DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n. 369 

Regolamento   recante   modifica  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  in  materia di collaudo degli
ascensori.
(GU n.291 del 14-12-2000)
 
 Vigente al: 29-12-2000  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  30  giugno  1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  ed  in  particolare  l'articolo  19  che  ha  previsto  che  le
operazioni  di  collaudo degli impianti installati fino alla data del
30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
  Considerato  che gli impianti da collaudare risultano essere ancora
diverse  migliaia,  e  che  pertanto  e'  necessario  procedere  alla
modifica  del  suddetto  articolo  19  provvedendo  alla  proroga del
suddetto  termine,  in  quanto  non  e' stato possibile completare le
suddette operazioni entro il termine previsto;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2000;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero, di concerto con i
Ministri  per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie, per la
funzione  pubblica,  per  gli  affari  regionali, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 aprile 1999, n. 162

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Gli  impianti che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  sprovvisti  della certificazione CE di conformita'
ovvero  della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24  ottobre  1942,  n.  1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il
proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente
ufficio  comunale  l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi
delle  norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
    a)  dagli  organismi  competenti  ai sensi della legge 24 ottobre
1942,  n.  1415,  e  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
    c)  dall'installatore  avente  il  proprio  sistema  di  qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
    d)  con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Mattioli, Ministro per il coordinamento
                              delle politiche comunitarie
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 9