Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente: "Disciplina relativa al settore commercio".(GU n.3 del 27-1-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 24, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1999 n. 33 concernente disciplina relativa al settore commercio 1. Al comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 33/1999 le parole: "Nei centri commerciali gli esercizi di vicinato non possono avere una superficie inferiore al trenta per cento e nessun esercizio puo' superare il trenta per cento della superficie di vendita del centro stesso.", sono sostituite dalle seguenti: "Nei centri commerciali il trentacinque per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato.". 2. Al comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 33/1999 dopo le parole: "presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi.", sono aggiunte le seguenti: "I centri commerciali di cui al comma 1, lettera c), numeri 4 e 5, gia' localizzati dal comune competente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati programmi di intervento di interesse collettivo e pertanto la loro realizzazione e' assoggettata alle procedure di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 4 aprile 2000 BADALONI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 30 marzo 2000.