Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332".(GU n.18 del 6-5-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 21 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, cosi' come integrato dall'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, si aggiungono i seguenti comma 5 e 6: "5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della giunta regionale e' subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa giunta regionale, previo parere dell'ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998. 6. Per gli strumenti urbanistici di cui al comma 4, la giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvedera' a prescrivere che il comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all'ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonche' per i successivi adempimenti di cui alla presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 20 dicembre 1999 DISTASO