REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 40 

  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1o dicembre 1998, n.
88,  concernente "Attribuzioni agli enti locali e disciplina generale
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e    pianificazione   territoriale,   protezione   della   natura   e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia e risorse
geotenniche,  opere  pubbliche, viabilita' e trasporti conferito alla
Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
(GU n.3 del 27-1-2001)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del
                           31 marzo 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998
    1.  Ai  comma  1  dell'art.  23 della legge regionale 1o dicembre
1998,  n. 88, dopo la parola "decreto", e' inserita la seguente frase
"ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali".
    2.  La  lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale
1o dicembre 1998, n. 88, e' sostituita dalla seguente:
      "b)  la  classificazione, declassificazione e dismissione delle
strade    comunali.   Alla   classificazione,   declassificazione   e
dismissione  delle  strade comunali si provvede d'intesa con i comuni
interessati.  Qualora  l'intesa  non  venga  raggiunta entro sei mesi
dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione
e dismissione delle strade comunali provvede la Regione".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 22 marzo 2000
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
21 febbraio  2000 ed e' stata ed e' stata vistata dal commissario del
Governo il 15 marzo 2000.