Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.(GU n.44 del 4-11-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del 4 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Basilicata, con la presente legge, intende concorrere allo sviluppo dei consorzi fidi nel settore agricolo. 2. Per i fini di cui al comma 1, la giunta regionale: a) concede contributi per l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al sistema creditizio; b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai consorzi, concessi alle imprese socie; c) concede contributi per l'attivita' di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate; d) interviene per la qualificazione dei consorzi fidi. 3. Gli interventi di cui al comma 2, sono realizzabili solo nei confronti di quei consorzi fidi che presentino le caratteristiche descritte dalla presente legge regionale e risultino, alla data della richiesta delle facilitazioni previste, conformi alle normative nazionali che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari. Art. 2. Caratteristiche dei consorzi fidi 1. I consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, possono avere base provinciale e regionale e, fatte salve le forme stabilite dall'art. 6, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, possono avere la forma di societa' consortili. 2. Al consorzio possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati. 3. I consorzi ammessi agli interventi, con le modalita' di cui al successivo art. 3 devono: a) avere sede operativa nel territorio regionale; b) essere regolati da uno statuto; c) avere fini di mutualita' tra gli aderenti; d) avere un numero di soci non inferiore a trecento, ridotto a centocinquanta nelle aree montane, cosi' come individuate dalla legge regionale n. 62/1996; e) avere un fondo rischi non inferiore a L. 300.000.000, ridotto a L. 150.000.000 nelle aree montane, cosi' come individuate dalla legge regionale n. 62/1996; f) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio; g) essere costituiti anche da piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto MICA 18 settembre 1997 con l'obbligo di avere un albo soci separato per le imprese agricole. 4) Essere iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993. Art. 3. Modalita' operative di contributi regionali 1. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e' concesso in misura proporzionale: a) al valore del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato; b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dai consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda; c) all'aumento del capitale sociale per fusione tra due o piu' consorzi fidi. In particolare, per quei consorzi che raddoppiano, triplicano o quadruplicano le proprie dimensioni (in termini di numerosita' dei propri associati) rispetto alla soglia minima prevista dall'art. 7, viene disposto un ulteriore contributo, rispettivamente del 5%, del 10% e del 15% del contributo minimo ottenibile. 2. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2 lettera c) e' fissato nella misura massima del 50% delle spese debitamente documentate e validate dai competenti uffici regionali. 3. Il contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) e' concesso secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale. 4. La partecipazione finanziaria regionale comporta: a) per il credito a breve termine, una durata massima di diciotto mesi nel rispetto delle condizioni fissate tempo per tempo dalla normativa comunitaria; b) per il credito a medio termine, una durata massima di dieci anni e il rispetto dei criteri di ammissibilita', limitazioni ed esclusioni previsti dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti e gli investimenti alle PMI. L'importo massimo finanziabile, per ogni singola impresa agricola consorziata e' di lire 400.000.000. La stessa impresa non puo' essere socia di piu' consorzi fidi. 5. La garanzia eventualmente prestata dagli organismi di cui alla presente legge va computata ai fini del rispetto dei massimali di intervento vigenti per il credito a breve termine e per il credito a medio termine. Art. 4. Tipologia degli interventi Le operazioni di finanziamento a favore dei soci a valere su leggi agevolate e non agevolate potranno essere concesse per: a) la costruzione, l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio delle attivita', compresi i magazzini per deposito e rifornimento merci, con la inclusione dell'area sulla quale detti locali dovranno insistere; b) acquisto terreni; c) l'apprestamento il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attivita' incluse le dotazioni di ufficio; d) l'acquisto di scorte nei limiti previsti dalle singole leggi; e) investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e allo sviluppo rurale anche attraverso attivita' di agriturismo ed opere per la difesa del suolo e la valorizzazione dell'ambiente; f) la ristrutturazione finanziaria; g) la implementazione dei laboratori per il miglioramento della qualita' dei beni o di servizi; h) la certificazione di qualita'; i) l'acquisto di automezzi; j) l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle nuove norme sulla sicurezza e sull'igiene e lo smaltimento dei residui; k) lo studio di fattibilita' per la strategia di marketing dei prodotti e supporto alla commercializzazione; l) capitale di rischio; m) cambiale finanziaria; n) prestiti partecipativi. Art. 5. Presentazione delle domande Le domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere presentate al Dipartimento agricoltura della Regione Basilicata entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando. Art. 6. Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia 1. Nel caso di scioglimento o liquidazione del consorzio, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione. 2. Eventuali contributi regionali versati e non utilizzati entro dodici mesi devono essere restituiti alla Regione. Art. 7. Controlli e sanzioni 1. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalita' di controllo sui soggetti beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie. 2. Le variazioni di statuto devono essexe comunicate immediatamente alla giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento. 3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta: a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione; b) l'esclusione, per un anno dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge. Art. 8. Pubblicita' degli atti regionali 1. Le deliberazioni della giunta regionale previste dal comma 1 dell'art. 7, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Sono altresi' pubblicati nel Bollettino ufficiale i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 3 dell'art. 7. Art. 9. Esame comunitario 1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della commissione U.E. del regime di aiuti in essa previsti. 2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per le piccole e medie imprese. Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonche' con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo della creazione di forme di garanzia collettiva nel settore agricolo per l'accesso al credito di piccole medie imprese. Art. 11. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione della legge il riparto dei fondi assegnati ai consorzi fidi avviene in rapporto al fondo consortile costituito ed al numero dei soci. Art. 12. Pubblicazione La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 27 marzo 2000. DINARDO