ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 recante "Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennita' di fine mandato". (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 11 febbraio 1983, n. 6, 1o suppl. ord. e successivamente abrogata dall'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennita' di fine mandato dei consiglieri" pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 20 marzo 1995, n. 12, 1o suppl. ord.).(GU n.11 del 18-3-2000)
Nel testo della legge regionale sopracitata, sono stati erroneamente omessi gli articoli 23 e 24 che si riportono qui di seguito: Art. 23. Ricalcolo dei vitalizi 1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' gia' in godimento al 31 dicembre 1982 sono ricalcolati in relazione alle disposizioni della presente legge. 2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello gia' in godimento, la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti dell'assegno vitalizio. Art. 24. Abrogazioni 1. E' abrogata la legge regionale n. 19 dicembre 1977, n. 64 nonche' la legge regionale 30 aprile 1980, n. 50.