N. 572 ORDINANZA 14 - 21 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Esecuzione di pena detentiva - Irreperibilita' o
latitanza  del  condannato  -  Consegna,  anziche'  notificazione, al
condannato  dell'ordine  di carcerazione e del decreto di sospensione
di tale ordine, ovvero mancata previsione di revoca della sospensione
dell'ordine  di esecuzione della pena e di causa ostativa alla stessa
sospensione  in  caso  di  irreperibilita' del condannato - Lamentata
disparita'  di trattamento tra imputato e condannato e tra gli stessi
condannati,  con  violazione  del principio di obbligatorio esercizio
dell'azione   penale  e  della  funzione  rieducativa  della  pena  -
Sopravvenuta  modifica  legislativa  della  disposizione denunciata -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod.  proc.  pen.,  art.  656,  commi  5,  8  e  9, come modificato
  dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 27 e 112.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 656, commi 5, 8
e  9,  del  codice  di  procedura penale, come modificato dall'art. 1
della  legge  27  maggio 1988, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del
codice  di  procedura  penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio
1999 e il 27 ottobre 1999 dal tribunale di Genova nei procedimenti di
esecuzione  nei confronti di T. Q. C. H. e D. A., iscritte ai nn. 592
e  729  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale, dell'anno 1999 e
n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che il tribunale di Genova, con due ordinanze di analogo
tenore  emesse  il  30 luglio 1999 ed il 27 ottobre 1999 nel corso di
distinti procedimenti di esecuzione penale, ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, commi 5, 8 e 9, del codice
di  procedura  penale,  come  modificato  dall'art.  1 della legge 27
maggio  1998,  n. 165  (Modifiche  all'articolo  656  del  codice  di
procedura  penale  ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni),  per  contrasto  con  gli artt. 3, primo comma, e 112
della Costituzione, nella parte in cui prevede (comma 5 dell'art. 656
cod.   proc.   pen.)   la   consegna  al  condannato  dell'ordine  di
carcerazione  e  del  decreto di sospensione di tale ordine, in luogo
della loro notificazione ai sensi degli artt. 148 ss. cod. proc. pen;
e, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte
in cui non prevede (commi 8 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen.) che la
condizione   di   irreperibilita'   o  di  latitanza  del  condannato
costituisca,  rispettivamente,  causa  di  revoca  della  sospensione
dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e causa ostativa della
sospensione stessa;
        che  il  rimettente premette, in punto di fatto, che, dopo il
passaggio  in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva,
il pubblico ministero - in ossequio al nuovo testo dell'art. 656 cod.
proc.  pen.,  introdotto  dalla  citata legge n. 165 del 1998 - aveva
emesso ordine di esecuzione della pena e decreto di sospensione della
medesima, disponendo la consegna di entrambi gli atti al condannato;
        che  la  consegna  era  risultata  peraltro  impossibile, non
essendo  stato  il  condannato reperito neppure in esito ad ulteriori
ricerche;
        che   il   pubblico   ministero   aveva  quindi  promosso  un
procedimento  di esecuzione, chiedendo ad esso giudice rimettente, in
via  principale,  di  disporre,  sulla  base  di  una interpretazione
estensiva  del  comma  8  dell'art.  656  cod.  proc. pen., la revoca
dell'ordine   di   sospensione,  considerando  l'irreperibilita'  del
condannato  come  equivalente alla mancata presentazione dell'istanza
indicata  nel  medesimo  comma 8; e, in via subordinata, di sollevare
questione di legittimita' costituzionale della nuova normativa;
        che  -  ad  avviso  del  giudice  a quo - mentre la richiesta
principale  del  pubblico  ministero non potrebbe essere accolta alla
luce  del  chiaro  dettato  dell'art.  656, comma 8, cod. proc. pen.,
meritevole    di    considerazione   risulterebbe,   invece,   quella
subordinata;
