Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna" in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Inserimento dei comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella comunita' montana Langa Astigiana, Val Bormida.(GU n.39 del 30-9-2000)
(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e' sostituito dal seguente: "5) i comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 23 marzo 2000 GHIGO