ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo  alla  legge  regionale  10 febbraio 1983, n. 12
recante  "Nuove  norme  in  materia  di  previdenza dei consiglieri e
indennita'   di   fine  mandato".  (Legge  regionale  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale della Regione Lombardia 11 febbraio 1983, n. 6,
1o  suppl.  ord.  e successivamente abrogata dall'art. 11 della legge
regionale  20  marzo  1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno
vitalizio  e  indennita'  di fine mandato dei consiglieri" pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lombardia 20 marzo 1995, n.
12, 1o suppl. ord.).
(GU n.11 del 18-3-2000)

    Nel   testo   della   legge  regionale  sopracitata,  sono  stati
erroneamente  omessi  gli  articoli  23  e 24 che si riportono qui di
seguito:
                              Art. 23.
                       Ricalcolo dei vitalizi
    1.  Gli  assegni  vitalizi  diretti  e  di reversibilita' gia' in
godimento  al  31  dicembre  1982  sono ricalcolati in relazione alle
disposizioni della presente legge.
    2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello gia' in
godimento,   la  differenza  viene  mantenuta  a  titolo  di  assegno
speciale,   riassorbibile   con  i  successivi  aumenti  dell'assegno
vitalizio.
                              Art. 24.
                             Abrogazioni
    1.  E'  abrogata  la  legge  regionale n. 19 dicembre 1977, n. 64
nonche' la legge regionale 30 aprile 1980, n. 50.