        che  l'art.  656,  comma  5,  cod.  proc.  pen., nuovo testo,
stabilisce,  in  effetti,  che  l'ordine  di  esecuzione  della  pena
detentiva ed il decreto di sospensione della stessa - che il pubblico
ministero e' tenuto ad emettere simultaneamente nei casi ivi previsti
-   debbano   essere   consegnati  personalmente  al  condannato:  la
"consegna",  prescritta  dalla  norma,  non  potrebbe  essere difatti
intesa nel senso di "notificazione" - cosi' da legittimare il ricorso
alle articolate procedure di cui agli artt. 148 ss. cod. proc. pen. -
ostando  a  tale  interpretazione  sia  il dato testuale che i lavori
preparatori della legge n. 165 del 1998;
        che, cosi' congegnata, la disposizione violerebbe tuttavia la
Carta   costituzionale   sotto  due  profili:  da  un  lato,  perche'
determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
imputato  e  condannato, essendo previsto per il primo (che pure puo'
giovarsi  della  presunzione  costituzionale  di non colpevolezza) un
regime  piu' flessibile e meno "garantito" di quello stabilito per il
secondo,  sia  in  rapporto alla disciplina delle notificazioni che a
quella  dell'eseguibilita'  della  misura della custodia cautelare in
carcere;  dall'altro  lato,  perche'  precluderebbe  l'attivita'  del
pubblico  ministero  volta a dare esecuzione alle sentenze, attivita'
che   costituisce   parte   integrante   dell'obbligo   di  esercizio
dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione;
        che una ulteriore compromissione del principio di uguaglianza
deriverebbe,  poi  -  secondo  il  giudice rimettente - dalla mancata
previsione,  nei  commi  8  e  9 dell'art. 656 cod. proc. pen., della
irreperibilita'  e  della  latitanza del condannato, rispettivamente,
come causa di revoca del decreto di sospensione e come causa ostativa
della   sua  emissione:  in  tal  modo,  infatti,  la  condizione  di
irreperibilita'   o  di  latitanza  -  impedendo  l'esecuzione  della
sentenza  -  godrebbe  di  un  trattamento  "privilegiato" rispetto a
quella  dei  condannati  che,  in  quanto radicati nel territorio per
ragioni  di  lavoro o familiari, risultino agevolmente rintracciabili
dalle  forze  di polizia, e quindi costretti ad attivare le procedure
contemplate  dall'art.  656  cod.  proc.  pen.  al fine di evitare la
carcerazione;
        che, da ultimo, la disciplina complessiva posta dall'art. 656
cod.  proc. pen. colliderebbe anche con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione,  consentendo  al  condannato  irreperibile di sottrarsi
all'esecuzione  della  pena  mentre  decorre  il  relativo termine di
prescrizione (nella specie, di breve durata), onde la pena stessa non
potrebbe  esplicare  ne'  la  sua funzione rieducativa, ne' quelle di
diversa natura;
        che  nei  giudizi  di  costituzionalita'  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il quale ha concluso per la
declaratoria di non fondatezza delle questioni.
    Considerato  che,  a  fronte  della  sostanziale  identita' delle
questioni, dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle ordinanze di rimessione, e' stato
emanato  il  d.l.  24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per
l'efficacia  e  l'efficienza  dell'Amministrazione  della giustizia),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 275 del 24
novembre  2000,  il  cui  art.  10 ha modificato l'art. 656, comma 5,
secondo  periodo, cod. proc. pen., sostituendo - negli stessi termini
proposti  dal  petitum del tribunale rimettente - le parole (riferite
all'ordine  di  esecuzione  della  pena  detentiva  ed  al decreto di
sospensione  della  stessa)  "sono  consegnati",  con  le altre "sono
notificati";
        che,  pertanto,  va  disposta  la  restituzione degli atti al
giudice  rimettente  perche'  valuti  se, a seguito della intervenuta
modifica  legislativa  della disposizione denunciata, la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  sia  tuttora  rilevante  nei
procedimenti a quibus.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Genova.
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C1453