REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2000, n. 42 

  Legge  regionale n. 3/1998, art. 16. Regolamento per la concessione
di  contributi  per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri
di  testo  a  favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola
secondaria superiore.
(GU n.46 del 18-11-2000)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  16  della  legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3,
come  modificato  dell'art. 2,  commi  2 e 3 della legge regionale 12
luglio  1999,  n. 22, che ai commi dal 47 al 50 reca disposizioni per
la concessione di contributi - nella misura massima di un milione - a
favore  delle  famiglie  aventi un reddito imponibile complessivo non
superiore  a  lire 50  milioni  e  che comprendono al proprio interno
studenti  iscritti alla scuola secondaria superiore, a sollievo degli
oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto i testi
scolastici;
    Rilevato   che   il   testo  normativo  stabilisce  che  ai  fini
dell'ammissione  ai  contributi  in  questione,  si deve tenere conto
anche del merito scolastico;
    Considerato  che il testo medesimo prevede che la concessione dei
contributi  regionali possa avvenire per il tramite degli enti locali
e  rinvia,  per  la  fissazione  di  modalita',  limiti  e criteri di
ammissione  nonche' per le modalita' di presentazione delle domande e
di   erogazione  e  rendicontazione  dei  contributi  concessi,  alla
definizione  di  un  regolamento  da  emanarsi  previo  parere  della
competente commissione consiliare;
    Rilevato  che  si  rende  necessario procedere all'adozione di un
nuovo  regolamento,  sostitutivo  di quello adottato, con riferimento
all'anno   scolastico   1998/1999,  con  il  precedente  D.P.G.R.  n.
0373/Pres.  del  23  ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il
27 novembre 1998, registro 2, foglio 121;
    Sentita  la  predetta  commissione  consiliare  permanente  nella
seduta del 5 ottobre 1999;
    Ritenuto  di  accogliere  le  modifiche ed integrazioni suggerite
dalla  commissione  stessa  sul  testo di regolamento predisposto dai
competenti uffici dell'amministrazione regionale;
    Sentito  il  competente  comitato dipartimentale che nella seduta
del  15  ottobre  1999,  ha  espresso  parere  favorevole  sul  testo
regolamentare medesimo;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  giuntale n. 3174 del 15 ottobre 1999
come    successivamente    modificata    con    delibera    n.    202
del 1o febbraio 2000;
                              Decreta:
    E' approvato il "Regolamento per la concessione di contributi per
le  spese  di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore
delle   famiglie   con  studenti  iscritti  alla  scu'ola  secondaria
superiore  previsti dall'art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale
12 febbraio 1998,  n.  3,  come  modificato  dall'art. 2, commi 2 e 3
della  legge  regionale 12 luglio 1999, n. 22", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 febbraio 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 15 marzo 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
81.
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  per  le  spese  di
trasporto  scolastico  e  acquisto  libri  di  testo  a  favore delle
famiglie  con  studenti  iscritti  alla  scuola  secondaria superiore
previsti  dall'art.  16,  commi  47  e  48  della  legge regionale 12
febbraio  1998,  n. 3 (come modificato dall'art. 2, commi 2 e 3 della
               legge regionale 12 luglio 1999, n. 22).
                               Art. 1.
                  Oggetto dell'intervento regionale
    1.  Nell'esercizio  della funzione di promozione del diritto allo
studio,  la  Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel
corso  di  ciascun  anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per
l'acquisto  dei  libri  di  testo,  dagli studenti che frequentano la
scuola  secondaria  superiore  e  che appartengono alle famiglie meno
abbienti,  mediante  la  concessione  di  contributi  finanziari, nei
limiti e secondo le modalita' di seguito indicate.
                               Art. 2.
                        Soggetti destinatari
    1.  Il  contributo per il diritto allo studio, di cui al presente
regolamento,  e'  destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al
proprio   interno,   studenti   iscritti  e  frequentanti  la  scuola
secondaria superiore.
                               Art. 3.
