N. 573 ORDINANZA 14 - 21 dicembre 2000

Giudizio  di ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Corte  dei  conti  - Funzione di controllo - Disciplina riduttiva del
controllo   preventivo   di   legittimita'  dei  decreti  governativi
attinenti   alla   organizzazione,  alla  autonomia  contabile  e  al
personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della
Corte   dei  conti  nei  confronti  del  Governo,  per  conflitto  di
attribuzione  tra poteri dello Stato, in relazione a detta disciplina
e  agli  atti conseguenti del Presidente del Consiglio dei ministri -
Delibazione   preliminare   di   ammissibilita'   -  Sussistenza  dei
presupposti  soggettivi  e  oggettivi  - Ammissibilita' del ricorso -
Comunicazione e notificazione conseguenti.
- D.Lgs.  30  luglio  1999,  n. 303,  art.  9,  comma  7; d.P.C.m. 23
  dicembre 1999 e 15 aprile 2000.
- Costituzione,  artt.  76, 100, secondo comma, 134; legge 14 gennaio
  1994,  n. 20, art. 3; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 1,
  lettera a e 12, comma 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme
  integrative  per  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
  26.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato,
sorto  a  seguito  dell'art.  9,  comma 7, del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999
(Disciplina   dell'autonomia   finanziaria   e   contabilita'   della
Presidenza  del  Consiglio dei ministri) e del decreto del Presidente
del   Consiglio  dei  ministri  15  aprile  2000  (Ordinamento  delle
strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri),
promosso  dalla  Corte  dei conti con ricorso depositato il 26 giugno
2000 e iscritto al n. 160 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito delle
deliberazioni  n. 39  del  5  aprile  2000 e n. 48 del 18 maggio 2000
della  Sezione  del  controllo,  ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato nei confronti del Governo, in
relazione  all'art.  9,  comma  7,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,   n. 303   (Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999
(Disciplina   dell'autonomia   finanziaria   e   contabilita'   della
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri) e al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 aprile2000 (Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione
degli   artt.  76  e  100,  secondo  comma,  della  Costituzione,  in
riferimento  alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge
15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2);
        che,  per  quanto  concerne la legittimazione soggettiva, nel
ricorso   si   richiama   la  giurisprudenza  costituzionale  che  ha
riconosciuto  alla  Corte  dei conti nell'esercizio della funzione di
controllo  la  qualita'  di  potere dello Stato (sentenze nn. 406 del
1989, 466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999);
        che,  con riferimento ai presupposti oggettivi, la ricorrente
richiama  il  precedente  costituito dalla sentenza n. 457 del 1999 a
proposito  dell'ammissibilita'  di  conflitti di attribuzione su atti
con forza di legge, affermando in particolare che il conflitto non ha
"ad  oggetto  -  a differenza del giudizio impugnatorio della legge -
l'annullamento  per  illegittimita'  costituzionale di un determinato
atto  legislativo",  bensi'  si  propone "di ottenere la rimozione di
qualsiasi  comportamento,  atto  o  attivita'  cui sia ascrivibile la
lesione delle suddette competenze";
        che,  sulla  materia  oggetto  del  conflitto, nel ricorso si
rileva  che  la  legge  n. 20  del 1994, nell'introdurre una generale
funzione  di controllo sulla gestione, ha mantenuto con il suo art. 3
in  capo alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimita'
su  alcune  categorie  di atti del Governo; ma l'art. 9, comma 7, del
decreto  legislativo  n. 303  del  1999  ha  inciso  su tale assetto,
sottraendo  al  controllo  i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri  emanati  in  base  agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo decreto
legislativo,   attinenti   all'organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio,  alla sua autonomia contabile e di bilancio e al personale
in essa inquadrato;
        che,  inoltre,  i  decreti  del  Presidente del Consiglio dei
ministri  del  23  dicembre 1999 e del 15 aprile 2000 sono, ad avviso
della   ricorrente,   le   "piu'   cospicue  e  dirette  applicazioni
illegittime"  del  decreto  legislativo  n. 303  del 1999, e pertanto
vengono impugnati assieme a quest'ultimo;
