Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.(GU n.31 del 5-8-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il periodo lavorativo di cui al quarto comma dell'art. 27 della legge 13 maggio 1996, n. 8, e' da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittime fattispecie interruttive della prestazione lavorativa, che non siano tali da determinare la risoluzione del rapporto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 3 marzo 2000 MEDURI