Riconoscimento di titoli di conoscenza della lingua francese ad fini dell'accesso alle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.(GU n.52 del 30-12-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 27 giugno 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riconoscimento di titoli di conoscenza della lingua francese 1. Ai fini dell'accesso, in sede di prima integrazione, alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) aver conseguito, nell'ambito della procedura abilitante indetta a livello regionale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, l' abilitazione o l' idoneita' all'insegnamento per la classe di concorso o per il ruolo nei quali richiedono l'inclusione; b) aver conseguito l'attestato di conoscenza della lingua francese rilasciato a seguito del superamento della prova di accertamento prevista dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Valle d'Aosta), ovvero aver superato la prova di accertamento linguistico in occasione di un precedente concorso per esami e titoli relativo ad un ordine di scuole diverso da quello nel quale richiedono l'inclusione; c) aver superato un percorso formativo in lingua francese svolto, con le modalita' definite d'intesa tra l'amministrazione scolastica regionale e le organizzazioni sindacali scolastiche, nell'ambito della procedura abilitante indetta a livello regionale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 19 giugno 2000 VIERIN