N. 575 ORDINANZA 14 - 21 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta  di  registro  -  Cumulo di agevolazioni fiscali - Disciplina
sopravvenuta  - Divieto di rimborso dell'imposta pagata - Intervenuta
illegittimita'   costituzionale   della   disposizione   censurata  -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la  stabilizzazione  e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il
28  gennaio  2000  dalla  Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Emanuela  Ando' contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 388
del  registro  ordinanze  2000  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti l'atto di costituzione di Emanuela Ando', nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che con ordinanza n. 381 del 14 aprile 2000 la Corte di
cassazione  -  in un giudizio avente ad oggetto la spettanza, o meno,
del  rimborso  dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un
immobile  che  aveva domandato di fruire dell'agevolazione fiscale di
cui all'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in
favore  delle aree ad alta tensione abitativa), convertito in legge 5
aprile  1985,  n. 118,  per  l'acquisto  della  prima casa, beneficio
negato  dall'Amministrazione finanziaria per aver egli gia' goduto di
analoga agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982,
n. 168  (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) - ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 53 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione  e  lo sviluppo), nella parte in cui, nel contemplare
la  possibilita'  di  cumulare  le due agevolazioni fiscali suddette,
prevede  che  la piu' favorevole disciplina sopravvenuta, applicabile
retroattivamente  ai rapporti tributari non ancora definiti alla data
di entrata in vigore della legge medesima, non dia luogo a diritto al
rimborso dell'imposta pagata;
        che,  secondo  la  Corte  rimettente,  sarebbe  vulnerato  il
principio  di  uguaglianza  in quanto il diverso trattamento previsto
per    i    contribuenti   che   richiedano   il   doppio   beneficio
dell'agevolazione   fiscale   non   trae  origine  da  una  posizione
sostanziale   differenziata,   anche   solo   nel  tempo,  ma  e'  da
riconnettere  ad  una  evenienza  estrinseca,  puramente accidentale,
quale e' l'avvenuto pagamento dell'imposta;
        che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 53 Cost., perche',
a   parita'  di  capacita'  contributiva,  ci  sarebbero  trattamenti
tributari differenziati;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata;
        che  si e' costituita la parte privata, inizialmente aderendo
alla   prospettazione   dell'ordinanza   di  rimessione  e  poi,  con
successiva memoria, rilevando che la questione era gia' stata accolta
da   questa   Corte,  con  sentenza  n. 416  del  2000,  nei  termini
prospettati dalla Corte rimettente.
    Considerato  che,  con la citata sentenza n. 416 del 2000, questa
Corte   ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della
disposizione  censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo
a rimborso";
        che,  pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile,
essendo  venuto  meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si
riferiscono le censure della Corte rimettente.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23
dicembre   1998,   n. 448   (Misure   di   finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli  3  e  53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C1456