REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 6 

  Interpretazione   autentica  dell'art. 27,  comma  4,  della  legge
regionale 13 maggio 1996, n. 8.
(GU n.31 del 5-8-2000)

     (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria
                      n. 15 dell'11 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  periodo  lavorativo  di  cui al quarto comma dell'art. 27
della  legge  13  maggio  1996,  n.  8,  e' da intendersi interamente
compiuto  anche  in  presenza  di  legittime fattispecie interruttive
della  prestazione  lavorativa,  che non siano tali da determinare la
risoluzione del rapporto.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 3 marzo 2000
                               MEDURI