N. 586 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire di
uno  dei  due  difensori  di  fiducia  dell'imputato - Esclusione del
rinvio   o   della   sospensione   del   dibattimento   -   Lamentata
irragionevolezza  della  norma,  con  pregiudizio  del diritto ad una
difesa integrata e violazione dei principî sanciti dalla legge delega
-   Sopravvenuta   abrogazione   della  disposizione  censurata,  con
modifiche  al  quadro  normativo  di riferimento - Restituzione degli
atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 486, comma 5.
- Costituzione,  artt.  3,  primo comma, 24, 70, 76 e 77, primo comma
  (in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81).
(GU n.1 del 3-1-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 486, comma 5,
del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
settembre  1999  dal  tribunale  di Trieste nel procedimento penale a
carico  di  C. M. ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  il  tribunale di Trieste ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  comma 5, del codice di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui non consente il rinvio o la
sospensione  del  dibattimento  nel caso di assoluta impossibilita' a
comparire  per  legittimo  impedimento  di  uno  dei due difensori di
fiducia nominati dall'imputato;
        che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata si
porrebbe  in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
non  potendosi  reputare  in linea con il principio di ragionevolezza
una  norma  che  non considera il legittimo impedimento del difensore
motivo sufficiente per rinviare o sospendere il dibattimento, facendo
"derivare   dall'impedimento  motivato  e  giustificato  di  uno  dei
difensori   di   fiducia,   una   conseguenza   pregiudizievole   per
l'imputato";
        che    vulnerato   risulterebbe   anche   l'art.   24   della
Costituzione, in quanto, attribuendosi al difensore impedito un ruolo
fungibile  e surrogabile dal patrocinio dell'unico difensore presente
al  dibattimento,  verrebbe compresso il diritto dell'imputato ad una
difesa integrata, non alternativa e congiunta conseguente alla nomina
di  due  difensori  e,  al  contempo, verrebbe ad essere sottratta al
difensore,  assente  per  giusta  causa  ed assoluta impossibilita' a
comparire,  la  facolta'  di  esercitare rilevanti poteri processuali
nella fase di acquisizione e valutazione della prova;
        che  la  norma denunciata si porrebbe infine in contrasto con
gli  artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione
ai  principi  sanciti dalla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con
particolare  riferimento  a  quelli di attuazione nel processo penale
dei   caratteri   del   sistema   accusatorio,  della  partecipazione
dell'accusa  e  della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado
del   processo,   e  di  adeguamento  delle  norme  processuali  alle
convenzioni internazionali;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  dichiararsi  inammissibile o infondata la proposta
questione.
    Considerato  che,  successivamente alla pronuncia della ordinanza
di  rimessione,  l'art.  39,  comma  2, della legge 16 dicembre 1999,
n. 479  (Modifiche  alle  disposizioni  sul  procedimento  davanti al
tribunale  in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura  penale.  Modifiche  al  codice  penale  e  all'ordinamento
giudiziario.  Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di  indennita'  spettanti  al  giudice  di  pace e di esercizio della
professione forense), ha formalmente abrogato la disposizione oggetto
di impugnativa;
        che l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999,
ha  tra  l'altro  introdotto,  nel codice di procedura penale, l'art.
420ter   recante   la   disciplina   dell'impedimento   a   comparire
dell'imputato  o  del difensore nella fase della udienza preliminare,
mentre  nell'art.  39  della  citata legge si e' novellato l'art. 484
dello stesso codice, sancendosi l'applicabilita', tra le altre, delle
disposizioni  dettate  dal richiamato art. 420 ter agli effetti della
verifica  della  regolare  costituzione  delle parti nella fase degli
atti introduttivi al dibattimento;
        che,   alla  luce  delle  modifiche  subite  dalla  normativa
censurata, si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice
rimettente  affinche' verifichi se la questione sollevata sia tuttora
rilevante nel procedimento a quo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trieste.
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
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