REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2000, n. 163 

  Regolamento  tipo  per l'attuazione delle procedure di cui all'art.
44,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  13/1998  in  materia  di
licitazione privata. Approvazione.
(GU n.7 del 24-2-2001)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista   la   legge  regionale  9 novembre  1998.  n.  13  recante
"Disposizioni   in   materia   di   ambiente,  territorio,  attivita'
economiche  e  produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e
cultura,  pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa'
finanziarie  regionali,  interventi a supporto dell'iniziativa centro
europea,  trattamento  dei  dati  peronali e ricostruzione delle zone
terremotate",  ed  in particolare l'articolo 44, comma 3, che prevede
che  in  caso  di licitazione privata con piu' di trenta candidati le
amministrazioni aggiudicatrici procedano alla scelta delle imprese da
invitare  sulla  base di criteri stabiliti da un apposito regolamento
di  attuazione,  predisposto prima dell'indizione delle gare da parte
delle  amministrazioni  stesse,  che  tengano  conto  della  migliore
idoneita'  dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei
concorrenti rispetto ai lavori da realizzare;
    Vista  altresi'  la  legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 recante
"Disposizioni  varie in materia di competenza regionale", il cui art.
8   prevede   che   per   l'attuazione   della   suddetta   procedura
l'amministrazione regionale predisponga un apposito regolamento tipo;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
    Atteso  che  sul  medesimo  il  comitato  dipartimentale  per  il
territorio  e l'ambiente, nella seduta del 7 aprile 2000, ha espresso
parere favorevole;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 939 del 7 aprile
2000;
Decreta:     E' approvato il "Regolamento tipo per l'attuazione delle
procedure  di  cui  all'art.  44,  comma  3, della legge regionale n.
13/1998  in  materia  di  licitazione privata", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farIo osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste, 18 maggio 2000
                                CIANI
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 giugno 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
228
Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 44,
comma  3,  della legge regionale n. 13/1998 in materia di licitazione
                              privata.
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8 della legge
regionale   20 aprile   1999,   n   9,   costituisce   per  tutte  le
amministrazioni   aggiudicatrici   del   Friuli-Venezia   Giulia,  il
regolamento  tipo per la disciplina della procedura di aggiudicazione
mediante  licitazione  privata  di  lavori  pubblici di importo al di
sotto della soglia comunitaria, prevista dall'art. 44, comma 3, della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
    2.   Le  amministrazioni  aggiudicatrici  applicano  il  presente
regolamento  fino  all'emanazione  di  un  proprio  ed  autonomo atto
regolamentare;  nel  qual  caso  i  singoli  punteggi riportati nella
tabella possono variate, in piu' o in meno, fino ad un massimo di due
punti, mantenendo comunque uguali i massimi punteggi attribuibili con
riferimento  ad  ogni singolo criterio (indicato nel regolamento tipo
in quindici punti).
    3.   Il  presente  regolamento  trova  diretta  applicazione  per
l'amministrazione regionale.
                               Art. 2.
                   Numero e scelta dei concorrenti
    1.  L'amministrazione  aggiudicatrice  fissa  nel bando di gara i
numeri minimo e massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti
da  invitare;  il  numero  minimo non puo' essere inferiore a dieci e
quello massimo e' pari a trenta.
    2.  Qualora  il  numero  dei candidati sia superiore a trenta, la
scelta  dei  concorrenti  avviene  in  base  ai criteri relativi alla
migliore  idoneita'  dimensionale,  tipologica  e  di  localizzazione
operativa  dei  concorrenti,  rispetto ai lavori da realizzare, cosi'
come precisato all'art. 4.
                               Art. 3.
                        C o m m i s s i o n e
    1.   Nel   giorno,  luogo  ed  ora  fissato  dall'amministrazione
aggiudicatrice  si  riunisce  apposita  commissione, composta secondo
quanto previsto dal regolamento di ciascun ente, per l'individuazione
dei  concorrenti  da  invitare secondo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
    2.  Dell'espletamento  della  procedura  di cui al comma 1, viene
redatto apposito verbale.
                               Art. 4.
