Modifica dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego".(GU n.34 del 26-8-2000)
(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 dell'11 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego" 1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) e' cosi' sostituito: "3. La commissione e' composta: a) dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato in materia di lavoro, che svolge funzioni di presidente; b) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di datori di lavoro piu' rappresentative su base regionale; c) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative su base regionale; d) dal consigliere regionale di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione delle parita' tra uomini e donne in materie di lavoro); e) da un rappresentante designato dalle associazioni delle categorie protette piu' rappresentative su base regionale.". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 7 febbraio 2000 FORMIGONI