori pubblici e dalla Shopville
Le  Gru  S.p.a contro il comune di Grugliasco, la Regione Piemonte, i
Ministeri  dei  lavori  pubblici e delle finanze e la Galileo S.r.l.,
per ottenere l'accertamento che le due societa' non erano obbligate a
pagare  le somme pretese dal comune a titolo di conguaglio di importi
gia' versati, per oneri di urbanizzazione, in riferimento a richieste
di  concessioni in sanatoria, nonche' l'annullamento, "ove occorra" e
"in  parte  qua",  delle  note  con  cui  il comune aveva richiesto i
pagamenti, di una circolare del Ministero dei lavori pubblici, di una
delibera   del  Consiglio  regionale  del  Piemonte,  della  delibera
comunale che aveva stabilito il costo di costruzione, e di ogni altro
atto  anteriore,  conseguente  o comunque coordinato e/o connesso con
quelli indicati;
        che  il giudice rimettente - premesso che trattasi di materia
devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo
dall'art.  16  della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10  (Norme per la
edificabilita'  dei  suoli)  -  ritiene  la questione di legittimita'
costituzionale  rilevante  e non manifestamente infondata, in quanto,
ai  sensi  degli  artt.  1,  3  e  4 della legge n. 1034 del 1971, la
competenza  a  conoscere  dei  ricorsi spetterebbe in via astratta al
tribunale amministrativo regionale del Piemonte, e la circostanza che
con  i  ricorsi sia stato chiesto l'annullamento, "ove occorra" e "in
parte  qua",  di  una circolare ministeriale non potrebbe radicare la
competenza  del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede
in Roma;
        che,  secondo  il  giudice  rimettente, la norma impugnata si
porrebbe   in   contrasto   con   l'art.  25,  secondo  comma,  della
Costituzione,  il quale (proclamando che nessuno puo' essere distolto
dal  giudice  naturale  precostituito per legge) esclude che le parti
siano  libere  di  scegliere  il  giudice  sulla  base  di criteri di
convenienza  assolutamente  estranei  a  quel  principio; nonche' con
l'art.  125,  primo  comma,  in  quanto  tale  liberta' di scelta del
giudice   svuoterebbe  di  contenuto  l'obbligo  del  legislatore  di
istituire  organi  regionali di giurisdizione amministrativa di primo
grado;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione;
        che  si  sono costituite anche le parti private, il comune di
Grugliasco  aderendo  alle  argomentazioni  svolte nelle ordinanze di
rimessione,  e  le  S.p.a.  Euridea,  gia' Standa, e Shopville Le Gru
eccependo  l'irrilevanza e comunque l'infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale;
        che,  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  il  comune di
Grugliasco ha depositato una memoria, per sostenere la rilevanza e la
fondatezza della questione.
    Considerato  che le ordinanze in epigrafe propongono la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  31, primo, quarto e nono
comma,  della  legge  n. 1034  del  1971,  ritenendo che la normativa
impugnata  contrasti  con  gli  artt. 25, primo comma, e 125, secondo
comma,  della  Costituzione  "quantomeno dove consente alle parti del
processo di derogare, di comune accordo, alla competenza territoriale
dei tribunali amministrativi regionali mentre non consente al giudice
adi'to  e,  in particolare, al tribunale amministrativo regionale del
Lazio   con  sede  in  Roma,  anche  allorche'  giudica  in  sede  di
giurisdizione   esclusiva,   di   rilevare   d'ufficio   la   propria
incompetenza,  ne'  di  chiedere  al  Consiglio  di  Stato una previa
decisione   sulla   competenza   stessa,  neppure  nei  casi  in  cui
l'impugnativa  di  atti  di  autorita'  centrali  appaia  palesemente
strumentale  e  finalizzata  esclusivamente  a radicare la competenza
presso  il  tribunale  amministrativo  regionale "scelto" dalle parti
medesime e comunque risulti irrilevante ai fini della pretesa dedotta
in giudizio";
        che  siffatta  motivazione  non consente di cogliere il reale
contenuto  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  ed in
particolare non chiarisce:
      a) se la questione sia proposta con riferimento alla disciplina
della  competenza  dei  tribunali amministrativi regionali in genere,
ovvero  solo  alla  competenza del tribunale amministrativo regionale
del  Lazio  con sede in Roma, ai sensi dell'art.3, terzo comma, della
legge n. 1034 del 1971;
      b)  se - in questo secondo caso - la questione sia proposta con
riferimento   a   tutte   le   controversie   devolute  al  tribunale
amministrativo   regionale   del  Lazio  con  sede  in  Roma,  ovvero
limitatamente all'ambito della sua giurisdizione esclusiva;
      c)  se  -  sempre  per  le  controversie  devolute al tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio con sede in Roma - la questione
venga  proposta  con  riferimento  a  tutte  le  ipotesi  di  accordo
intercorso  fra le parti per derogare alla competenza territoriale di
altro  tribunale,  ovvero  sia  limitata all'ipotesi in cui - essendo
stati  congiuntamente  impugnati  innanzi al tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  con sede in Roma atti emessi da organi di enti
pubblici territoriali ed atti emessi da organi centrali dello Stato o
di  enti  pubblici  a  carattere  ultraregionale  (come tali idonei a
radicare  la  competenza  del  giudice  adi'to - il resistente non ne
abbia   eccepito   l'incompetenza   territoriale,   per   la   palese
strumentalita'   dell'impugnazione  dell'atto  dell'organo  centrale,
vo'lta   al  solo  fine  di  radicare  la  competenza  del  tribunale
amministrativo regionale "scelto" dalle parti;
      d)  se  -  infine  -  il  giudice  remittente chieda alla Corte
costituzionale  una  sentenza  additiva che introduca nella normativa
impugnata  la  regola  per  cui il tribunale amministrativo regionale
adi'to    puo'   dichiarare   d'ufficio   la   propria   incompetenza
territoriale,  ovvero  una  sentenza  additiva  che  gli  consenta di
"chiedere   al   Consiglio   di  Stato  una  previa  decisione  sulla
competenza";
        che  l'ambiguita'  del contenuto dell'ordinanza di rimessione
determina  la  sua  manifesta  inammissibilita'  (ordinanza n.353 del
1999).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma,
della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034  (Istituzione dei tribunali
amministrativi  regionali),  sollevata, in riferimento agli artt. 25,
secondo  comma, e 125, primo comma, della Costituzione, dal tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio, sede di Roma, con le ordinanze
indicate in epigrafe.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
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