N. 587 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione
del provvedimento ai sottoposti alla misura di prevenzione del foglio
di  via  obbligatorio  -  Asserito contrasto con i limiti posti nella
delega  legislativa  al Governo, con il principio di eguaglianza e di
ragionevolezza,  e  con  i  principî  che imporrebbero l'accertamento
giurisdizionale  o  l'apprezzamento  del  singolo  caso - Intervenuta
dichiarazione    di   illegittimita'   costituzionale   nei   termini
prospettati   dal   rimettente  -  Manifesta  inammissibilita'  della
questione.
- D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
  lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 16, 76 e 97.
(GU n.1 del 3-1-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 120, comma 1,
e  130,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il
18 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, sul
ricorso  proposto  da  Giuseppe  Rinalducci  contro  il  prefetto  di
Campobasso ed altri, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  18  aprile  2000 il Tribunale
amministrativo regionale del Molise ha sollevato, in riferimento agli
artt.  3,  16,  76 e 97 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  nella  parte  in  cui prevedono la revoca della patente, da
parte  del  prefetto,  per  coloro che sono sottoposti alla misura di
prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dall'art. 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
        che nell'ordinanza di rimessione si riferisce che il giudizio
principale concerne l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di
revoca  della  patente di guida, adottato in data 27 gennaio 1998 nei
riguardi  di  persona  sottoposta  nella  stessa data alla misura del
foglio di via obbligatorio con provvedimento del questore;
        che  il  tribunale  amministrativo  rimettente,  premesso  il
carattere vincolato e non discrezionale del provvedimento di revoca e
dunque  ritenuta  la  rilevanza della questione sollevata (essendo il
ricorso,  allo  stato  della  legislazione, da rigettare), osserva in
primo  luogo che le norme sulla base delle quali e' stato adottato il
provvedimento  di  revoca  sono  contenute  in un testo avente natura
regolamentare  sprovvisto di forza di legge, e precisamente il d.P.R.
19 aprile 1994, n. 575, emanato in attuazione della "delegificazione"
prevista  dall'art.  2,  commi  7  e 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;   tuttavia,   aggiunge   il  rimettente,  la  questione  puo'
ugualmente  essere  sottoposta alla Corte costituzionale, giacche' la
prevista  emanazione  del  regolamento di delegificazione riguardava,
secondo  la  citata  legge  n. 537,  esclusivamente la disciplina del
procedimento  e  non abilitava il Governo a dettare norme concernenti
gli  aspetti  sostanziali  della  materia:  deve  percio' ritenersi -
osserva  su questo aspetto il tribunale amministrativo - che la nuova
formulazione  regolamentare  della  disciplina  sia  priva di effetto
innovativo per quanto riguarda le condizioni sostanziali della revoca
e  che  non si sia verificato l'effetto abrogativo delle disposizioni
sostanziali  di  rango  legislativo preesistenti (artt. 120 e 130 del
codice  della  strada),  disposizioni  nelle  quali il caso di specie
trova   tuttora   la  propria  disciplina  e  delle  quali  puo',  in
conclusione, demandarsi il controllo di conformita' a Costituzione;
        che,  tutto  cio'  premesso,  il giudice rimettente deduce in
primo   luogo   il   profilo  della  violazione  dell'art.  76  della
Costituzione,   perche',  alla  stregua  di  quanto  affermato  nella
sentenza  n. 354 del 1998 della Corte costituzionale circa la portata
"minimale"  della  delega  conferita  con l'art. 2, lettera t), della
legge  13 giugno 1991, n. 190, che non consentiva l'adozione di norme
innovative  rispetto  al  sistema  preesistente,  la previsione della
revoca  della  patente  nel  caso  di  sottoposizione a foglio di via
obbligatorio, ex art. 2 della legge n. 1423 del 1956, in quanto priva
di  riscontro  nella  legislazione  preesistente,  deve  ritenersi in
contrasto  con  i  limiti posti nella legge di delegazione e pertanto
con l'art. 76 della Costituzione;
        che ulteriori profili di incostituzionalita' della disciplina
