MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 marzo 2000, n. 184 

Regolamento  relativo  ai  criteri  per  la  valutazione del servizio
prestato  in  regime  convenzionale  ai  fini della partecipazione ai
concorsi  per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale
del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(GU n.155 del 5-7-2000)
 
 Vigente al: 20-7-2000  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  72,  comma  13,  della  legge
suddetta,  il  quale,  nel  riferirsi  agli specialisti ambulatoriali
convenzionati  inquadrati  nel  primo  livello  dirigenziale ai sensi
dell'articolo  34  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per problemi
di  ordine  previdenziale, prevede che con decreto del Ministro della
sanita',  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione
del   servizio   prestato  in  regime  convenzionale  ai  fini  della
partecipazione   ai   concorsi   per  l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.  484,  concernente  il  regolamento  recante la determinazione dei
requisiti  per  l'accesso  alla  direzione  sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
ed  in  particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), nel quale sono
disciplinati   i   requisiti  dell'anzianita'  di  servizio  e  della
specializzazione,   richiesti   per   l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente
"Norme  per  la  razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a
norma  dell'articolo  1  della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed in
particolare  l'articolo  13 che apporta modifiche all'articolo 15 del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  in  materia  di
disciplina  della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di
incarichi  di  natura  professionale  e  di  direzione  di struttura,
riconducendo   gli  incarichi  di  secondo  livello  dirigenziale  ad
incarichi  di direzione di struttura complessa da attribuirsi secondo
quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484;
  Ritenuto  di  stabilire i criteri per la valutazione dell'attivita'
ambulatoriale  interna  svolta  a  rapporto  orario nelle strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie;
  Considerato   che   alla   suddetta   attivita'   ambulatoriale  e'
equiparabile   ai   soli   fini  della  valutabilita'  per  l'accesso
all'incarico   di   direzione  di  struttura  complessa,  l'attivita'
ambulatoriale  interna  svolta presso le strutture a diretta gestione
del  Ministero  della  sanita' in base ad accordi nazionali, peraltro
gia' presa in considerazione, ai fini della valutabilita' come titolo
nei   concorsi   di   assunzione   al   primo   livello  dirigenziale
dall'articolo   21,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 27 ottobre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 1444 del 22 marzo 2000);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Ai  fini  dell'accesso  all'incarico  di direzione di struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale e' valutabile, nell'ambito
del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai
medici  in  possesso  di  specializzazione, dall'articolo 5, comma 1,
lettera  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.
  2.  Il  servizio  di  cui  al  comma  precedente  e'  valutato  con
riferimento  all'orario  settimanale  svolto  rapportato a quello dei
medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio,
rilasciati  dall'organo  competente,  devono  contenere l'indicazione
dell'orario di attivita' settimanale.
  3.  Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative
alle  discipline  equipollenti  di  cui  al  decreto  ministeriale 30
gennaio  1998  e  successive modificazioni; il servizio e' valutabile
per  la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento
alla specializzazione in possesso.
  4.  Restano  fermi  gli  altri  requisiti previsti dall'articolo 5,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 23 marzo 2000
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 50