                     Requisiti di ammissibilita'
    1.  Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) requisiti  di  reddito:  il  reddito imponibile complessivo,
costituito  dalla  somma  di  tutti  i redditi imponibili percepiti a
qualsiasi  titolo  dai  componenti  del  nucleo  familiare e riferito
all'anno  solare  precedente  all'anno scolastico cui si riferisce il
contributo richiesto, non deve superare la cifra di lire 50 milioni.
      b) requisiti   di  merito:  gli  studenti  per  i  quali  viene
richiesto  il  contributo  devono  avere  conseguito  la  promozione,
nell'anno  scolastico immediatamente precedente a quello per il quale
viene richiesto il contributo.
                               Art. 4.
                        Misura del contributo
    1.  L'importo  del  contributo  e'  fissato  in  L.  300.000  per
studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede e'
ubicata  in  un  comune  diverso da quello di residenza, l'importo e'
fissato   in  L. 400.000  e,  qualora  la  distanza  della  residenza
dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, in L. 500.000.
    2.  Gli  importi  suindicati  vengono aumentati rispettivamente a
L. 360.000,  480.000 e 600.000 per gli studenti appartenenti a nuclei
familiari il cui reddito complessivo e' inferiore a lire 30 milioni.
    3.  In  nessun  caso  il  contributo puo' superare il limite di 1
milione di lire per ciascun nucleo familiare.
                               Art. 5.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  La domanda di contributo e' formulata da un genitore, o dallo
studente  interessato  se  maggiorenne,  e  va  presentata  entro  il
30 aprile  di  ogni  anno  alla  provincia  di  residenza  del nucleo
familiare.
    2.  La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa
dal richiedente, sotto la propria responsabilita', che attesta:
      a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare,
come risultante all'anagrafe del comune di appartenenza;
      b) la  distanza  tra  la  residenza  e  la  sede  della  scuola
frequentata   dallo   studente   per  il  quale  viene  richiesto  il
contributo;
      c) il  reddito familiare, corrispondente alla somma del reddito
imponibile percepito da tutti i componenti il nucleo familiare, quale
risulta  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi  (modelli 101 e 102
rilasciati   dai   sostituti   di   imposta,  modello  della  propria
dichiarazione dei redditi);
      d) la   regolare   iscrizione   dello   studente   all'istituto
scolastico frequentato;
      e) il possesso dei requisiti di merito indicati all'art. 3.
                               Art. 6.
                     Istruttoria delle domande,
              concessione ed erogazione dei contributi
    1.  Le  province provvedono alla raccolta delle domande pervenute
entro  il  termine  fissato; verificano la completezza della relativa
documentazione;  predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei
familiari  che  risultano  in possesso dei requisiti di ammissione al
contributo,  con  l'indicazione  dell'ammontare  spettante  a ciascun
nucleo familiare.
    2.   Gli  elenchi  vengono  trasmessi  alla  direzione  regionale
dell'istruzione  e  della  cultura che provvede alla approvazione dei
contributi  da  concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente
trasferimento  alle  province  delle somme dovute per l'erogazione ai
beneficiari dei rispettivi territori.
                               Art. 7.
                        Verifiche e controlli
  1.  L'amministrazione  regionale,  i sensi dell'art. 11 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, procede a
idonei  controlli  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese  ai  sensi  del  precedente  art.  5. Ad avvenuta erogazione dei
contributi,   le   province   presentano   alla  direzione  regionale
dell'istruzione  e  cultura,  a  titolo  di  rendiconto, l'elenco dei
beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate.
                               Art. 8.
                Riduzione della misura del contributo
   in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno
    1.   Qualora  l'importo  complessivo  dei  contributi  dovuti  ai
soggetti  in  possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare
dello  stanziamento  autorizzato dal bilancio regionale, i contributi
stessi  sono  corrisposti  in  misura  intera  nel  caso  di studenti
appartenenti  a  nuclei  familiari  il  cui  reddito  complessivo  e'
inferiore  a lire 30 milioni nonche' di studenti che hanno conseguito
la  promozione  senza  debiti formativi; nei rimanenti casi la misura
del  contributo unitario per studente viene proporzionalmente ridotta
al  livello  necessario a consentire la pari copertura delle relative
domande.
                              ANTONIONE