Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane).(GU n.25 del 24-6-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 23 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Beneficiari 1. L'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per i servizi innovativi alle imprese artigiane) e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni regionali degli artigiani e della piccola impresa rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, operanti nella Regione e nelle quattro province liguri e con almeno duecento imprese iscritte per provincia". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 28 gennaio 2000 MORI