DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2000, n. 175 

Regolamento   recante   disposizioni  modificative  del  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di
ripartizione   degli  onorari  e  delle  competenze  tra  avvocati  e
procuratori dello Stato.
(GU n.149 del 28-6-2000)
 
 Vigente al: 13-7-2000  
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che
approva  il  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato;
  Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che
approva il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico suindicato;
  Vista  la  legge  19  febbraio 1981, n. 27, recante disposizioni in
materia di provvidenze per il personale di magistratura;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333,
convertito   dalla   legge   8  agosto  1992,  n.  359,  modificativo
dell'articolo   4  del  decreto-legge  27  settembre  1992,  n.  681,
convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, recante disposizioni
in  materia  di stipendi, paghe e retribuzione degli impiegati civili
dello Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
febbraio 1972, che adotta il regolamento per la riscossione, da parte
dell'Avvocatura  dello  Stato,  degli  onorari  e delle competenze di
spettanza e per la relativa ripartizione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
gennaio  2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof.
Franco Bassanini;
  Considerata  l'opportunita'  di  rivedere,  alla  luce  dei  citati
interventi   normativi   in  materia  di  trattamento  economico  del
personale  della  magistratura, la disposizione regolamentare recante
la  disciplina  della  ripartizione  delle somme divisibili spettanti
agli avvocati e ai procuratori dello Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 marzo 2000;

Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del 29 febbraio
1972  e'  cosi'  sostituito:  "La  somma  risultante dalla detrazione
effettuata  ai  sensi  dell'articolo 8 e' divisa in due parti uguali,
delle  quali  una  viene  ripartita  in  quote  uguali  tra tutti gli
appartenenti  ai  ruoli  degli avvocati e dei procuratori, l'altra e'
ripartita  fra  gli  avvocati,  i  procuratori  alla quarta classe di
stipendio,  i  procuratori  alla  terza  classe  di  stipendio  ed  i
procuratori  alla  seconda  classe di stipendio, in proporzione dello
stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile
1979,  n.  97,  e  19  febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti
derivanti  dalla progressione economica relativa alla sola anzianita'
di  servizio  effettivamente  prestato  nella  qualifica  e classe di
appartenenza esclusa ogni altra indennita'.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 14 aprile 2000

                                               p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Bassanini

Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
              Amato


Visto, Il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
  Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 4