REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 15 

  Abrogazioni di leggi regionali.
(GU n.50 del 16-12-2000)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Veneto n. 33
                        dell'11 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Abrogazioni
    1.  Sono  o restano abrogate le leggi regionali di cui all'elenco
allegato alla presente legge.
    2. Le leggi regionali di cui al comma 1, continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni
di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 7 aprile 2000
GALAN