DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2000, n. 175
Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato.(GU n.149 del 28-6-2000)
Vigente al: 13-7-2000
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico suindicato; Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante disposizioni in materia di provvidenze per il personale di magistratura; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, modificativo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1992, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, recante disposizioni in materia di stipendi, paghe e retribuzione degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972, che adotta il regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini; Considerata l'opportunita' di rivedere, alla luce dei citati interventi normativi in materia di trattamento economico del personale della magistratura, la disposizione regolamentare recante la disciplina della ripartizione delle somme divisibili spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 marzo 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del 29 febbraio 1972 e' cosi' sostituito: "La somma risultante dalla detrazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 e' divisa in due parti uguali, delle quali una viene ripartita in quote uguali tra tutti gli appartenenti ai ruoli degli avvocati e dei procuratori, l'altra e' ripartita fra gli avvocati, i procuratori alla quarta classe di stipendio, i procuratori alla terza classe di stipendio ed i procuratori alla seconda classe di stipendio, in proporzione dello stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza esclusa ogni altra indennita'.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 aprile 2000 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 4