N. 567 ORDINANZA 13 - 20 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta  di  bollo - Titoli di credito - Sanzione, in caso di mancata
regolarizzazione  fiscale  -  Difetto  di  motivazione in ordine alla
rilevanza  e  non  manifesta infondatezza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- R.d.  21  dicembre 1933, n. 1736, art. 118; d.P.R. 26 ottobre 1972,
  n. 642,  art.  20;  tariffa, allegato A dello stesso decreto n. 642
  del 1972, art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 118 del regio
decreto   21   dicembre   1933,  n. 1736  (Disposizioni  sull'assegno
bancario,   sull'assegno   circolare  e  su  alcuni  titoli  speciali
dell'Istituto  di  emissione,  del  Banco  di  Napoli  e del Banco di
Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta  di  bollo)  e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A",
dello  stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000
dal  tribunale  di  Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente
tra  La  Sanitaria  S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  tribunale  di  Nocera Inferiore, con ordinanza
emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.   118   del   regio   decreto  21  dicembre  1933,  n. 1736
(Disposizioni  sull'assegno  bancario,  sull'assegno  circolare  e su
alcuni  titoli  speciali  dell'Istituto  di  emissione,  del Banco di
Napoli  e  del  Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre
1972,  n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della
tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione non contiene alcuna
indicazione  in  ordine  agli  elementi della fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
        che  risulta  altresi' omessa ogni motivazione non solo sulla
rilevanza  della  questione ma anche sulla non manifesta infondatezza
della stessa;
        che  pertanto  la  questione  deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  118  del  regio  decreto  21
dicembre   1933,   n. 1736   (Disposizioni   sull'assegno   bancario,
sull'assegno  circolare  e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione,  del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)
e  dell'art.  15  della  tariffa,  Allegato "A", del medesimo d.P.R.,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C1447