        che,  ancora,  nel  ricorso  viene  lamentata  la  violazione
dell'art.  76  della  Costituzione,  per  eccesso  di delega riguardo
all'emanazione  del  citato  decreto  legislativo n. 303, poiche' gli
artt.  11,  comma 1, lettera a), e 12, comma 2, della legge n. 59 del
1997, nel conferire la delega alla razionalizzazione dell'ordinamento
della   Presidenza   del  Consiglio,  non  avrebbero  in  alcun  modo
autorizzato  il  Governo  a  emanare  una  disciplina  riduttiva  del
controllo  preventivo  di  legittimita',  disciplina  che rappresenta
dunque  "una  non  consentita  incisione del regime dei controlli sui
"nuovi atti amministrativi del Governo";
        che,    inoltre,    i   tre   atti   impugnati   violerebbero
complessivamente  le  attribuzioni  conferite  alla  Corte  dei conti
dall'art.  100,  secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa
competenze   che   la  ricorrente  ritiene  definite  da  un  "quadro
costituzionale   rigido   ed  immodificabile"  che  risulterebbe  dal
parallelismo  inderogabile  tra  il complesso degli artt. 92-95 della
Costituzione  e  i  termini  soggettivi e oggettivi della funzione di
controllo.
    Considerato   che   la  Corte  dei  conti,  in  persona  del  suo
Presidente,  sulla  base  delle  determinazioni  nn. 39 e 48 del 2000
della  Sezione  del  controllo, ha proposto conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 9,
comma  7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, a norma dell'art. 11
della  legge  15  marzo  1997,  n. 59), al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia
finanziaria   e  contabilita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri)  e  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
aprile  2000  (Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri),  per violazione degli artt. 76 e 100,
secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 14 gennaio
1994,  n. 20  (art.  3)  e alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11,
comma 1, lettera a), e 12, comma 2);
        che,  nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
e'  chiamata  a  deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilita'
del  ricorso  sotto  il  profilo  dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
        che,  dal  punto  di  vista  dei presupposti soggettivi, alla
Corte  dei  conti,  nell'esercizio  della  sua  funzione di controllo
preventivo   di  legittimita'  sugli  atti  del  Governo,  spetta  la
legittimazione  a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a
norma  dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia
pure  di  natura  ausiliare,  e'  caratterizzata, oltre che dalla sua
previsione  nell'art.  100,  secondo comma, della Costituzione, dalla
posizione  di  piena  indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla
(sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
        che,  con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso e'
indirizzato  alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme   costituzionali,  in  quanto  la  lesione  lamentata  concerne
competenze  della  Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio
1994,  n. 20,  riconducibili  alla  previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
        che,  circa il profilo dell'idoneita' a determinare conflitto
di  atti  aventi  natura  legislativa,  quali  il decreto legislativo
n. 303  del 1999 in questione, questa Corte ha gia' dato una risposta
affermativa  (sentenza  n. 457  del  1999; ordinanze nn. 280 e 23 del
2000, 323 del 1999);
        che  dal  ricorso e' dato rilevare le ragioni del conflitto e
le  norme  costituzionali  che  regolano  la  materia, secondo quanto
prescrive  l'art.  26,  primo  comma,  delle  norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
        che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di  attribuzioni  proposto  dalla  Corte  dei  conti  con  il ricorso
indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a)   che   la  cancelleria  di  questa  Corte  dia  immediata
comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
        b)  che,  a  cura  del  ricorrente,  il ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati  al Governo della Repubblica, in persona
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il termine di
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  sub  a),  per essere
successivamente  depositati  presso  la  cancelleria  di questa Corte
entro  il  termine  fissato  dall'art.  26,  terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C1454