sono  poi  ravvisati  dal rimettente in riferimento: all'art. 3 della
Costituzione, per difetto di proporzionalita' tra la revoca e il tipo
di  misura  che ne e' causa, essendo il foglio di via obbligatorio un
provvedimento   che   non   priva   il  soggetto  della  liberta'  di
circolazione   e  che  non  costituisce  un  fattore  di  menomazione
dell'individuo,  nonche'  per irragionevolezza dell'assimilazione del
foglio di via alle altre eterogenee e piu' gravi misure che impongono
o  consentono  la  revoca; all'art. 16 della Costituzione, perche' la
titolarita'  della  patente  viene  a  dipendere  da  una valutazione
compiuta  dall'autorita'  di polizia e non da un accertamento in sede
giurisdizionale;   infine,   all'art.   97  della  Costituzione,  per
l'impossibilita'  di  una  valutazione caso per caso e per il vincolo
all'emanazione  dell'atto da parte del prefetto, in conseguenza di un
provvedimento   adottato   ad   altri   fini   da   altra   autorita'
amministrativa;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  secondo cui la questione presenterebbe aspetti di irrilevanza
-  per non avere il rimettente chiarito se il provvedimento di revoca
sia  stato  nella  specie  adottato  prima  o  dopo  l'intervento  di
"delegificazione"  e  pertanto  se  la  questione sia riferibile alle
norme  nella  loro veste regolamentare, ex d.P.R. n. 575 del 1994 - e
sarebbe  comunque,  nel merito, infondata, come le analoghe questioni
portate in precedenza all'esame della Corte.
    Considerato  che il Tribunale amministrativo regionale del Molise
ha sollevato questione di costituzionalita' degli artt. 120, comma 1,
e 130, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada, nella loro
originaria  versione  legislativa  -  e non come sostituiti dal d.P.R
n. 575  del  1994  -  sul  presupposto che essi siano tuttora vigenti
nonostante  la  "delegificazione"  cui  sono  stati sottoposti, nella
parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti
di  chi  sia  soggetto  alla  misura di prevenzione del foglio di via
obbligatorio,  a  norma  dell'art.  2  della  legge n. 1423 del 1956,
ritenendo  che  tale  previsione violi gli artt. 3, 16, 76 e 97 della
Costituzione:  a)  l'art.  3,  per  la  sproporzione tra la causa (la
misura  del  foglio di via obbligatorio) e l'effetto (la revoca della
patente)  e per irragionevolezza dell'assimilazione del foglio di via
alle  piu'  gravi  misure  che  impongono, o consentono, la revoca in
discorso;  b) l'art. 16, perche' la titolarita' della patente dipende
da una valutazione dell'autorita' di polizia e non da un accertamento
giurisdizionale;  c)  l'art.  76,  per  eccesso di delega, poiche' la
norma,  innovativa  rispetto  alla  disciplina anteriore, non sarebbe
stata  consentita  alla  luce  del  carattere "minimale" della delega
conferita al Governo con l'art. 2, lettera t), della legge n. 190 del
1991;  d)  l'art.  97,  per  impossibilita'  di  un apprezzamento del
singolo  caso e per il vincolo all'adozione della revoca derivante da
un   provvedimento  adottato,  ad  altri  fini,  da  altra  autorita'
amministrativa;
        che con la sentenza n. 427 del 2000, successiva all'ordinanza
di  rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga
-  rimessa  in base al medesimo presupposto della persistente vigenza
degli  impugnati  artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del
codice  della  strada  nella loro versione legislativa, nonostante la
loro prevista "delegificazione" - ha gia' dichiarato l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle
anzidette  disposizioni  legislative, in combinato disposto tra loro,
nella  parte  in  cui  prevedono la revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti alla misura del foglio di via
obbligatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (sentenza
n. 427   del  2000  citata,  punto  6  del  diritto  e  capo  1)  del
dispositivo);
        che   pertanto,   essendo  state  le  norme  denunciate  gia'
dichiarate  incostituzionali  nei termini prospettati dal rimettente,
la  questione  ora  in  esame  deve  essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 76
e  97  della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
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