LEGGE 23 giugno 2000, n. 178 

  Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea.
(GU n.153 del 3-7-2000)
 
 Vigente al: 18-7-2000  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.   Il  Governo  e'  autorizzato  a  stipulare  un'intesa  con  la
Commissione delle Comunita' europee per istituire il Centro nazionale
di  informazione  e documentazione europea, costituito nella forma di
Gruppo   europeo   di   interesse  economico  (GEIE),  ai  sensi  del
regolamento  (CEE)  n.  2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
  2.  Il  Centro  sara'  finanziato dalla Commissione delle Comunita'
europee  e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara'
disciplinato  mediante  l'intesa  di  cui al comma 1, con la quale si
provvedera' in particolare:
a) a  prevedere  la  possibilita'  dell'ingresso, in qualita' di soci
   ordinari,  di  persone fisiche, persone giuridiche private ed enti
   pubblici;
b) a  stabilire  il  quadro  delle fonti di finanziamento in aggiunta
   alle quote dei soci fondatori;
c) a  definire  forme  congiunte  di  indirizzo  e  vigilanza,  ferme
   restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle
   norme statali e comunitarie vigenti.
  3.  Il  Centro  opera  in  conformita'  alla  trasparenza  che deve
informare  le  attivita'  delle  istituzioni dell'Unione europea, con
l'obiettivo:
a) di  realizzare,  anche  attraverso  le  possibilita' offerte dalle
   nuove  tecnologie  della  comunicazione,  programmi sistematici di
   diffusione  dell'informazione  e documentazione europea destinati,
   sia   direttamente,   sia   attraverso  sportelli  decentrati,  ai
   cittadini e a determinate categorie di utenti;
b) di  formare  il  personale  per  la  diffusione  e  gestione della
   documentazione comunitaria;
c) di  coordinare  e  razionalizzare  le attivita' di documentazione,
   elaborazione  e  studio  gia'  esistenti  attraverso  una serie di
   convenzioni  con  altri centri di studio e documentazione con sede
   in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.
  4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
  5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari
esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle
successive  modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita' di
soci  ordinari,  dei  soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla
designazione  dei  componenti  degli  organi  direttivi del Centro da
parte  del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta
annualmente  alle  predette  commissioni una relazione sull'attivita'
svolta, sul bilancio e sul programma di attivita' del Centro.
  6.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo,  nel  limite  massimo  annuo  di  1.500  milioni  di lire a
decorrere  dal  2000,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino