N. 571 ORDINANZA 14 - 21 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Tribunale   militare   -   Composizione  del  collegio  giudicante  -
Sostituzione  del  giudice  "d'arma  non  professionale  astenutosi -
Sorteggio    del   giudice   su   piu'   estesa   base   territoriale
(subdistrettuale)  -  Lamentata  discrezionalita'  del presidente del
tribunale   militare,   in   contrasto   con   il   principio   della
precostituzione  del  giudice  e di quello di eguaglianza - Manifesta
infondatezza della questione.
- Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 25, primo comma.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della   legge   7  maggio  1981,  n. 180  (Modifiche  all'ordinamento
giudiziario  militare  di  pace), promosso con ordinanza emessa il 14
aprile  2000 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale
a  carico  di  G.A., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  tribunale militare di Verona ha sollevato, con
ordinanza   del   14   aprile   2000,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981,
n. 180  (Modifiche  all'ordinamento giudiziario militare di pace), in
riferimento  agli  artt.  3,  primo  comma,  e 25, primo comma, della
Costituzione;
        che,  nel  giudizio  a  quo  procedendosi nei confronti di un
imputato avente il grado di tenente generale, il Collegio giudicante,
in  applicazione  della  norma  censurata,  era stato composto con la
designazione di un militare di pari grado dell'imputato, astenutosi -
ai  sensi  dell'art.  289,  primo  comma, numero 3, del codice penale
militare  di  pace  -  con  dichiarazione  accolta dal presidente del
tribunale;
        che,  secondo il rimettente, poiche' nella circoscrizione del
tribunale militare di Verona non vi erano altri ufficiali in servizio
di  grado pari a quello dell'imputato, il presidente del tribunale ha
composto il Collegio mediante una "nuova estrazione sulla piu' estesa
base  territoriale  della  circoscrizione  della  Corte  militare  di
appello, sezione di Verona";
        che,  ad avviso del Collegio, la designazione del giudice non
professionale  mediante  estrazione su base "subdistrettuale" sarebbe
illegittima,  sia  perche'  non e' prevista dall'art. 2, terzo comma,
della   legge   n. 180   del   1981,  sia  perche'  l'identificazione
dell'ambito  territoriale  per  l'estrazione, in considerazione della
possibilita' di scelta tra due alternative - il distretto della corte
militare   di   appello,   ovvero  la  circoscrizione  della  sezione
distaccata  -  risulterebbe frutto della discrezionale determinazione
del  presidente  del  tribunale militare, in violazione del principio
della  precostituzione  del  giudice  (art.  25,  primo  comma, della
Costituzione)  ed  in contrasto con il principio di eguaglianza (art.
3,  primo comma, della Costituzione), poiche', a causa della ritenuta
inapplicabilita' dell'art. 5-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, la
mancanza  di  un criterio di composizione del collegio nel casoin cui
l'imputato   abbia   il   grado  di  tenente  generale  o  equiparato
realizzerebbe  una  irragionevole  discriminazione  in  danno  di chi
presta  servizio  all'interno  di  una circoscrizione nella quale non
esistono ufficiali in numero tale da permettere il sorteggio;
        che,   conclusivamente,   il   giudice  a  quo  dubita  della
legittimita' costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui
non  prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il
grado  di  tenente  generale  o  equiparato, l'estrazione del giudice
"d'arma  non  possa  essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso
del  grado  richiesto,  che  prestano  servizio  al  di  fuori  della
circoscrizione  del  Tribunale  militare, se nell'ambito della stessa
non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell'imputato";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque   infondata,   in   quanto   il  riferimento  ad  un  ambito
territoriale  differente  da  quello  previsto dalla norma impugnata,
allo   scopo  di  permetterne  il  funzionamento,  determinerebbe  un
ampliamento del numero dei soggetti da sorteggiare e sarebbe conforme
al  criterio  di  casualita'  della  scelta,  cosi'  da realizzare il
principio  di  precostituzione  del  giudice, non ledendo nessuno dei
parametri costituzionali indicati.
    Considerato   che   il   rimettente   dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 180 del 1981,
muovendo  dalla  premessa  che la norma, non disciplinando il caso in
cui,  a  causa  della  mancanza nella circoscrizione territoriale del
tribunale  militare  di  ufficiali in servizio di grado almeno pari a
quello  dell'imputato, non sia possibile provvedere alla sostituzione
del  giudice  militare  non professionale astenutosi, rimetterebbe al
presidente   del  tribunale  militare  l'identificazione  dell'ambito
territoriale  di  riferimento per l'estrazione a sorte, in violazione
degli artt. 3, primo comma e 25, primo comma, della Costituzione;
        che  l'ipotesi dell'impossibilita' di comporre il Collegio, a
seguito  della  ricusazione  o  dell'astensione del giudice, e' stata
espressamente  disciplinata per il processo penale militare dall'art.
5-bis  del  d.l.  23  ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23
dicembre  1996,  n. 652,  il  quale,  eliminando una lacuna segnalata
anche  dal  Consiglio della magistratura militare (delibera 17 luglio
1996),  ha  stabilito  che, qualora non sia "possibile procedere alla
sostituzione  del  giudice  del  tribunale militare nei modi previsti
dall'articolo  43,  comma  1, del codice di procedura penale" - ossia
con  altro  magistrato  dello  stesso  ufficio  secondo  le  leggi di
ordinamento   giudiziario   -   "il  tribunale  militare  rimette  il
procedimento  al  tribunale militare piu' vicino, determinato tenendo
conto   della  distanza  chilometrica  ferroviaria,  e  se  del  caso
marittima";
        che,  secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio
dell'art.  25,  primo  comma,  della Costituzione, non puo' ritenersi
leso   se  lo  spostamento  di  competenza  derivi  dall'accertamento
obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e sia diretto ad assicurare
la  continuita',  l'efficienza  della funzione giurisdizionale e, nel
contempo, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudizio con la tutela
del diritto di difesa (ordinanza n. 439 del 1998; sentenza n. 168 del
1976; ordinanza n. 132 del 1977);
        che  il  citato art. 5-bis stabilendo quale presupposto della
rimessione  l'impossibilita'  di  sostituire  il giudice in base alle
leggi  di ordinamento giudiziario, non distingue a seconda che questa
riguardi il giudice professionale o il c.d. giudice "d'arma , sicche'
l'affermazione    della    sua    applicabilita'   soltanto   qualora
l'impossibilita'  riguardi  il  primo  e  non  il  secondo si risolve
nell'introduzione   di   un   presupposto   ulteriore,  che  preclude
l'operativita'   della   disposizione,   la  quale  assicura  invece,
nell'osservanza  dell'art.  25,  primo  comma, della Costituzione, il
rispetto  del  criterio della casualita' della scelta del giudice non
professionale   tra   ufficiali   di   grado  almeno  pari  a  quello
dell'imputato, mediante la prevista estrazione a sorte all'interno di
una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore;
        che,  pertanto,  le  censure  prospettate,  poiche'  derivano
dall'erronea  premessa  dell'inapplicabilita' nella specie del citato
art.  5-bis  e  configurano  un  funzionamento patologico della norma
impugnata,   devono   essere   dichiarate   manifestamente  infondate
(sentenza n. 392 del 2000).
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, terzo comma, della legge 7
maggio  1981,  n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
di  pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
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