REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 35 

  Modifica  alla  legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 "Usi civici e
terre  collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e
del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332".
(GU n.18 del 6-5-2000)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del
                          21 dicembre 1999)
                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
           IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, cosi'
come  integrato  dall'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n.
17, si aggiungono i seguenti comma 5 e 6:
    "5.  L'approvazione  degli  strumenti  urbanistici da parte della
giunta regionale e' subordinata alla sola autorizzazione al cambio di
destinazione  d'uso  delle  aree gravate da usi civici, al fine della
loro  sdemanializzazione  da  parte  della  stessa  giunta regionale,
previo  parere  dell'ufficio per gli usi civici della Regione Puglia.
Resta  a  carico dei comuni la successiva applicazione delle norme di
cui alla legge regionale n. 7 del 1998.
    6.  Per  gli  strumenti  urbanistici di cui al comma 4, la giunta
regionale,  contestualmente  alla  loro  approvazione,  provvedera' a
prescrivere  che  il  comune  attivi  le  procedure  per il cambio di
destinazione  d'uso  ai  fini  della  sdemanializzazione  per le aree
gravate  da  usi  civici,  attraverso  la richiesta di autorizzazione
all'ufficio  per  gli  usi  civici della Regione Puglia nonche' per i
successivi adempimenti di cui alla presente legge".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 20 dicembre 1999
                               DISTASO