REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 26 

  Interventi  a  favore  di  forme collettive di garanzia nel settore
agricolo.
(GU n.44 del 4-11-2000)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22
                         del 4 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La  Regione  Basilicata,  con  la  presente  legge,  intende
concorrere allo sviluppo dei consorzi fidi nel settore agricolo.
    2. Per i fini di cui al comma 1, la giunta regionale:
      a) concede contributi per l'integrazione dei fondi rischi e del
patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie
per l'accesso al sistema creditizio;
      b) concorre   al   pagamento   degli   interessi   relativi   a
finanziamenti   assistiti   dalle  garanzie  prestate  dai  consorzi,
concessi alle imprese socie;
      c) concede   contributi   per   l'attivita'   di  assistenza  e
consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate;
      d) interviene per la qualificazione dei consorzi fidi.
    3.  Gli  interventi di cui al comma 2, sono realizzabili solo nei
confronti  di  quei  consorzi  fidi che presentino le caratteristiche
descritte dalla presente legge regionale e risultino, alla data della
richiesta  delle  facilitazioni  previste,  conformi  alle  normative
nazionali che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari.
Art. 2.
                  Caratteristiche dei consorzi fidi
    1.  I  consorzi  fidi  sono costituiti da imprese agricole di cui
all'art. 2135  del  codice  civile,  possono avere base provinciale e
regionale  e,  fatte  salve  le forme stabilite dall'art. 6, comma 2,
della legge 5 luglio 1991, n. 197, possono avere la forma di societa'
consortili.
    2.  Al  consorzio  possono  aderire  quali sostenitori anche enti
pubblici e organismi privati.
    3. I consorzi ammessi agli interventi, con le modalita' di cui al
successivo art. 3 devono:
      a) avere sede operativa nel territorio regionale;
      b) essere regolati da uno statuto;
      c) avere fini di mutualita' tra gli aderenti;
      d)  avere un numero di soci non inferiore a trecento, ridotto a
centocinquanta nelle aree montane, cosi' come individuate dalla legge
regionale n. 62/1996;
      e) avere  un  fondo  rischi  non  inferiore  a  L. 300.000.000,
ridotto  a  L. 150.000.000 nelle aree montane, cosi' come individuate
dalla legge regionale n. 62/1996;
      f)   concedere   garanzie   e   agevolazioni   con  valutazioni
indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun
socio;
      g) essere  costituiti anche da piccole e medie imprese ai sensi
dell'art. 1 del decreto MICA 18 settembre 1997 con l'obbligo di avere
un albo soci separato per le imprese agricole.
    4)  Essere  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 106
del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993.
Art. 3.
             Modalita' operative di contributi regionali
    1. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
e' concesso in misura proporzionale:
      a) al   valore  del  capitale  sociale  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato;
      b) all'importo   globale  delle  operazioni  di  finanziamento,
garantite  dai  consorzi,  ed effettivamente erogate o in essere alla
chiusura  dell'esercizio  precedente alla data di presentazione della
domanda;
      c) all'aumento  del capitale sociale per fusione tra due o piu'
consorzi fidi.
    In  particolare,  per quei consorzi che raddoppiano, triplicano o
quadruplicano  le  proprie  dimensioni (in termini di numerosita' dei
propri  associati)  rispetto alla soglia minima prevista dall'art. 7,
viene  disposto  un ulteriore contributo, rispettivamente del 5%, del
10% e del 15% del contributo minimo ottenibile.
    2.  Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2 lettera c)
e'  fissato  nella  misura  massima  del  50% delle spese debitamente
documentate e validate dai competenti uffici regionali.
    3.  Il  contributo  regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera
a),  b)  e  c)  e'  concesso  secondo  criteri stabiliti dalla giunta
regionale.
    4. La partecipazione finanziaria regionale comporta:
      a) per  il  credito  a  breve  termine,  una  durata massima di
diciotto  mesi  nel rispetto delle condizioni fissate tempo per tempo
dalla normativa comunitaria;
      b) per  il credito a medio termine, una durata massima di dieci
anni  e  il  rispetto  dei  criteri di ammissibilita', limitazioni ed
esclusioni  previsti  dalla  normativa comunitaria che disciplina gli
aiuti e gli investimenti alle PMI.
    L'importo massimo finanziabile, per ogni singola impresa agricola
consorziata e' di lire 400.000.000.
    La stessa impresa non puo' essere socia di piu' consorzi fidi.
