N. 576 ORDINANZA 14 - 21 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene  -  Reati punibili con l'ergastolo - Pena detentiva di
anni  trenta  sostitutiva  dell'ergastolo  - Mancata previsione della
possibilita'   di  applicare,  congiuntamente  alla  pena  detentiva,
l'isolamento  diurno  -  Lamentata,  irragionevole, parificazione del
trattamento  sanzionatorio  dei  condannati all'ergastolo per un solo
delitto  o  per  piu'  delitti  che  comportino la condanna alla pena
perpetua  -  Sopravvenute  innovazioni normative - Restituzione degli
atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 442, comma 2; cod. pen., art. 72.
- Costituzione, artt. 3 e 112.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 442, comma 2,
del  codice  di  procedura  penale  e dell'art. 72 del codice penale,
promosso  con  ordinanza  emessa il 13 maggio 2000 dal giudice per le
indagini  preliminari del tribunale di Caltanissetta nel procedimento
penale  a  carico di M. G., iscritta al n. 413 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto l'atto di costituzione di M. G;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  il  giudice  per le indagini preliminari presso il
tribunale  di  Caltanissetta,  dopo aver premesso di esser chiamato a
decidere  con  le  forme  del  giudizio  abbreviato  in  ordine  alla
posizione  di  due  persone,  una delle quali imputata di due omicidi
pluriaggravati, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 442, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 72 cod. pen.
nella  parte  in  cui  non  prevedono  che,  congiuntamente alla pena
detentiva di anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della
pena  dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro
i  limiti  edittali  previsti  e  nella  misura  ritenuta congrua dal
giudice;
        che  a  parere del giudice rimettente la normativa denunciata
si  porrebbe  in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
irragionevolmente  determina  l'applicazione del medesimo trattamento
sanzionatorio,  tanto  nei  confronti dell'imputato condannato per un
solo  delitto  punito  con  la pena dell'ergastolo, che nei confronti
dell'imputato   del   quale   venga   invece   affermata   la  penale
responsabilita' per piu' delitti che comportino la condanna alla pena
perpetua;
        che  vulnerato  risulterebbe  anche  l'art.  112  della Carta
fondamentale,   in   quanto,   pur   in   presenza  di  un  effettivo
riconoscimento  della responsabilita' dell'imputato per tutti i reati
punibili  con  l'ergastolo  successivi  al  primo,  sarebbe  preclusa
l'applicazione  di qualunque sanzione penale "e anche di quel minimum
di   afflizione  che  conseguirebbe  all'irrogazione  dell'isolamento
diurno";
        che nel giudizio si e' costituita la parte privata, chiedendo
che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la sollevata
questione.
    Considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di
rimessione,  e'  stato  emanato  il  d.l.  24  novembre  2000, n. 341
(Disposizioni     urgenti     per    l'efficacia    e    l'efficienza
dell'amministrazione della giustizia), il cui art. 7 ha, nel comma 1,
fornito  interpretazione  autentica  dell'art.  442,  comma 2, ultimo
periodo,   cod.   proc.  pen.,  affermando  che  l'espressione  "pena
dell'ergastolo"   deve   intendersi   riferita   all'ergastolo  senza
isolamento diurno; mentre il comma 2 del medesimo art. 7 ha novellato
l'art.  442,  comma  2,  del codice di rito, aggiungendo, in fine, il
periodo  :  "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi
di  concorso  di  reati  e  di reato continuato, e' sostituita quella
dell'ergastolo";
        che,  alla  luce di tali innovazioni, si impone, pertanto, la
restituzione  degli  atti al giudice rimettente, perche' verifichi se
la proposta questione sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Caltanissetta.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C1457