                            C r i t e r i
    1.  I  criteri per la valutazione oggettiva delle imprese, di cui
all'art. 2, sono i seguenti:
      a)  idoneita'  dimensionale, determinata sulla base della cifra
di  affari  in  lavori,  derivante da attivita' diretta ed indiretta,
realizzata  nel  quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando e del rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra
di affari relativa allo stesso periodo;
      b) idoneita'  tipologica,  determinata  sulla base dell'importo
complessivo  del  lavori  eseguiti  nella  categoria  prevalente, nel
quinquennio  anteriore  alla data di pubblicazione del bando. In caso
di   lavori   che   presentino   particolare   complessita'  tecnica,
l'amministrazione  richiede  nel  bando di gara il possesso di idonee
attrezzature;
      c) idoneita'  di  localizzazione  operativa,  determinata sulla
base  del  numero  di dipendenti dell'impresa iscritti presso le sedi
INPS  e  INAIL  della  regione  sul  totale  dipendenti  alla data di
pubblicazione del bando.
                               Art. 5.
              Accertamento e valutazione dei requisiti
    1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la
presentazione  di apposite dichiarazioni, rese ai sensi della vigente
normativa  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive, attestanti le
idoneita' di cui all'art. 4.
    2. L'applicazione dei criteri di cui all'art. 4, viene effettuata
sulla  base  della  tabella,  di  cui  all'allegato  A  del  presente
regolamento.
                               Art. 6.
                        G r a d u a t o r i a
    1.  Ai  fini  dell'individuazione delle imprese da invitare sulla
base  del  requisiti  attestati  dai  candidati ai sensi dell'art. 5,
l'amministrazione aggiudicatrice provvede:
      a) ad  attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante
dalla  somma  dei punteggi assegnati in applicazione della tabella di
cui all'art. 5, comma 2;
      b) a   formare   la   graduatoria   dei  candidati,  in  ordine
decrescente  di  punteggio  totale, secondo le risultanze del calcolo
precisato alla lettera a) del presente articolo.
    2.  Sono  invitati  alla  gara  i concorrenti collocati utilmente
nella graduatoria.
    3.   In   caso   di   parita'   di  punteggio,  l'amministrazione
aggiudicatrice  colloca  in posizione sovraordinata nella graduatoria
il  concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al
criterio  previsto  all'art.  4,  lettera  b);  in  caso di ulteriore
parita'   di   punteggio   l'amministrazione   colloca  in  posizione
sovraordinata  il  concorrente  che  ha ottenuto il maggior punteggio
relativamente al criterio previsto all'art. 4, lettera a); in caso di
parita' di punteggio anche in relazione ai criterio da ultimo citato,
colloca  in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il
maggior  punteggio  relativamente  al  criterio  previsto all'art. 4,
lettera  c);  infine  in  caso  di  ulteriore  parita' si procede per
sorteggio.
                               Art. 7.
                 Associazioni temporanee di impresa
    1.  Nel caso di associazioni temporanee di impresa la valutazione
dei  criteri  di  cui  all'art. 4,  fermi restando i requisiti minimi
previsti  dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la
esecuzione di lavori ed opere pubbliche, avviene nel seguente modo:
      a) per    le   associazioni   orizzontali,   ai   finii   della
determinazione  del  criteri  indicati  alle lettere a) e b), vengono
considerati  la  cifra  di  affari  in  lavori e l'importo del lavori
eseguiti nella categoria prevalente con riferimento al raggruppamento
nel  suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di
cui  alla  lettera  c), si considera la situazione della sola impresa
capogruppo;
      b) per  le associazioni verticali, al fine della determinazione
del  criterio previsto alla lettera a), viene considerata la cifra di
affari del raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini dei criteri
indicati  alle lettere b) e c), si considera la situazione della sola
impresa capogruppo.
                               Art. 8.
                         Consorzi di imprese
    1.   Le   disposizioni  dell'art.  7,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  consorzi di imprese di cui all'art. 2602 del
codice  civile,  nonche'  ai  consorzi di cui all'art. 10 della legge
11 febbraio  1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici)
e successive modificazioni.
                               Art. 9.
                      Disposizioni transitorie
    1.  A  partire  dal  10 gennaio  2001  i requisiti previsti dalla
tabella  di  cui  all'art.  5, comma 2, sono aumentati del trenta per
cento  secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
    2.  Qualora  imprese gia' qualificate ai sensi dei titoli I, il e
III  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34,  chiedano  di  partecipare  alla  licitazione  privata  ai  sensi
dell'art.  44,  comma 3,  della  legge  regionale n. 13/1998, la loro
inclusione  tra  le  trenta  imprese previste avviene automaticamente
senza  procedere, nei loro confronti, alla valutazione dei criteri di
cui all'art. 4.
                                CIANI