Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88, concernente "Attribuzioni agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotenniche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferito alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".(GU n.3 del 27-1-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 31 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 1. Ai comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88, dopo la parola "decreto", e' inserita la seguente frase "ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali". 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88, e' sostituita dalla seguente: "b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 22 marzo 2000 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21 febbraio 2000 ed e' stata ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 15 marzo 2000.