    5. La garanzia eventualmente prestata dagli organismi di cui alla
presente  legge  va  computata  ai fini del rispetto dei massimali di
intervento  vigenti per il credito a breve termine e per il credito a
medio termine.
Art. 4.
                     Tipologia degli interventi
    Le  operazioni  di  finanziamento  a  favore dei soci a valere su
leggi agevolate e non agevolate potranno essere concesse per:
      a) la  costruzione,  l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione,
l'ampliamento  dei  locali  adibiti  all'esercizio  delle  attivita',
compresi  i  magazzini  per  deposito  e  rifornimento  merci, con la
inclusione dell'area sulla quale detti locali dovranno insistere;
      b) acquisto terreni;
      c) l'apprestamento il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature
necessarie  per  l'esercizio  delle attivita' incluse le dotazioni di
ufficio;
      d) l'acquisto  di  scorte  nei  limiti  previsti  dalle singole
leggi;
      e) investimenti  finalizzati alla diversificazione produttiva e
allo  sviluppo  rurale  anche  attraverso attivita' di agriturismo ed
opere per la difesa del suolo e la valorizzazione dell'ambiente;
      f) la ristrutturazione finanziaria;
      g) la implementazione dei laboratori per il miglioramento della
qualita' dei beni o di servizi;
      h) la certificazione di qualita';
      i) l'acquisto di automezzi;
      j)  l'adeguamento  dei  luoghi di lavoro alle nuove norme sulla
sicurezza e sull'igiene e lo smaltimento dei residui;
      k)  lo studio di fattibilita' per la strategia di marketing dei
prodotti e supporto alla commercializzazione;
      l) capitale di rischio;
      m) cambiale finanziaria;
      n) prestiti partecipativi.
Art. 5.
                     Presentazione delle domande
    Le  domande  per  essere  ammesse  al beneficio di cui all'art. 1
della  presente  legge,  devono  essere  presentate  al  Dipartimento
agricoltura  della  Regione  Basilicata  entro  sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'apposito bando.
Art. 6.
 Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia
    1.  Nel  caso  di  scioglimento  o liquidazione del consorzio, il
rappresentante   legale,   su   conforme   deliberazione  dell'organo
amministrativo   competente,   comunica  immediatamente  alla  giunta
regionale   i   motivi   e   le  cause  dello  scioglimento  o  della
liquidazione.
    2.  Eventuali contributi regionali versati e non utilizzati entro
dodici mesi devono essere restituiti alla Regione.
Art. 7.
                        Controlli e sanzioni
    1.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale sono definite le
modalita'  di  controllo  sui  soggetti  beneficiari  dei  contributi
regionali  al  fine  di  assicurare  il  rispetto dei vincoli e delle
condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni
comunitarie.
    2.   Le   variazioni   di   statuto   devono   essexe  comunicate
immediatamente  alla  giunta  regionale,  per  le  verifiche circa la
permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.
    3.  La  violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e
dalle relative disposizioni attuative comporta:
      a) la  revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche'
di  quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
      b) l'esclusione,  per un anno dall'accesso ai contributi di cui
alla presente legge.
Art. 8.
                  Pubblicita' degli atti regionali
    1.  Le  deliberazioni della giunta regionale previste dal comma 1
dell'art. 7, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2.   Sono   altresi'   pubblicati   nel  Bollettino  ufficiale  i
provvedimenti sanzionatori di cui al comma 3 dell'art. 7.
Art. 9.
                          Esame comunitario
    1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente
all'esito  favorevole  dell'esame da parte della commissione U.E. del
regime di aiuti in essa previsti.
    2.  Gli  importi  dei contributi concessi ai sensi della presente
legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla
disciplina comunitaria degli aiuti per le piccole e medie imprese.
Art. 10.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione  della  presente
legge,  si  fa  fronte  annualmente  con i fondi statali e regionali,
nonche'  con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano
l'obiettivo  della  creazione  di  forme  di  garanzia collettiva nel
settore agricolo per l'accesso al credito di piccole medie imprese.
Art. 11.
                          Norma transitoria
    1. In fase di prima applicazione della legge il riparto dei fondi
assegnati  ai  consorzi  fidi avviene in rapporto al fondo consortile
costituito ed al numero dei soci.
Art. 12.
                            Pubblicazione
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Basilicata.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
      Potenza, 27 marzo 2000.
                               DINARDO